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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11859/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per il pagamento di somme derivanti da un conto corrente, da conti anticipi e da un contratto di finanziamento, nonché sulla base di una fideiussione prestata da una persona fisica. La società debitrice e il fideiussore proponevano opposizione deducendo l'illegittimità di alcune clausole e dell'operato dell'istituto di credito, chiedendo l'annullamento o comunque il ricalcolo del saldo. Il tribunale accoglieva solo in parte l'opposizione e la corte d'appello confermava la decisione. In cassazione i ricorrenti principali deducevano, con due motivi, la violazione delle regole sulla prova della titolarità del credito e della legittimazione della cessionaria ai sensi dell'art. 58 TUB e delle norme processuali, sostenendo che la controparte non avesse dimostrato l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco. Con il secondo motivo contestavano la declaratoria di nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. e la ritenuta tardività dell'eccezione di decadenza. La cessionaria proponeva ricorso incidentale lamentando, da un lato, l'ammissione e la fondatezza dell'eccezione di nullità della fideiussione per asserita violazione antitrust senza tempestiva allegazione e produzione dei relativi fatti e documenti, e, dall'altro, la carenza di interesse ad agire degli opponenti quanto alla nullità della fideiussione e della clausola derogatoria del termine di cui all'art. 1957 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente considerato sufficiente, per dimostrare la legittimazione della cessionaria ex art. 58 TUB, il solo deposito dell'estratto della Gazzetta Ufficiale e avesse altresì valorizzato in modo improprio la mancata costituzione del cedente. La Suprema Corte ha ribadito che chi agisce come successore a titolo particolare in una cessione in blocco deve provare documentalmente l'inclusione del singolo credito nell'operazione, salvo riconoscimento espresso o implicito della controparte; tale prova, nella specie, mancava. Sono stati dichiarati assorbiti il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993

    Nella cessione in blocco di crediti bancari il soggetto che agisce come cessionario deve dimostrare l'inclusione del singolo credito nell'operazione, fornendo prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo riconoscimento della controparte.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la legittimazione della cessionaria quale successore a titolo particolare.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti nel quadro della denunciata violazione delle regole sulla decisione secondo diritto.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti e dalla ricorrente incidentale con riferimento alla valutazione delle prove e alla contestazione dei fatti allegati.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi sul presunto vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia in relazione alle eccezioni sulle fideiussioni.

  • art. 1957 c.c.

    La clausola che deroga alla proponibilità dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. viene considerata nulla; resta però da verificare in fatto la tempestività dell'eccezione di decadenza.

  • art. 2, comma 2, lett. a) legge 287/1990

    Richiamato nel motivo sul ricorso principale per la dedotta nullità della fideiussione in relazione alla normativa antitrust.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per contestare l'ammissibilità della domanda/eccezione di nullità della fideiussione per difetto di tempestiva allegazione.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere che fatti e documenti nuovi non potessero essere introdotti in appello.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per eccepire la carenza di interesse ad agire degli opponenti.

  • art. 127-ter c.p.c.

    Indicato come sede della prima difesa utile successiva alla costituzione del cessionario, rilevante ai fini della tempestività dell'eccezione sulla legittimazione.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in adunanza camerale.

Massime di principio

  • Nel caso di cessione in blocco di crediti bancari ex art. 58 TUB, il cessionario che agisca in giudizio deve provare che il credito azionato rientri effettivamente nel perimetro della cessione, mediante idonea prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
  • Il mero deposito dell'estratto della Gazzetta Ufficiale relativo all'operazione di cessione non è, da solo, sufficiente a dimostrare la titolarità del singolo credito controverso, se la controparte contesta specificamente l'inclusione di quel credito nella cessione.
  • La mancata costituzione in giudizio del cedente non vale, di per sé, a integrare la prova della cessione né a sanare l'assenza di dimostrazione dell'inclusione del credito nell'operazione.
  • Quando viene accolto un motivo logicamente preliminare relativo alla legittimazione attiva del cessionario, restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso e il ricorso incidentale che dipendano dall'esito di quella questione preliminare.

Come è indicizzato

MaterieCessione del creditoConto correnteFideiussione
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContratti
IstitutiOnere della prova

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