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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8909/2022 del 16/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato in melius il trattamento sanzionatorio a carico di Crescenzo Capasso (condanna del G.U.P. del Tribunale di Napoli Nord 15/02/2018 per reati tra cui bancarotta fraudolenta per distrazione, induzione alla corruzione ed emissione di fatture per operazioni inesistenti). Il ricorso alla Cassazione deduceva: (1) violazione di legge perché la Corte territoriale avrebbe applicato un criterio automatico di parificazione tra pena principale e durata delle pene accessorie fallimentari, senza rispettare i principi delle Sezioni Unite (Suraci) che impongono la determinazione concreta della durata secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; (2) vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, contestando che la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente motivato sulla scelta operata, tenuto conto che l'appellante aveva rinunciato ad alcune censure di responsabilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. In motivazione la Corte ha ritenuto infondati i motivi: ha osservato che la rinuncia a motivi di appello limita la cognizione del giudice di appello ai soli motivi residui e impedisce al ricorrente di dolersi in Cassazione di vizi attinenti ai motivi rinunciati; ha affermato che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato la determinazione della durata delle pene accessorie richiamando i criteri dell'art. 133 c.p. e i principi delle Sezioni Unite (Suraci) e della Corte costituzionale; inoltre ha richiamato il principio, già consolidato in tema di patteggiamento, che se la pena detentiva concordata è superiore ai due anni le pene accessorie obbligatorie devono essere applicate, principio esteso al concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Regola il concordato in appello; limita la cognizione alle questioni non rinunciate e consente la rideterminazione della pena in melius; principi del concordato in appello applicati analogamente al patteggiamento in relazione alle pene accessorie

  • art. 216, ultimo comma, legge fallimentare

    Prevede le pene accessorie fallimentari la cui durata, se non fissata dalla legge, deve essere determinata concretamente dal giudice secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; le pene accessorie non rientrano nella disponibilità delle parti quando la pena principale supera certe soglie

  • art. 133 cod. pen.

    Fissa i criteri per la determinazione del trattamento sanzionatorio (circostanze, gravità del fatto, personalità dell'autore ecc.): il giudice deve motivare congruamente la determinazione della durata delle pene accessorie richiamando tali criteri

  • Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci

    Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286

    Le Sezioni Unite hanno stabilito che le pene accessorie per le quali la legge non indica un termine fisso devono essere determinate concretamente dal giudice in base ai criteri dell'art. 133 c.p.; principio richiamato e applicato dalla Corte

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento: la giurisprudenza ha ritenuto che in caso di patteggiamento di pena detentiva superiore a due anni le pene accessorie obbligatorie per legge devono essere applicate comunque, principio esteso al concordato in appello

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Ricorda le cause di estinzione o di non punibilità; la rinuncia a motivi di appello sulla responsabilità implica una pronuncia affermativa di colpevolezza e rende superfluo il giudizio su eventuali cause di non punibilità

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.

    Regola l'ambito dell'accordo tra parti nel rito abbreviato/patteggiamento e il fatto che le statuizioni non comprese nell'accordo possono essere impugnate; la Corte osserva che le pene accessorie possono rimanere fuori dalla disponibilità delle parti

  • art. 606, comma 2 cod. proc. pen.

    Consente il ricorso per cassazione in materia di pene accessorie quando queste non rientrano nella disponibilità delle parti; la giurisprudenza lo utilizza per il sindacato sulle pene accessorie

  • Corte Costituzionale, sent. n. 222

    Riformulazione normativa che ha inciso sulla disciplina delle pene accessorie fallimentari (richiamata dalla giurisprudenza citata); la Corte di merito ha tenuto conto del nuovo assetto costituzionale

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000

    Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Fissazione di condizioni in relazione all'esenzione o alla determinazione degli oneri a carico del condannato (richiamata con riferimento alla determinazione dell'importo da versare alla Cassa delle ammende)

Massime di principio

  • La rinuncia espressa a motivi di appello limita la cognizione del giudice d'appello e impedisce al ricorrente di contestare in Cassazione vizi attinenti ai motivi rinunciati
  • Quando l'appellante rinuncia alle contestazioni sulla responsabilità, il giudice d'appello non è tenuto a motivare specificamente il mancato proscioglimento per cause di non punibilità: la rinuncia implica una pronuncia affermativa sulla colpevolezza
  • Le pene accessorie previste dalla legge la cui durata non è fissata devono essere determinate concretamente dal giudice in base ai criteri dell'art. 133 c.p., con motivazione congrua
  • Se la pena detentiva concordata (o rideterminata in appello) supera una soglia (giurisprudenzialmente due anni), le pene accessorie obbligatorie non rientrano nella disponibilità delle parti e devono essere applicate comunque
  • Il sindacato di legittimità sulla determinazione della pena è limitato: la scelta del giudice di merito rientra in un ampio potere discrezionale quando la pena è collocata in una fascia medio-bassa rispetto al minimo edittale e la motivazione complessiva rispetta i criteri di legge
  • Le statuizioni sulle pene accessorie, se poste al di fuori dell'accordo tra parti, possono costituire oggetto di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., ma devono comunque essere adeguatamente motivate dal giudice

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