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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31772/2026 del 24/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, quale rappresentante legale di una società operante nel settore dei trasporti, era stato condannato per essersi avvalso, tra la fine del 2014, il 2015 e maggio 2016, di fatture per operazioni inesistenti emesse da una società qualificata dai giudici di merito come società cartiera. La Corte d'appello aveva confermato la condanna. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando che le operazioni commerciali sottostanti alle fatture fossero inesistenti o comunque sostenendo che i materiali fossero stati realmente acquistati e utilizzati nell'attività d'impresa, anche se eventualmente forniti da soggetti diversi da quelli indicati nelle fatture. Ha valorizzato l'effettività e operatività della propria società, l'esistenza di accertamenti della Guardia di finanza successivi al periodo delle fatture, la propria partecipazione agli ordini e l'assenza di prova del dolo di evasione. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena, sostenendo che il giudice avesse erroneamente considerato dieci precedenti penali, alcuni dei quali asseritamente non risultanti dal certificato del casellario, e che i precedenti contravvenzionali non potessero ostacolare il beneficio ai sensi dell'art. 164 c.p. Il Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento con rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto estraneo ai limiti del giudizio di legittimità, perché diretto a ottenere una diversa valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti. La motivazione della Corte d'appello è stata giudicata congrua e non manifestamente illogica: la società emittente risultava priva di documentazione contabile, di una sede amministrativa e operativa effettiva, di uffici vendite e acquisti e di fatture di acquisto della merce apparentemente venduta; inoltre, non erano emersi riscontri oggettivi sui materiali, nonostante l'elevato valore delle operazioni. Anche i bonifici non sono stati ritenuti decisivi, potendo costituire un espediente per simulare la realtà delle operazioni e consentire il successivo rientro delle somme. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. La sospensione condizionale richiede una prognosi favorevole di futura astensione dal reato, formulata secondo i parametri dell'art. 133 c.p.; a tal fine possono essere valutate anche precedenti condanne per reati estinti e contravvenzioni estinte mediante pagamento dell'ammenda. Nel caso concreto il certificato penale aggiornato confermava una pluralità di precedenti in materia di rifiuti, una declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis c.p. per il reato di cui all'art. 483 c.p. e una condanna per lesioni personali colpose, elementi ritenuti incompatibili con una prognosi favorevole. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2 D.Lgs. 74/2000

    La norma è stata applicata alla condotta di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti nella dichiarazione fiscale.

  • art. 133 c.p.

    I parametri previsti dalla norma devono orientare il giudizio prognostico sulla futura astensione dal reato ai fini della sospensione condizionale della pena.

  • art. 164 c.p.

    La concessione della sospensione condizionale dipende da una prognosi favorevole; nel relativo giudizio possono rilevare anche precedenti condanne e contravvenzioni estinte, quali elementi valutabili sulla personalità dell'imputato.

  • art. 131-bis c.p.

    La precedente declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere considerata nel giudizio prognostico sulla concessione della sospensione condizionale.

  • art. 483 c.p.

    È richiamato quale reato oggetto di una precedente declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis c.p.

  • art. 460, comma 5, c.p.p.

    L'estinzione delle contravvenzioni conseguente al pagamento dell'ammenda non impedisce che tali precedenti siano valutati nel giudizio prognostico per la sospensione condizionale.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma determinata in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sostituire la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito con una diversa ricostruzione dei fatti; il vizio di motivazione è scrutinabile solo quando la motivazione sia carente, contraddittoria o manifestamente illogica.
  • La motivazione sulla natura inesistente delle operazioni può fondarsi, in modo logicamente sufficiente, sulla convergenza di indici quali l'assenza di sede e strutture operative, la mancanza di documentazione contabile e di fatture di acquisto, l'assenza di riscontri oggettivi sulla merce e la sproporzione tra struttura societaria e volume d'affari.
  • Il pagamento mediante bonifico delle fatture non dimostra necessariamente l'effettività delle operazioni, potendo essere valutato come elemento meramente apparente quando il giudice accerti che le somme siano state successivamente restituite o che il pagamento sia funzionale a simulare la realtà dell'operazione.
  • La sospensione condizionale della pena presuppone una prognosi favorevole di futura astensione dal reato, formulata alla luce dei parametri dell'art. 133 c.p.; tale prognosi può essere negativa anche in presenza di precedenti reati estinti o di contravvenzioni estinte mediante pagamento dell'ammenda.
  • Nel giudizio sulla sospensione condizionale possono essere valorizzati anche precedenti per i quali sia stata pronunciata una declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in quanto elementi della valutazione prognostica sulla personalità e sulla futura condotta dell'imputato.

Come è indicizzato

MaterieDichiarazione fraudolentaImpugnazioniPena e commisurazione
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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