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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38504/2025 del 27/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione deduceva: (i) violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione alla qualificazione del dolo per il reato di lesioni (artt. 42, primo comma, cod. pen.; 582 cod. pen.; 533 cod. proc. pen.); (ii) violazione dell'art. 628 cod. pen. per l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto alla luce della sentenza della Corte costituzionale (indicata nel ricorso come n. 84 del 2024). In sostanza il difensore contestava la ricostruzione dei fatti e la mancata applicazione dell'attenuante della minima offensività

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che i motivi riproducessero le stesse doglianze già proposte in appello e respinte in secondo grado senza un confronto critico con la motivazione della corte territoriale. La sentenza di appello aveva confermato la condanna di Massimiliano Di Marco alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione e multa di euro 824,00 (con concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen., equivalente alla recidiva), per i reati di rapina impropria, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale commessi il 21 aprile 2024. La Cassazione ha ritenuto congrua la valutazione della Corte d'Appello sulla sussistenza del dolo per le lesioni e sull'esclusione dell'attenuante della lieve entità per la rapina, dato il carattere violento del fatto e la gravità delle lesioni (guaribili in 25 giorni). Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 42 cod. pen., primo comma

    Richiamato nel motivo di impugnazione relativo alla qualificazione del dolo; la Corte non ha accolto la censura e ha confermato la valutazione del giudice di merito sulla volontarietà delle condotte

  • art. 582 cod. pen.

    Norma sulle lesioni personali: utilizzata nel contesto della contestazione del dolo per le lesioni; la Corte d'Appello ha ritenuto che le lesioni derivassero dalla colluttazione volontariamente ingaggiata dall'imputato

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato nella censura sulla motivazione; la Cassazione ha ritenuto la doglianza come mera riproposizione del motivo di merito, inammissibile

  • art. 628 cod. pen.

    Norma relativa al reato di rapina: il ricorrente denunciava l'omesso riconoscimento della lieve entità; la Corte ha condiviso l'esclusione dell'attenuante in considerazione della natura plurioffensiva, della violenza e delle lesioni cagionate

  • art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.

    Circostanza attenuante riconosciuta in sentenza come equivalente alla recidiva; la Corte d'Appello l'aveva concessa nelle misure indicate, confermata implicitamente dalla Cassazione

  • sentenza Corte Costituzionale n. 84/2024 (citata nel ricorso) e n. 86/2024 (richiamata nella motivazione)

    Le decisioni della Corte Costituzionale riguardano la possibilità di riconoscere la ridotta offensività del fatto; la Corte di merito ha ritenuto che, alla luce delle modalità del fatto e della gravità delle lesioni, non fosse applicabile tale attenuante alla rapina

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Usato per giustificare la condanna al pagamento di una somma a titolo di ammenda alla Cassa delle ammende per i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione è inammissibile se il ricorso ripropone gli stessi motivi già respinti in appello senza confronto critico con la motivazione di merito
  • Non è consentito alla Cassazione riesaminare i fatti o sostituire la valutazione di attendibilità delle prove compiuta dal giudice del merito: le doglianze di fatto che chiedono una diversa valutazione probatoria sono, di norma, inammissibili
  • La 'doppia conforme' (sentenza di primo e secondo grado che si conformano) rende più difficile l'ammissibilità del ricorso per cassazione
  • L'attenuante della "lieve entità del fatto" va valutata nel suo complesso e può essere esclusa se la condotta è caratterizzata da violenza, plurioffensività o da danni/lesioni non trascurabili
  • Per aumentare le possibilità di ammissibilità, il ricorso deve indicare specifici profili di diritto e dimostrare l'esistenza di errori giuridici o di determinazioni del giudice di merito contraddette da norme o principi applicabili, non limitandosi a una diversa interpretazione dei fatti

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