Cassazione Penale, Ordinanza n. 01627/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il ricorrente censurava l'ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza aveva revocato complessivi 225 giorni di liberazione anticipata già concessi in relazione a un periodo di esecuzione compreso tra il 25 maggio 2018 e il 23 novembre 2020. Con un unico motivo, sviluppato anche in memoria, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare sosteneva: a) che non fosse stata acquisita l'ordinanza del 22 settembre 2020 con cui era stato ammesso alla semilibertà, documento che sarebbe stato necessario per verificare il positivo andamento trattamentale fino a quel momento; b) che non fosse stato accolto lo scioglimento del cumulo, ritenuto necessario per individuare quale condanna fosse effettivamente in esecuzione al momento dell'evasione dal regime di semilibertà, avvenuta il 30 novembre 2020.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura relativa alla mancata acquisizione dell'ordinanza di ammissione alla semilibertà, perché il tribunale aveva già spiegato in modo congruo che la condotta complessiva del ricorrente, evaso dalla semilibertà, rifugiatosi in Svizzera, fermato con documenti falsi e sostanza stupefacente e rimasto latitante fino al 2021, dimostrava l'assenza di un effettivo percorso trattamentale positivo e faceva emergere che le precedenti valutazioni favorevoli erano state frutto di un comportamento preordinato all'ottenimento di un regime meno afflittivo. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondata la doglianza sullo scioglimento del cumulo, osservando che ciò era irrilevante: quando il condannato commette un delitto non colposo durante l'esecuzione di più condanne riunite in cumulo, la revoca dei benefici ex art. 54, comma 3, ord. pen. deve investire tutti i benefici concessi per l'intero arco temporale di esecuzione delle pene concorrenti, in applicazione del principio di unitarietà del rapporto esecutivo di cui all'art. 76 c.p. La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 54, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354
revoca di cui all'art. 54, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354
la revoca della liberazione anticipata opera quando il condannato commette un delitto non colposo durante l'esecuzione e può investire tutti i benefici concessi nel periodo esecutivo rilevante.
principio della unitarietà del rapporto esecutivo di cui all'art. 76 cod. pen.
le pene della stessa specie, in caso di cumulo, sono considerate eseguite contemporaneamente; ciò rende irrilevante lo scioglimento del cumulo ai fini della revoca dei benefici se il nuovo delitto interviene durante l'esecuzione.
Massime di principio
- La revoca della liberazione anticipata può riguardare tutti i benefici concessi nell'intero arco temporale di esecuzione delle pene concorrenti quando il condannato commette un delitto non colposo durante l'esecuzione, in forza dell'unitarietà del rapporto esecutivo.
- Lo scioglimento del cumulo è irrilevante ai fini della revoca della liberazione anticipata se il fatto impeditivo della permanenza del beneficio si colloca mentre è in corso l'espiazione di pene riunite in cumulo.
- In sede di legittimità non è consentito riesaminare in fatto una valutazione motivata del giudice di merito sulla complessiva condotta trattamentale del condannato, quando la decisione impugnata abbia già dato risposta adeguata e non illogica alle doglianze.
- La manifestamente infondatezza dei motivi e la reiterazione di censure già disattese dal giudice di merito legittimano la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- In caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01427/2026 del 14/01/2026
- ordinanza_penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01460/2026 del 14/01/2026
- ordinanza_penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01461/2026 del 14/01/2026
- ordinanza_penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01462/2026 del 14/01/2026
- ordinanza_penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01463/2026 del 14/01/2026
- ordinanza_penale · 14 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 01464/2026 del 14/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →