Sentenza del 23/02/2015 n. 124 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Maggiori ricavi società - Contrasto giudicati - Rideterminazione reddito partecipazione soci - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Pregiudizialità- Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava gli avvisi di accertamento emessi per il 2008 nei confronti della società e dei soci, con recupero di maggiori imposte IRAP e IVA e rideterminazione del reddito di partecipazione imputato ai soci ai sensi dell'art. 5 TUIR. L'Amministrazione aveva qualificato la società come non operativa o società di comodo ai sensi dell'art. 30 della legge n. 724/1994, ritenendo non provate oggettive cause impeditive al conseguimento dei ricavi minimi presunti. La società sosteneva invece che l'assenza di ricavi fosse dovuta ai lavori di ristrutturazione degli immobili, alle procedure amministrative e al rilascio tardivo delle autorizzazioni, chiedendo la disapplicazione della disciplina antielusiva. La Commissione ha inoltre affrontato il contrasto tra due precedenti decisioni della Commissione Provinciale sulla medesima materia, escludendo il litisconsorzio necessario ma riconoscendo la pregiudizialità della prima causa rispetto a quelle successive.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha riunito gli appelli per connessione. Ha ritenuto che la prima sentenza, favorevole alla società, fosse pregiudiziale rispetto alla seconda, che aveva invece respinto i ricorsi della società e dei soci, determinando un contrasto di giudicati sulla stessa fattispecie. Nel merito ha escluso l'esistenza di un intento abusivo o elusivo adeguatamente provato dall'Agenzia e ha riconosciuto che i lavori di ristrutturazione, gli adempimenti burocratici e il mancato avvio dell'attività ricettiva costituivano circostanze oggettive tali da giustificare la disapplicazione dell'art. 30 della legge n. 724/1994. Ha quindi accolto l'appello contro la sentenza n. 142/8/2012, respinto l'appello principale dell'Agenzia contro la sentenza n. 47/8/2012 e annullato tutti gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società e dei soci. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 30 della legge n. 724/1994
"In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo..."
La disciplina sulle società non operative può essere disapplicata quando il mancato conseguimento dei ricavi e del reddito minimo dipende da circostanze oggettive, straordinarie e non meramente da una scelta imprenditoriale ordinaria. La ristrutturazione degli immobili e il mancato ottenimento delle autorizzazioni possono integrare tali circostanze.
Art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973
Prevede la possibilità di chiedere la disapplicazione delle disposizioni antielusive quando ricorrono condizioni oggettive che impediscono il conseguimento dei risultati economici previsti dalla normativa.
Il reddito prodotto dalla società di persone viene imputato ai soci in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione. Pertanto, l'annullamento dell'accertamento del reddito societario travolge anche i conseguenti accertamenti emessi nei confronti dei soci.
Art. 30, comma 4, della legge n. 724/1994
Limita l'utilizzo, la compensazione o il rimborso del credito IVA delle società non operative. Venuto meno il presupposto della non operatività, non possono essere mantenuti i recuperi IVA fondati esclusivamente su tale qualificazione.
Art. 30, comma 3-bis, della legge n. 724/1994
Impone, per le società non operative, un valore minimo della produzione netta ai fini IRAP. Anche tali conseguenze fiscali vengono meno quando è riconosciuta la disapplicazione della disciplina per l'esistenza di cause oggettive.
Art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997
Disciplina la compensazione dei crediti tributari. Nel caso esaminato, il recupero dei crediti IVA compensati dipendeva dall'applicazione della disciplina delle società non operative, poi ritenuta non applicabile.
Massime di principio
- Quando l'accertamento del reddito della società costituisce il presupposto necessario per gli accertamenti sui redditi di partecipazione dei soci, la decisione sulla società è pregiudiziale e deve essere coerentemente applicata anche ai soci.
- In caso di pronunce contrastanti sulla stessa materia, non è necessariamente configurabile un litisconsorzio necessario; può invece sussistere un rapporto di pregiudizialità, con necessità di evitare che gli accertamenti derivati restino in contrasto con la decisione sul rapporto principale.
- La disciplina delle società non operative non deve essere applicata automaticamente quando l'assenza di ricavi dipende da lavori di ristrutturazione, iter autorizzativi o altre circostanze oggettive documentate che rendano temporaneamente impossibile l'esercizio dell'attività.
- La scelta di investire in immobili da ristrutturare rientra normalmente nella libertà imprenditoriale e non può essere considerata elusiva solo perché comporta l'assenza temporanea di ricavi; l'Amministrazione deve dimostrare concretamente l'abuso o l'intento elusivo.
- La prova delle cause oggettive deve essere puntuale e documentata mediante contratti, autorizzazioni, permessi, cronologia dei lavori, costi sostenuti e documentazione tecnica, così da dimostrare che il mancato superamento del test di operatività non dipende da inerzia artificiosa.
- Se viene annullato l'accertamento societario presupposto, devono essere annullati anche gli accertamenti conseguenti emessi nei confronti dei soci e i recuperi fiscali basati esclusivamente sul maggior reddito societario.
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