Cassazione Penale, Sentenza n. 2574/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato su due motivi principali: 1) vizio di diritto per errata qualificazione della rapina impropria come reato consumato (art. 628 c.2 c.p.), sostenendo che l'addetta alla vigilanza mantenne il controllo sui capi e invitò la ricorrente a rientrare, sicché la violenza sarebbe avvenuta quando la vittima era ancora in grado di recuperare la merce (tentativo); 2) violazione di legge per mancata concessione della sospensione della pena, in relazione al precedente riconoscimento di non punibilità ai sensi dell'art. 131-bis c.p., deducendo che tale precedente dovesse favorire la sospensione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la valutazione di fatto è stata confermata con una doppia pronuncia conforme (Tribunale e Corte d'Appello) e la Corte territoriale ha fornito motivazione congrua: la sottrazione era già avvenuta (la ricorrente era uscita con due capi privi di placca) e la violenza è stata adoperata mentre la ricorrente era già per strada, dunque la rapina impropria è da considerarsi consumata. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto legittimo il diniego della sospensione della pena, non dovuto a un divieto formale ma alla prognosi di reiterazione del reato: il precedente utilizzo dell'istituto di cui all'art. 131-bis ha segnalato una propensione a delinquere contrastante con la presunzione di non recidiva. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628 co. 2 c.p. (rapina impropria)
La Corte interpreta la rapina impropria come consumata quando, dopo la sottrazione, l'agente adoperi violenza o minaccia finalizzata ad assicurarsi il possesso della cosa o l'impunità; non è necessario che il possesso o l'impunità siano effettivamente conseguiti, basta la volontà finalistica.
art. 606 co.1 lett. b) e lett. e) c.p.p. (motivi di ricorso per cassazione)
Limita il sindacato della Corte di legittimità sulla motivazione dei giudici di merito: non è ammessa la sovrapposizione della valutazione del giudice di legittimità a quella dei giudici di merito; va verificata l'adeguatezza argomentativa senza riesaminare i fatti, soprattutto in presenza di doppia conforme.
Il riconoscimento di benefici o applicazioni di misure alternative non costituisce di per sé un impedimento formale alla sospensione della pena, ma l'utilizzo di tali strumenti può essere valutato in sede prognostica come indicatore di propensione a delinquere, rilevante nella decisione circa la sospensione.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla cassa delle ammende quando emergano profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità del ricorso; qui applicata per valutare la colpa nell'inammissibilità.
art. 23 co. 8 D.L. 137/2020 (procedimento con contraddittorio scritto)
Richiama la modalità processuale adottata (ricorso trattato con contraddittorio scritto) e viene menzionata nella fase procedurale senza impatto sul merito sostanziale.
Orientamenti giurisprudenziali della Cassazione (sez. 2 e altre)
Richiamati principi consolidati: a) il sindacato di legittimità non può riformare la valutazione probatoria dei giudici di merito salvo specifiche deduzioni di travisamento non già riproposizione del medesimo fatto; b) la distinzione tra tentativo e consumazione della rapina impropria è fondata sulla perdita del controllo della 'res' da parte dell'avente diritto e sul momento in cui è stata adoperata la violenza o minaccia con dolo specifico.
Massime di principio
- In caso di rapina impropria, la consumazione si verifica quando la sottrazione è già avvenuta e l'agente, dopo la sottrazione, usa violenza o minaccia con la finalità di assicurarsi il possesso o l'impunità: non è necessario che il risultato (possesso definitivo o impunità) sia effettivamente conseguito.
- Se la vittima mantiene costante e concreto controllo sulla cosa tale da poterne agevolmente recuperare la disponibilità, e la violenza è stata usata prima della perdita di tale controllo, la fattispecie può configurarsi come tentativo; tuttavia è fondamentale la ricostruzione temporale e fattuale concreta (quando è avvenuta la sottrazione e quando la violenza).
- In presenza di una "doppia conforme" (tribunale e corte d'appello che confermano lo stesso convincimento), la Cassazione limita il sindacato e non riesamina i fatti: il ricorrente deve dedurre specificamente il travisamento della prova per ottenere l'accoglimento del motivo impugnatorio.
- Il riconoscimento di benefici o misure alternative (es. art. 131-bis) non garantisce automaticamente ulteriori benefici come la sospensione della pena: tali elementi vengono valutati anche in sede prognostica e possono giustificare il diniego se indicano una propensione a delinquere o rischio di recidiva.
- Per una impugnazione efficace in cassazione è utile: a) proporre deduzioni precise e circostanziate sul travisamento probatorio; b) indicare gli elementi probatori concretamente ignorati o valutati erroneamente; c) evitare riproposizioni generiche dei fatti senza nuova specificazione tecnica.
- La distinzione tra fatto consumato e tentativo va ancorata a elementi temporali e oggettivi (momento della sottrazione, capacità della vittima di recuperare la cosa, atteggiamento dell'agente), pertanto la strategia difensiva dovrebbe mirare a dimostrare che la vittima ha mantenuto controllo effettivo sulla "res" fino all'uso della violenza.
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