Sentenza del 23/02/2015 n. 166 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Contributo Unificato - Mancato pagamento - Provvedimento irrogazione sanzioni da parte dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria - Obbligo di motivazione - Sussiste. Notifica al proponente il ricorso in qualità di liquidatore della società - Legittimità. - Chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate e del Concessionario alla riscossione Equitalia SpA. - Difetto di legittimazione passiva - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il provvedimento con cui l'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria ha richiesto il pagamento del contributo unificato omesso o insufficiente e delle sanzioni conseguenti. La contestazione riguardava, in particolare, l'obbligo di motivazione del provvedimento e la legittimità della sua notificazione al ricorrente quale proponente del ricorso e liquidatore della società. Sono state inoltre chiamate in causa l'Agenzia delle Entrate e il concessionario della riscossione Equitalia S.p.A.
La decisione
La pretesa relativa al contributo unificato e alle sanzioni è stata ritenuta procedibile mediante un provvedimento motivato dell'Ufficio di segreteria, notificato al soggetto che ha depositato il ricorso, anche se questi agisce quale liquidatore o legale rappresentante della società. La motivazione può essere resa per relationem, purché l'atto richiamato sia allegato oppure il provvedimento ne riporti gli elementi essenziali, cioè oggetto, contenuto e destinatari. L'Agenzia delle Entrate e Equitalia S.p.A. sono state escluse dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, non avendo competenza in materia né l'obbligo di comunicare all'Ufficio della Commissione la situazione della società.
Norme richiamate
Disciplina del contributo unificato nel processo tributario
La parte che deposita il ricorso introduttivo è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.
L'obbligo di pagamento grava sul soggetto che deposita il ricorso. L'omesso o insufficiente versamento consente il recupero coattivo dell'importo dovuto e delle sanzioni.
Obbligo di motivazione del provvedimento di recupero
L'obbligo di motivazione può essere adempiuto anche per relationem.
La motivazione è valida anche mediante rinvio ad altri atti o documenti, purché questi siano allegati oppure il provvedimento ne riproduca il contenuto essenziale in modo sufficiente a rendere comprensibile la pretesa.
Regole sulla legittimazione passiva nel recupero del contributo unificato
Sia l'Agenzia delle Entrate che il Concessionario alla riscossione Equitalia S.p.A. non possono essere chiamati in causa per non avere competenza in materia.
La controversia deve essere rivolta contro l'Ufficio competente della Commissione tributaria che ha emesso il provvedimento, non contro l'Agenzia delle Entrate o il concessionario della riscossione, se questi non hanno adottato l'atto contestato.
Massime di principio
- Il mancato o insufficiente pagamento del contributo unificato può essere recuperato coattivamente insieme alle sanzioni, ma il relativo provvedimento deve essere motivato.
- La notificazione può essere validamente eseguita nei confronti del soggetto che ha depositato il ricorso, anche quando agisce come liquidatore o rappresentante legale della società.
- Una motivazione per relationem è ammissibile solo se il documento richiamato è allegato o se il provvedimento ne riporta gli elementi essenziali, consentendo al destinatario di comprendere esattamente la pretesa.
- Per individuare il legittimo resistente occorre verificare quale ufficio abbia materialmente emesso l'atto contestato; soggetti privi di competenza non possono essere chiamati in giudizio soltanto perché coinvolti nella riscossione o nell'amministrazione fiscale.
- Il liquidatore o legale rappresentante della società non può pretendere che l'Agenzia delle Entrate o il concessionario informino d'ufficio la Commissione tributaria dello stato della società, quando tale comunicazione non rientra nelle loro competenze.
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