Cassazione Civile, Ordinanza n. 15907/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere, prendendo atto dell'avvenuto perfezionamento della definizione agevolata della lite relativa al ricorso n. 25918/2015 e della conseguente venuta meno dell'interesse alla decisione. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. 546/1992.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava due ricorsi per cassazione riuniti perché connessi oggettivamente, entrambi relativi a imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione al medesimo atto di compravendita. Nel corso del giudizio, per il procedimento n. 25918/2015 è stata depositata la documentazione attestante la domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018; a seguito di richiesta della Corte, l'Agenzia delle Entrate ha prodotto ulteriori documenti dai quali risultava che la procedura di definizione agevolata presentata dalla società coobbligata si era perfezionata per effetto del pagamento di quanto dovuto. L'Avvocatura dello Stato ha quindi chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
La domanda di definizione agevolata della controversia, una volta perfezionata con il pagamento di quanto dovuto, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio tributario.
art. 46, comma 3, d.lgs. 546/1992
In caso di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, le spese possono essere compensate.
Massime di principio
- Quando la lite tributaria è definita mediante una procedura agevolata che si perfeziona nel corso del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione e il processo deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
- L'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere può comportare la compensazione delle spese, secondo la disciplina speciale del processo tributario.
- Nei casi di connessione oggettiva tra più ricorsi aventi ad oggetto il medesimo atto, la definizione agevolata di una delle posizioni può incidere sull'assetto complessivo del giudizio riunito.
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