Cassazione Penale, Ordinanza n. 25422/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in ragione della colpa connessa all'irritualità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Palermo aveva confermato la condanna dell'imputato per il porto, senza giustificato motivo, di un coltello, condotta contestata come contravvenzione ex art. 4 l. n. 110/1975. Con il ricorso per cassazione, l'imputato ha riproposto due censure sostanzialmente identiche a quelle già dedotte in appello e già disattese, lamentando: 1) vizi del percorso argomentativo della decisione di merito; 2) il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva che le doglianze sono reiterative e non specifiche, e che il secondo motivo è anche manifestamente infondato perché il giudice di merito ha valorizzato, ai fini dell'esclusione dell'art. 131-bis c.p., la presenza sull'imputato di un ulteriore strumento atto a offendere e di due flaconi di metadone occultati sulla persona; quanto alle attenuanti generiche, la motivazione della sentenza impugnata, fondata sulle circostanze di tempo e di luogo della condotta e non affetta da illogicità manifesta, non è stata specificamente contestata.
Norme richiamate
porto, senza giustificato motivo, di un coltello
integra la contravvenzione contestata e confermata in appello
particolare tenuità del fatto
può essere esclusa dal giudice di merito in presenza di elementi connotati da allarme concreto, come il possesso di ulteriori strumenti atti a offendere e di sostanze occultate sulla persona
la valutazione sulle circostanze rilevanti ai fini delle attenuanti generiche è giudizio di fatto del merito, sindacabile in cassazione solo se la motivazione è contraddittoria o manifestamente illogica
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per giustificare la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso per colpa dell'impugnante
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito, perché tali censure sono non specifiche e meramente apparenti.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimamente sorretto quando il giudice di merito valorizza elementi concreti che rendono la condotta non esigua o connotata da maggiore allarme, come il possesso di ulteriori strumenti offensivi o di oggetti occultati sulla persona.
- La concessione o esclusione delle circostanze attenuanti generiche è affidata a un giudizio di fatto del giudice di merito, insindacabile in cassazione se la motivazione richiama elementi pertinenti e non presenta manifeste illogicità o contraddizioni.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per ragioni imputabili alla parte ricorrente, il giudice può condannare al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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