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Sentenza

Sentenza del 23/02/2015 n. 126 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Condizione temporale/quantitativa ai fini dell'accertamento sintetico del reddito ex art. 38 comma 4 e ss. D.P.R. n. 600/73

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato l'accertamento sintetico relativo al periodo d'imposta 2005, contestando principalmente la mancanza dei presupposti temporali e quantitativi previsti dall'art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, poiché gli accertamenti relativi agli anni 2006 e 2007 erano stati successivamente annullati in autotutela e, a suo dire, non permaneva lo scostamento di almeno un quarto tra reddito dichiarato e reddito accertato per almeno due annualità. Ha inoltre sostenuto che l'Ufficio non avesse adeguatamente considerato le risorse derivanti da vendite immobiliari, successioni ereditarie e dal reddito del coniuge, né il contesto familiare complessivo.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo legittimo l'accertamento sintetico. È stato affermato che il requisito dello scostamento per almeno due annualità deve essere valutato all'inizio dell'attività accertativa, sulla base del reddito sinteticamente accertabile, e non necessariamente alla conclusione del procedimento, quando le verifiche possono ridurre o eliminare lo scostamento per alcune annualità. Nel caso concreto, al momento dell'emissione degli avvisi lo scostamento risultava sussistente per gli anni 2005, 2006 e 2007. La contribuente non ha inoltre dimostrato, mediante documentazione completa dei conti correnti e della relativa movimentazione, che le somme derivanti da successioni o alienazioni immobiliari fossero effettivamente disponibili nel 2005 e utilizzate per sostenere le spese contestate. È stato confermato il reddito sinteticamente accertato, rideterminato in euro 59.465,83, oltre alla condanna della contribuente al pagamento di euro 2.000,00 per le spese del grado di appello, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 38, comma 4 e seguenti, D.P.R. n. 600/1973

    Ai fini dell'accertamento sintetico rileva il reddito complessivo netto "accertabile" che si discosti per almeno un quarto da quello dichiarato per almeno due annualità.

    Il presupposto per l'accertamento sintetico deve essere verificato con riferimento alla situazione esistente all'inizio dell'attività di accertamento e al reddito potenzialmente accertabile sulla base degli elementi disponibili. Non è necessario che lo scostamento permanga invariato fino alla conclusione dell'istruttoria o nell'accertamento definitivo.

  • Sentenza della Corte di Cassazione n. 19106/2005

    Ciò che rileva e che legittima l'accertamento sintetico, è che all'inizio dell'attività di accertamento, alla stregua degli elementi e delle circostanze di fatto certi, per due o più anni sia accertabile un reddito complessivo netto che si discosti per almeno un quarto da quello dichiarato.

    La legittimità dell'accertamento si valuta sulla base dei presupposti esistenti all'avvio dell'attività istruttoria, anche se, in esito alle verifiche, lo scostamento si riduce, viene meno o resta rilevante soltanto per una annualità.

Massime di principio

  • Nel vecchio regime dell'accertamento sintetico, il requisito dello scostamento per almeno due annualità può essere valutato sulla base del reddito accertabile all'inizio dell'istruttoria, non necessariamente sul reddito definitivamente rideterminato dopo il contraddittorio.
  • L'annullamento successivo di alcuni avvisi o la riduzione del reddito accertato non comporta automaticamente l'illegittimità dell'accertamento relativo alle altre annualità, se i presupposti originari erano presenti.
  • Il contribuente che invoca disponibilità finanziarie pregresse, eredità o proventi da vendite immobiliari deve dimostrare non solo l'origine delle somme, ma anche la loro effettiva disponibilità nel periodo accertato e il collegamento con le spese sostenute.
  • La prova della capacità contributiva deve essere documentata con estratti conto completi, tracciabilità dei trasferimenti e ricostruzione cronologica delle disponibilità; la mera elencazione di beni, successioni o vendite non è normalmente sufficiente.
  • Nel valutare la capacità di spesa familiare, possono essere considerate le risorse e le spese del coniuge, ma il contribuente deve fornire elementi concreti per dimostrare quale componente familiare abbia effettivamente sostenuto le singole spese.
  • Le somme ricavate da operazioni successive all'anno accertato, come la vendita di immobili avvenuta nell'anno seguente, non possono di regola giustificare spese sostenute nell'anno precedente, salvo prova specifica di una disponibilità anticipata o di altra fonte finanziaria.

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