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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12028/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

I ricorrenti avevano promosso azione contro il consulente tecnico d'ufficio che aveva redatto la relazione peritale in un procedimento di ATP ex art. 696-bis c.p.c. instaurato in altra controversia. Chiedevano, da un lato, l'annullamento o la declaratoria di nullità/invalidità/inutilizzabilità della perizia, assumendo che fosse affetta da gravi errori, violazioni del contraddittorio e sconfinamenti dal quesito, e, dall'altro, la condanna al risarcimento del danno quantificato in Euro 30.000, oltre al rimborso delle spese della consulenza, invocando la responsabilità del CTU ex art. 64 c.p.c. e la violazione degli artt. 194 c.p.c. e 90 ss. disp. att. c.p.c. Il Tribunale aveva dichiarato improcedibile la domanda risarcitoria per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria e aveva rigettato la domanda di annullamento/nullità per difetto di legittimazione passiva del CTU. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo corretta la decisione sul mancato avvio della negoziazione assistita, infondate le doglianze sull'operato del consulente, e sanabili le eventuali nullità relative se non tempestivamente eccepite. In cassazione i ricorrenti articolavano sei motivi: 1) violazione dell'art. 3 d.l. 132/2014 per omessa pronuncia sulla negoziazione assistita e mancata concessione del termine; 2) erronea qualificazione della domanda risarcitoria come contrattuale anziché extracontrattuale e conseguente applicazione della negoziazione assistita; 3) violazione delle regole sulla legittimazione passiva del CTU rispetto alla domanda di nullità della perizia; 4) erronea applicazione dell'art. 157 c.p.c. e ritenuta decadenza dall'eccezione di nullità; 5) omesso esame di fatti decisivi relativi a istanze e segnalazioni con cui si sarebbe tempestivamente eccepita la nullità della bozza/perizia; 6) omesso esame di una sentenza e di un'ordinanza di altro giudizio in cui il CTU era stato nominato, asseritamente incompatibili con le conclusioni recepite dalla Corte d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la Corte d'appello aveva accertato in modo espresso che la mancata attivazione della negoziazione assistita sulla domanda risarcitoria dipendeva da una scelta degli attori, che avevano rifiutato di avviarla e non avevano poi chiesto la rimessione in termini; ha inoltre escluso che fosse precluso esperire la negoziazione prima dell'accertamento giudiziale del fatto fonte di responsabilità. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e per mancata indicazione della norma sostanziale asseritamente violata. I motivi quarto e quinto sono stati respinti perché le nullità dedotte in relazione al comportamento del CTU e alle modalità della consulenza erano nullità relative, soggette alla regola dell'art. 157 c.p.c. e quindi da eccepire nella prima difesa utile; inoltre, la Corte ha rilevato il difetto di autosufficienza per non essere stati trascritti gli atti invocati e, comunque, la Corte territoriale aveva già considerato tali circostanze. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché in presenza di doppia conforme non era consentito il riesame del merito ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., sia perché la censura mirava sostanzialmente a ottenere una diversa lettura delle prove e delle valutazioni di merito, attività riservata al giudice di merito. La Corte ha quindi confermato la condanna alle spese in favore del resistente e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 64 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti come fonte della responsabilità del CTU per colpa grave o dolo; la Corte non nega in astratto la richiamabilità, ma rileva che le doglianze non dimostravano una responsabilità risarcitoria fondata su tale norma.

  • art. 194 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare il corretto svolgimento delle operazioni peritali e il rispetto del contraddittorio.

  • art. 90 disp. att. c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti come parametro delle regole procedurali della consulenza tecnica.

  • art. 157 c.p.c.

    le eventuali nullità della consulenza tecnica o dell'attività del CTU sono nullità relative e si sanano se non eccepite nella prima difesa utile.

  • art. 3 d.l. 132/2014

    richiamato per la negoziazione assistita obbligatoria quale condizione di procedibilità della domanda risarcitoria.

  • L. 162/2014

    legge di conversione del d.l. 132/2014, applicata per la disciplina della negoziazione assistita obbligatoria.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazioni di legge relative alla negoziazione assistita, alla legittimazione passiva e all'art. 157 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha rilevato l'inammissibilità delle censure in doppia conforme e la loro impropria richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c.

    richiamato per dichiarare inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità e autosufficienza.

  • art. 348-ter, u.c., c.p.c.

    in presenza di doppia conforme, impedisce il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. sui medesimi fatti decisivi.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    il rigetto del ricorso comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

  • art. 696-bis c.p.c.

    individua il procedimento di accertamento tecnico preventivo nel quale era stata resa la perizia contestata; la Corte ribadisce che anche in tale sede le nullità relative vanno tempestivamente eccepite.

Massime di principio

  • Le nullità che colpiscono l'attività del consulente tecnico d'ufficio, quando non si tratti di ipotesi di sconfinamento totale dal quesito o di violazione radicale del contraddittorio, hanno natura relativa e devono essere eccepite dalla parte interessata nella prima difesa o istanza utile; in difetto, si sanano ai sensi dell'art. 157 c.p.c.
  • Nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. le eventuali irregolarità della consulenza non sono sottratte alla regola generale della tempestiva eccezione della nullità; la parte deve sollevarle nel primo momento utile, normalmente all'udienza conclusiva o nella prima difesa successiva.
  • La domanda risarcitoria proposta contro il consulente tecnico può essere soggetta alla disciplina della negoziazione assistita obbligatoria quando ricorrono i presupposti di legge; il rifiuto della parte di attivare la procedura rende legittima la declaratoria di improcedibilità, se la condizione di procedibilità non viene poi sanata o non viene richiesta rimessione in termini.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il vizio di motivazione in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove; la Corte di cassazione non può sostituire la propria lettura delle risultanze istruttorie a quella compiuta dal giudice di merito.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile per la parte in cui mira a contestare l'accertamento di fatto già condiviso nei due gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleProcedimenti cautelariImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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