Cassazione Penale, Sentenza n. 36847/2026 del 20/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Roma, in sede di rinvio, aveva confermato il decreto del GIP del 4 novembre 2025 che disponeva il sequestro probatorio di un telefono cellulare Apple iPhone 13 Pro, rinvenuto nella disponibilità di un coimputato, e della corrispondenza ivi contenuta, da acquisire mediante copia integrale e successiva selezione dei dati pertinenti con criteri di ricerca. Il sequestro era stato disposto nell'ambito di un procedimento per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990. Il dispositivo era già stato acquisito nel giugno 2022 e la precedente copia forense era stata dichiarata inutilizzabile dalla Cassazione, con sentenza n. 23325 del 2025, per difetto di motivazione del decreto acquisitivo. Il nuovo vincolo, richiesto dopo l'esercizio dell'azione penale nelle forme del giudizio immediato, era stato revocato il 20 aprile 2026 all'esito della perizia. L'imputato ha dedotto: (1) violazione del principio di proporzionalità e motivazione insufficiente sull'acquisizione integrale del dispositivo e della corrispondenza, sostenendo che non fossero specificati adeguatamente i dati ricercati, le parole chiave, i criteri di selezione, il periodo temporale e i tempi di esecuzione, con indebita intrusione nella vita privata e nella segretezza delle comunicazioni; (2) mancanza di un atto motivato dell'autorità giudiziaria e violazione delle garanzie costituzionali relative alla corrispondenza digitale; (3) sviamento del potere, assumendo che il nuovo decreto mirasse ad aggirare la precedente declaratoria d'inutilizzabilità e a recuperare prove già espunte, nonché che le categorie di dati indicate fossero frutto di un mandato esplorativo. Il ricorrente contestava inoltre la competenza del giudice che aveva disposto la misura, in relazione alla pendenza di un'istanza di rito abbreviato. In udienza il difensore aveva chiesto il rinvio per adesione all'astensione dalle udienze, comunicata il 28 settembre 2026 per l'udienza del 29 settembre 2026.
La decisione
La richiesta di rinvio per astensione è stata ritenuta tardiva e inidonea a giustificare il differimento, perché la dichiarazione scritta non era stata depositata almeno due giorni prima dell'udienza, come prescritto dall'art. 3 del Codice di autoregolamentazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ribadito che contro le ordinanze in materia di sequestro probatorio il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, inclusi i vizi motivazionali radicali, e che tale limite opera in forza del rinvio dell'art. 257 c.p.p. all'art. 325 c.p.p. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura di sproporzione: il provvedimento individuava le categorie di dati ricercati, la finalità probatoria e criteri selettivi coerenti con le contestazioni, mentre il periodo temporale era riferito alla contestazione associativa e ai reati-fine. La richiesta di una diversa valutazione dell'adeguatezza concreta dei criteri investiva il merito della motivazione e non era deducibile in sede di legittimità. È stata respinta anche la doglianza relativa alla mancanza di un atto motivato dell'autorità giudiziaria, poiché il vincolo era stato disposto dal giudice e il decreto indicava oggetto e modalità della ricerca. Quanto allo sviamento e alla preclusione derivante dalla precedente decisione, la Corte ha chiarito che la precedente inutilizzabilità dipendeva dal difetto di motivazione dell'atto acquisitivo, senza valutazione negativa nel merito del rapporto di pertinenza o delle esigenze probatorie; tale vizio non consumava il potere di sequestro e il nuovo decreto costituiva un autonomo esercizio di quel potere, corredato di motivazione e criteri selettivi. La deduzione secondo cui il giudice avrebbe ripreso contenuti inutilizzabili è stata ritenuta congetturale, perché il ricorso non individuava specifici contenuti riprodotti né escludeva che le finalità della ricerca fossero desumibili da imputazioni e atti utilizzabili. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 3 del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati
Il difensore, pertanto, ove opti per la presentazione della dichiarazione di astensione dall’udienza in forma scritta, è tenuto al suo deposito nella cancelleria del giudice almeno due giorni prima dell’udienza.
La comunicazione scritta dell'adesione all'astensione deve essere depositata almeno due giorni prima dell'udienza; il mancato rispetto del termine impedisce di considerarla legittimo impedimento.
Esercitata l'azione penale mediante la richiesta, poi accolta, di giudizio immediato, legittimato a provvedere era dunque il giudice per le indagini preliminari che aveva la disponibilità degli atti, senza che rilevi la pendenza della non ancora delibata istanza di rito abbreviato.
Ai fini della competenza in materia cautelare, il «giudice che procede» è l'ufficio che ha la materiale disponibilità degli atti; la pendenza di un'istanza di rito abbreviato non ancora decisa non modifica tale individuazione.
È stato inoltre precisato che la regola secondo cui, contro le ordinanze emesse ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. in materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., si applica anche al sequestro probatorio in forza del rinvio contenuto nell'art. 257 cod. proc. pen.
Il limite del ricorso per cassazione ai motivi di violazione di legge, previsto per le ordinanze in materia di sequestro preventivo, si applica anche al sequestro probatorio per effetto del rinvio dell'art. 257 c.p.p.
Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.
Nel ricorso contro ordinanze in materia di sequestro, la violazione di legge comprende gli errori di giudizio e procedura e i vizi motivazionali radicali; non consente invece una nuova valutazione dell'adeguatezza concreta della motivazione.
