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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25897/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia trae origine da una sentenza della Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che aveva pronunciato solo sulla competenza. La parte privata aveva proposto un’impugnazione che la Cassazione, con ordinanza n. 21666/2024, aveva convertito in regolamento di competenza, ritenendolo tempestivo sulla base della sola notifica della sentenza, non avendo ravvisato in atti prova della precedente comunicazione integrale della decisione. La società costruttrice ha quindi proposto ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo errore di fatto revocatorio: la Corte avrebbe supposto inesistente un fatto documentalmente presente nel fascicolo telematico, ossia la comunicazione integrale della sentenza di appello avvenuta il 30-10-2018 via PEC al difensore della controparte, fatto non controverso e decisivo perché, se considerato, avrebbe reso tardivo il regolamento di competenza notificato il 30-11-2018, oltre il termine di trenta giorni ex art. 47 c.p.c.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, revocando l’ordinanza n. 21666/2024 nella parte in cui aveva dichiarato ammissibile e aveva accolto il ricorso originario, ritenendo tempestivo il regolamento di competenza. Nel giudizio rescissorio ha poi riesaminato la tempestività del regolamento e lo ha dichiarato inammissibile perché proposto oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione della sentenza di appello, avvenuta il 30-10-2018. Ne è seguita la condanna della parte privata soccombente alla rifusione delle spese dei due giudizi e la dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la revocazione delle ordinanze della Cassazione per errore di fatto ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    l’errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione del fatto risultante dagli atti, non in un errore di valutazione o interpretazione

  • art. 42 c.p.c.

    l’impugnazione era da qualificare come regolamento di competenza poiché la sentenza di appello aveva deciso solo sulla competenza

  • art. 47 c.p.c.

    il regolamento di competenza deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento che ha pronunciato sulla competenza

  • art. 369 c.p.c.

    la richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio era stata depositata nel rispetto della disciplina ratione temporis vigente

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    la declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    il contributo unificato è dovuto secondo l’importo previsto dalla legge

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    il contributo unificato grava ex lege sulla parte soccombente e non va liquidato come esborso dal giudice

  • art. 288 c.p.c.

    richiamato per gli adempimenti conseguenti alla correzione dell’errore materiale

  • art. 196-quinquies disp. att. c.p.c.

    richiamato per gli adempimenti di cancelleria in caso di correzione dell’errore materiale

Massime di principio

  • L’errore revocatorio della Cassazione ricorre quando il provvedimento abbia omesso o travisato un fatto storicamente decisivo e già risultante dagli atti, purché quel fatto non sia stato oggetto di controversia tra le parti.
  • Non integra errore revocatorio l’errore di giudizio o di valutazione; è necessario un errore di percezione immediatamente rilevabile dal raffronto tra il provvedimento e gli atti di causa.
  • L’errore di fatto deve essere essenziale e causale: la decisione sarebbe stata diversa se il fatto non fosse stato erroneamente percepito.
  • Nel controllo sulla tempestività del regolamento di competenza, il termine di trenta giorni decorre dalla comunicazione del provvedimento che decide sulla competenza; se tale comunicazione risulta in atti, essa prevale sulla successiva notificazione ai fini del calcolo del termine.
  • La Corte, una volta revocato il proprio provvedimento per errore di fatto, può procedere al giudizio rescissorio e dichiarare inammissibile l’impugnazione originaria se tardiva.
  • Il contributo unificato, nei casi previsti dalla legge, non costituisce voce da liquidare discrezionalmente tra le spese di lite, ma grava ex lege sulla parte soccombente.
  • La distrazione delle spese a favore del difensore antistatario può essere disposta anche in sede di correzione dell’errore materiale se omessa nel dispositivo nonostante sia stata richiesta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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