Cassazione Penale, Sentenza n. 34820/2025 del 27/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Primo motivo: censura di vizio di motivazione e illogicità in relazione alla ritenuta partecipazione al reato di truffa in concorso, sostenendo che l'unico elemento contestato fosse l'intestazione della carta PostePay a suo nome e che non vi fosse prova del suo apporto causale o del dolo di partecipazione, posto che la carta sarebbe stata utilizzata dal padre all'insaputa della figlia; inoltre si lamenta omissione di motivazione da parte della Corte d'appello rispetto a tali deduzioni difensive. Secondo motivo: contestazione della commisurazione della pena come sproporzionata e priva di adeguata motivazione, con richiamo ai criteri di cui all'art. 133 c.p. e al principio di proporzionalità e individualizzazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il vizio dedotto: la giurisprudenza considera truffa contrattuale la pubblicazione dell'annuncio e la mancata consegna dopo il pagamento; il fatto che i bonifici siano stati accreditati su una carta intestata alla ricorrente è logicamente valutato come indicazione che la stessa sia stata beneficiaria del profitto e concorra nel reato, salvo elementi probatori contrari non emersi nel processo; le spiegazioni difensive circa l'uso esclusivo della carta da parte del padre risultano vaghe e non documentate, la denuncia di smarrimento priva di ogni menzione di consegna della carta al padre indebolisce la tesi difensiva e la deposizione della teste Rullo era di secondo mano e incoerente con la denuncia. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza non consentita, richiamando il carattere discrezionale della determinazione della pena da parte del giudice di merito e ritenendo congrua la motivazione della Corte d'appello, nonché la legittimità del trattamento sanzionatorio applicato, che risultava comunque al di sotto della media edittale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., e, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama l'interpretazione consolidata secondo cui integra la truffa contrattuale la pubblicazione di un annuncio di vendita e la mancata consegna dopo il pagamento, con profitto ingiusto del responsabile; l'accredito su carta intestata è elemento significativo per ritenere la partecipazione della titolare quale beneficiaria
Riferimento alla disciplina del concorso di persone nel reato; la Corte valuta che la titolarità della carta e il conseguente vantaggio patrimoniale integrano, in mancanza di elementi contrari, la partecipazione almeno come concorrente
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma relativa ai motivi di ricorso per cassazione; usata per inquadrare i motivi proposti (vizi di motivazione e violazione di legge)
Richiamato nel quadro delle censure relative alla motivazione e alla prova nel giudizio di merito, come parametro procedurale richiamato dalla difesa
Criteri direttivi per la determinazione della pena (gravità del fatto, capacità a delinquere, personalità del reo, ecc.); la Corte afferma che il richiamo a tali criteri da parte del giudice di merito è sufficiente a motivare la scelta della pena quando essa non si discosta marcatamente dalla media edittale
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che stabilisce l'obbligo di condanna alle spese processuali in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte per la condanna alle spese
Massime di principio
- La titolarità di un conto o di una carta sulla quale vengono accreditati i proventi di una truffa è, in assenza di elementi probatori contrari, indice logico di partecipazione o di beneficiazione e può fondare la responsabilità per concorso nel reato
- La mera dichiarazione difensiva che la carta fosse usata da un terzo non basta a escludere la responsabilità: occorrono circostanze concrete e specifiche (modalità di cessione, possesso del PIN, prove documentali) per sovvertire la presunzione logica di beneficio
- Denunce o comunicazioni formali (es. denuncia di smarrimento) che non menzionino la consegna preventiva della carta a terzi possono indebolire una difesa basata sul fatto che il titolare non era in possesso della carta al momento del fatto
- Le dichiarazioni di terzi che riportano affermazioni dell'imputato (de relato) sono valutate con cautela e possono essere ritenute inattendibili se non corroborate da elementi oggettivi
- La determinazione della pena tra i limiti edittali rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione sindaca solo la presenza di motivazione formale e l'assenza di macroscopiche irragionevolezze, riservando il controllo più rigoroso solo quando la pena sia significativamente superiore alla media edittale
- In ricorso per cassazione, le censure sulla motivazione richiedono dimostrare specifiche contraddizioni o lacune manifeste; argomentazioni generiche o ricostruzioni vaghe difficilmente ottengono accoglimento
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