Cassazione Civile, Ordinanza n. 03281/2024 del 05/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Lombardia che aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e, in precedenza, confermato l'accoglimento dei ricorsi riuniti delle contribuenti avverso due avvisi di recupero di credito fruito ai sensi dell'art. 1, comma 271, L. 296/2006 per gli anni 2010 e 2011. Nel corso del giudizio di legittimità, una delle società controricorrenti ha chiesto la declaratoria di estinzione del processo per effetto della definizione agevolata della lite pendente ex L. 197/2022, depositando la domanda di definizione e la prova del pagamento degli importi dovuti; l'Ufficio ha depositato nota attestante la riferibilità del pagamento alla controversia. La Corte ha verificato la sussistenza dei presupposti della definizione e l'insussistenza del debito fiscale residuo.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il processo per cessata materia del contendere, prendendo atto della definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 1, commi 197 e 198, L. 197/2022. Ha disposto che le spese restino a carico delle parti che le avevano anticipate, come previsto dalla norma. Ha inoltre escluso l'applicazione del cd. doppio contributo unificato, ritenendo che tale misura operi solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame, e non in caso di estinzione per definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 1, comma 271, L. 296/2006
Norma sostanziale richiamata solo per identificare il credito fiscale oggetto degli avvisi di recupero impugnati.
art. 1, comma 197, L. 197/2022
le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata
La Corte afferma che, per ottenere la definizione agevolata e la sospensione del processo, il contribuente deve fare apposita richiesta e depositare nei termini la domanda di definizione e la prova del pagamento dovuto o della prima rata.
art. 1, comma 198, L. 197/2022
Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se e' stata fissata la data della decisione
La Corte applica la disposizione nel senso che, una volta documentata la definizione agevolata, il giudizio deve essere dichiarato estinto anche in cassazione.
contributo unificato aggiuntivo
La Corte esclude il cd. doppio contributo perché applicabile solo ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame, con interpretazione non estensiva per la sua natura lato sensu sanzionatoria.
Massime di principio
- Quando il contribuente dimostra di avere aderito alla definizione agevolata della lite pendente e di avere versato quanto dovuto nei termini di legge, il giudizio pendente deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
- La definizione agevolata della controversia può essere fatta valere anche nel giudizio di legittimità, purché sia depositata la documentazione richiesta dalla normativa speciale e sia verificabile la riferibilità del pagamento alla lite in corso.
- Le spese di lite, in caso di estinzione per definizione agevolata, restano a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la previsione normativa speciale.
- Il contributo unificato aggiuntivo non si applica nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, poiché la misura è limitata ai soli esiti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
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