Cassazione Civile, Ordinanza n. 32058/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
Un acquirente di un'autovettura ha convenuto in giudizio la società venditrice davanti al Tribunale di Pescara, deducendo che il veicolo fosse affetto da vizi e chiedendo la restituzione del prezzo oppure la sua riduzione. La convenuta ha eccepito l'incompetenza territoriale del tribunale adito, invocando una clausola contrattuale che attribuiva competenza esclusiva al Tribunale di Roma. Nel corso del giudizio vi sono state chiamate in causa di terzi e della casa madre del veicolo, anche su ordine del giudice. Il Tribunale ha ritenuto non applicabile il foro del consumatore e ha accolto l'eccezione di incompetenza, dichiarando competente il Tribunale di Roma. Il soccombente ha proposto regolamento di competenza con due motivi: ha sostenuto che l'eccezione di incompetenza fosse inammissibile perché non aveva contestato tutti i fori concorrenti; inoltre ha dedotto che, negato il foro del consumatore, la parte avrebbe dovuto indicare e contestare tutti i possibili fori territoriali derogabili, pena l'inammissibilità dell'eccezione. La Corte ha ritenuto infondato il regolamento, affermando che chi eccepisce l'incompetenza territoriale fondandosi su un foro convenzionale esclusivo non ha l'onere di contestare anche tutti gli altri fori concorrenti, poiché la clausola esclusiva elimina il concorso dei fori legali. Ha inoltre escluso che la chiamata in garanzia impropria o l'ulteriore chiamata disposta ex art. 107 c.p.c. comportassero modificazioni della competenza tali da imporre ulteriori contestazioni ai fini dell'eccezione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il regolamento di competenza, confermando la decisione del Tribunale di Pescara che aveva dichiarato la competenza del Tribunale di Roma in forza della clausola contrattuale di foro esclusivo. Ha ritenuto infondati i motivi del ricorrente, precisando che, una volta negata l'applicabilità del foro del consumatore, l'eccezione di incompetenza basata sul foro convenzionale esclusivo era sufficientemente specifica senza necessità di contestare tutti i fori territoriali concorrenti. La Corte ha escluso anche che le chiamate in causa dei terzi potessero incidere sulla competenza nel senso voluto dal ricorrente. Ha infine disposto che le spese seguissero il merito e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La chiamata del terzo disposta dal giudice non introduce, di per sé, una modifica della competenza idonea a imporre ulteriori oneri all'eccipiente.
Non si applica alla garanzia impropria; la chiamata del terzo a titolo diverso non deroga agli ordinari criteri di competenza territoriale né li modifica per connessione.
Il richiamo ai criteri di competenza per connessione è pertinente nei casi di connessione, ma non nel caso esaminato di garanzia impropria.
Sono i criteri ordinari di competenza territoriale richiamati dalla giurisprudenza in tema di eccezione di incompetenza incompleta quando non vi sia un foro esclusivo pattizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
"sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato"
In caso di rigetto del ricorso per regolamento di competenza la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Chi eccepisce l'incompetenza territoriale del giudice adito invocando una clausola di foro convenzionale esclusivo non è tenuto a contestare anche tutti i fori concorrenti previsti dalla legge, poiché la pattuizione esclusiva elimina il concorso di tali fori.
- Il principio che impone al convenuto di indicare tutti i possibili fori concorrenti opera quando, escluso il foro speciale invocato dall'attore, restino applicabili le ordinarie regole di competenza territoriale derogabile; non opera allo stesso modo quando sia dedotto un foro convenzionale esclusivo.
- La chiamata in garanzia impropria non deroga agli ordinari criteri di competenza territoriale, perché il terzo viene evocato in base a un titolo diverso e solo occasionale rispetto alla domanda principale.
- La chiamata del terzo disposta ai sensi dell'art. 107 c.p.c. non comporta, ex post, un aggravio di oneri di contestazione della competenza in capo alla parte che eccepisca l'incompetenza sulla base del foro pattizio esclusivo.
- In materia di competenza per territorio, la garanzia propria e quella impropria producono effetti diversi: solo la prima può incidere sulla competenza per connessione nei limiti di legge, mentre la seconda non modifica i criteri ordinari o pattizi di competenza.
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