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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35612/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La lite traeva origine da una condanna pronunciata in primo grado nei confronti di una società, poi appellante, al pagamento di somme in favore di una compagnia assicurativa. La Corte d'appello di Milano aveva rigettato l'appello della società. Avverso tale decisione veniva proposto ricorso per cassazione, sottoscritto però dalla sola parte personalmente e non dal difensore, in violazione dell'art. 365 c.p.c. La Corte rilevava inoltre che il ricorso era comunque privo dell'esposizione sommaria dei fatti prescritta dall'art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., risultando una confusa e disordinata esposizione delle circostanze, senza il necessario resoconto delle pretese, difese, vicenda processuale e contenuto della decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto assorbente la mancanza della sottoscrizione del difensore nel ricorso per cassazione, ma ha anche evidenziato un ulteriore profilo di inammissibilità per difetto dell'esposizione sommaria dei fatti. Non ha adottato statuizioni sulle spese, poiché la parte intimata non ha svolto difese. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 365 c.p.c.

    sottoscritto dalla sola parte personalmente e non già del relativo difensore

    il ricorso per cassazione richiede la sottoscrizione del difensore; la sottoscrizione solo personale della parte determina inammissibilità.

  • art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.

    privo del requisito dell'esposizione sommaria dei fatti

    l'esposizione sommaria dei fatti è requisito di contenuto-forma del ricorso; deve consentire alla Corte una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale e processuale senza ricorrere ad altre fonti.

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta di definizione del relatore

    la decisione è stata assunta in camera di consiglio non partecipata sulla base della proposta del relatore.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso

    la declaratoria di inammissibilità comporta l'attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1-bis, art. 13, d.P.R. n. 115 del 2002

    a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13

    richiamo alla disciplina del contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non è sottoscritto dal difensore abilitato, non essendo sufficiente la sola sottoscrizione personale della parte.
  • L'esposizione sommaria dei fatti nel ricorso per cassazione deve essere autonoma, sintetica ma completa quanto basta a rendere intelligibili pretesa, difese, svolgimento del processo e contenuto della sentenza impugnata, senza rinvio ad altre fonti.
  • La mancanza del requisito di autosufficienza quanto alla narrazione dei fatti integra un vizio di contenuto-forma idoneo a determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • In caso di inammissibilità del ricorso e assenza di difese dell'intimato, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità legittima l'attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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