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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38142/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per falso ideologico in atto pubblico (artt. 110, 476, 479 c.p.), sostenendo in sintesi: 1) carenza dell'elemento soggettivo perché Tuveri non era presente ai fatti e avrebbe solo sottoscritto una informativa già predisposta senza consapevolezza della falsità; 2) vizio di motivazione per mancata considerazione delle dichiarazioni testimoniali (in particolare del Brigadiere Castello) e per travisamento delle proprie dichiarazioni e della cronologia dei fatti; 3) omissione di valutazione di elementi favorevoli (certificato medico, rapporti interni, precedenti del terzo offeso, dichiarazioni di Loiacono, ecc.); 4) insufficienza della prova oltre ogni ragionevole dubbio (art. 192 c.p.p.); 5) applicabilità della scriminante dell'adempimento di un dovere/obbedienza ad ordine (art. 51 c.p.); 6) motivazione apparente circa il diniego della sospensione condizionale della pena e sulle statuizioni civili; 7) richiesta di rinnovazione dell'istruttoria/confronto non accolta. Il ricorso chiedeva l'annullamento della sentenza di appello e l'assoluzione o comunque il riesame di molteplici aspetti di fatto e di prova.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivo: il ricorso non ha affrontato le principali argomentazioni fondanti la decisione impugnata e sollecita una rivalutazione di merito delle risultanze probatorie, prerogativa del giudice di merito non sindacabile in Cassazione salvo i ristretti casi di travisamento della prova. La Corte ha ritenuto che le decisioni di merito (Tribunale e Corte d'Appello) avessero fornito motivazione logica e priva di vizi: diversi elementi fattuali dimostravano la conoscenza da parte di Tuveri dell'aggressione (arrivo in caserma, presenza al pronto soccorso, coinvolgimento del comandante Loiacono, ordine di non redigere relazione, il gesto mimico atteggiato verso la vittima, sottoscrizione dell'informativa con le proprie credenziali dopo averla letta o fatta propria). Sono state inoltre respinte le censure su art. 192 c.p.p., sull'adempimento di un dovere (art. 51 c.p.) e sulle statuizioni civili come infondate. Conseguenze processuali: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'obbligo di versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • artt. 110, 476, 479 cod. pen.

    Norme che identificano il reato di falso ideologico in atto pubblico (e il concorso nei reati): la Corte ha ritenuto provata la consapevolezza della falsità da parte del sottoscrittore, sulla base della valutazione complessiva delle prove di merito

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di impugnazione in Cassazione rispetto ai motivi proposti: il ricorso è stato esaminato nei limiti di ammissibilità previsti

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Il vizio di motivazione/travisamento della prova denunciabile in Cassazione è circoscritto alla verifica della corretta trasposizione del dato probatorio (il "significante") e non consente la rinnovata valutazione del "significato" delle prove; il ricorrente non ha indicato un travisamento tecnico incontrastabile

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regola sulla prova oltre ogni ragionevole dubbio: la Corte ha ritenuto la censura inammissibile in quanto tendeva a ottenere una nuova valutazione delle prove, non consentita in Cassazione

  • art. 51 cod. pen.

    Causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere/obbedienza a ordine: la Corte ha confermato che non opera quando l'ordine è manifestamente illecito e il subordinato era nelle condizioni di conoscere tale illegittimità

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere di versamento in favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha disposto l'applicazione del tributo processuale dovuto

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Riferimenti normativi sul concetto di "prove decisive" e sui limiti del riesame: la Corte ha sottolineato che il confronto richiesto non rientra tra le prove decisive obbligatorie e resta a discrezione del giudice

Massime di principio

  • La Cassazione non è sede per una rivalutazione del merito: il ricorso deve documentare, con chiara e specifica indicazione degli atti, un travisamento tecnico della prova (distorsione del "significante") per essere ammesso
  • Per il delitto di falso ideologico è necessario provare l'elemento soggettivo (consapevolezza della falsità); tuttavia l'assenza materiale dal luogo dei fatti non esclude la responsabilità se emerga da altri elementi la conoscenza della falsità al momento della sottoscrizione
  • La scriminante dell'adempimento di un dovere/obbedienza non scatta quando l'ordine del superiore è manifestamente illegittimo e il subordinato poteva e doveva rilevarne l'illegittimità
  • Le censure generiche che mirano a ottenere una diversa valutazione della prova sono inammissibili in Cassazione; i motivi devono essere specifici e confrontarsi con le argomentazioni decisive della sentenza impugnata
  • Le richieste di confronti o rinnovazioni dell'istruttoria sono spesso rimesse alla discrezionalità del giudice di merito e non costituiscono di per sé motivo decisivo di cassazione se non si dimostra un vizio procedurale o logico chiaro
  • Sul punto delle statuizioni civili, la liquidazione del danno morale può essere apprezzata in via equitativa dal giudice di merito e la Cassazione interviene solo in presenza di motivazione manifesta e illogica

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