Essa ha dichiarato inutilizzabili i dati estratti dall'apparecchio perché la copia forense era stata acquisita in assenza di un decreto adeguatamente motivato ai sensi dell'art. 254 cod. proc. pen.; non ha invece accertato l'insussistenza del rapporto di pertinenza tra il dispositivo e i reati e non ha escluso, nel merito, la ricorrenza delle esigenze probatorie.
La declaratoria d'inutilizzabilità fondata sull'assenza di adeguata motivazione del decreto acquisitivo non equivale a una valutazione negativa nel merito della pertinenza del dispositivo o delle esigenze probatorie.
In motivazione la Corte ha precisato che, in tale ipotesi, la nullità del sequestro si estende, ex art. 185 cod. proc. pen., all'acquisizione della copia forense dell’intera memoria del dispositivo.
Nel caso di sequestro integrale di dati digitali disposto senza la motivazione richiesta, la nullità del sequestro si estende, secondo il richiamo operato dalla Corte, all'acquisizione della copia forense dell'intera memoria.
art. 8 CEDU
La stessa Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che un accesso e una captazione massiccia e indiscriminata di dati e documenti si pongono in contrasto con il principio di proporzionalità e con lo stesso art. 8 della Convenzione.
L'acquisizione massiccia e indiscriminata di dati deve rispettare il principio di proporzionalità e le garanzie della vita privata e della corrispondenza tutelate dalla Convenzione.
art. 15 Cost.
Nella vicenda in esame il vincolo promana dal giudice, su richiesta della parte pubblica e con un provvedimento che, come si è osservato, individua l'oggetto della ricerca e le modalità della selezione.
La garanzia della segretezza della corrispondenza digitale è rispettata, nel caso esaminato, quando la misura è disposta dal giudice con un provvedimento che individua l'oggetto della ricerca e le modalità di selezione.
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a norma dell'art. 616 cod.proc.pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa che la produce.
Alla declaratoria d'inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa d'inammissibilità, il pagamento della somma alla Cassa delle ammende.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Il Tribunale di Roma, sezione per il riesame delle misure cautelari personali e reali, pronunciando in sede di rinvio dopo l'annullamento della precedente ordinanza dichiarativa di inammissibilità, ha confermato il decreto di sequestro probatorio emesso dal giudice per le indagini preliminari il 4 novembre 2025, avente ad oggetto il telefono "Apple iPhone 13 Pro" rinvenuto nella disponibilità del coimputato Argenzano Federico e la corrispondenza in esso contenuta, da apprendere mediante copia integrale affidata a perito e successiva estrapolazione dei dati rilevanti per mezzo di ricerca per parole chiave, nell'ambito di un procedimento per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
La norma è indicata per identificare il reato-fine oggetto del procedimento, ma la decisione non ne sviluppa un'interpretazione sostanziale.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La delimitazione temporale è stata individuata dal Tribunale nel periodo cui si riferiscono la contestazione del delitto associativo e i reati-fine, richiamati dal decreto quale ambito della ricerca.
La contestazione associativa e i reati-fine possono definire l'ambito temporale cui riferire la ricerca dei dati, quando il decreto li richiami come perimetro dell'acquisizione.
Massime di principio
- Contro le ordinanze in materia di sequestro probatorio il ricorso per cassazione è limitato alla violazione di legge, comprendente gli errores in iudicando e in procedendo e i vizi motivazionali radicali che rendano l'argomentazione mancante o inidonea a far comprendere il percorso logico del giudice. Non è consentito chiedere una nuova valutazione dell'adeguatezza concreta della motivazione.
- Il sequestro probatorio di dati contenuti in un dispositivo digitale non può avere carattere esplorativo. Il provvedimento deve motivare la necessità dell'acquisizione integrale oppure delimitare le informazioni ricercate, indicare i criteri di selezione, giustificare eventuali scostamenti temporali rispetto all'imputazione e prevedere tempi ragionevoli per la selezione e la restituzione dei dati non pertinenti.
- La motivazione di un sequestro digitale è sufficiente quando individua le categorie di dati e le finalità probatorie e adotta criteri selettivi coerenti con i reati contestati; la concreta contestazione dell'adeguatezza di tali criteri, se non denuncia un vizio motivazionale radicale, esula dal sindacato di legittimità circoscritto alla violazione di legge.
- La garanzia della segretezza della corrispondenza digitale richiede un atto motivato dell'autorità giudiziaria. È manifestamente infondata la relativa censura quando il vincolo è disposto dal giudice e il provvedimento individua l'oggetto della ricerca e le modalità di selezione.
- La declaratoria d'inutilizzabilità dei dati acquisiti da un dispositivo per difetto di motivazione del decreto non preclude un nuovo sequestro quando non sia stata accertata nel merito l'insussistenza della pertinenza del bene o delle esigenze probatorie. Il vizio relativo al modo di esercizio del potere non lo consuma, se il nuovo decreto costituisce un autonomo esercizio motivato e indica criteri selettivi.
- La reiterazione di una misura reale è preclusa dal giudicato cautelare quando il precedente annullamento abbia comportato una valutazione nel merito degli stessi elementi, ritenuti insussistenti o insufficienti; non si forma invece tale preclusione quando l'annullamento dipende da un vizio formale o motivazionale senza valutazione, neppure incidentale, del merito probatorio.
- L'adesione scritta del difensore all'astensione dalle udienze deve essere depositata almeno due giorni prima dell'udienza per costituire legittimo impedimento; una comunicazione tardiva non giustifica il rinvio.
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