Cassazione Penale, Ordinanza n. 02455/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero. La statuizione di merito resta quella già definita in appello: estinzione per prescrizione del reato sub capo B) e conferma, con rideterminazione, della pena per il residuo furto in abitazione sub capo A).
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato sub capo B) e ha rideterminato la pena per il residuo reato di furto in abitazione sub capo A), fissandola in anni tre, mesi due di reclusione ed euro 350,00 di multa. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, con un solo motivo, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura non si confrontasse con la motivazione della sentenza d'appello, limitandosi a riproporre le doglianze già formulate con l'atto di appello e già disattese, senza una critica argomentata specificamente rivolta alla decisione impugnata.
Norme richiamate
È la circostanza attenuante invocata dal ricorrente, il cui mancato riconoscimento è stato censurato; la Corte non entra nel merito della sua applicabilità perché il motivo è ritenuto inammissibile.
I motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a fondamento della richiesta; la genericità o la mancanza di confronto con la decisione impugnata comportano inammissibilità.
L'inosservanza dei requisiti di specificità dell'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso.
Norma sostanziale implicata dalla contestazione di furto in abitazione al capo A), richiamata solo attraverso la qualificazione del fatto, senza ulteriori sviluppi interpretativi.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; la mera reiterazione delle doglianze già prospettate in appello e disattese dal giudice di merito non soddisfa il requisito di specificità del motivo.
- È inammissibile il ricorso che si limiti a lamentare in modo generico carenze o illogicità della motivazione senza indicare le concrete ragioni di diritto e gli specifici elementi di fatto che sorreggono il dissenso rispetto alla decisione impugnata.
- La funzione dell'impugnazione è quella della critica argomentata del provvedimento impugnato: se tale funzione viene meno per difetto di confronto con la ratio decidendi, il motivo è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono ex lege le conseguenze economiche processuali, salvo ragioni di esonero.
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