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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37266/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da un accordo del 2005 con cui una società avrebbe acquistato quote consortili da un consorzio, versando una parte del corrispettivo e assumendo un accollo di mutuo. Fallito il perfezionamento dell'operazione e sorti contrasti tra le parti, la società otteneva decreto ingiuntivo per la restituzione di quanto versato, fondando la domanda su una scrittura del 19/10/2006 sottoscritta dal presidente del consorzio, nella quale erano riepilogate le somme pagate. Il consorzio proponeva opposizione, disconoscendo la sottoscrizione e contestando il valore probatorio della consulenza grafologica svolta in sede penale. Il Tribunale riteneva utilizzabile il documento e accoglieva solo parzialmente l'opposizione; la Corte d'appello, invece, reputava che, a fronte del disconoscimento, la società avrebbe dovuto proporre istanza di verificazione e non limitarsi a produrre la consulenza del pubblico ministero, con conseguente esclusione della scrittura e rigetto integrale della domanda per difetto di prova. In cassazione la società deduceva: 1) l'omesso rilievo d'ufficio dell'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 83/2012; 2) la violazione degli artt. 214 e 216 c.p.c., sostenendo che il disconoscimento era irrituale e che comunque la volontà di avvalersi della scrittura disconosciuta emergeva implicitamente dagli atti difensivi e dalla produzione della documentazione penale; 3) l'omesso esame di un fatto decisivo relativo alla perizia grafologica penale.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendolo infondato per ragioni temporali, poiché l'appello era stato introdotto prima dell'entrata in vigore della nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. Ha invece accolto il secondo motivo, assorbendo il terzo, affermando che l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta non richiede formalismi rigorosi e può anche essere implicita, e che il giudice di merito avrebbe dovuto valutare se dagli atti della società emergesse una sufficiente volontà di avvalersi del documento e se il disconoscimento del consorzio fosse rituale. Di conseguenza, la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte territoriale affinché riesamini la questione alla luce dei principi indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    la sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c., con lettura integrale in udienza e sottoscrizione del verbale, fa decorrere il termine lungo per impugnare dalla data della pronuncia, equiparata alla pubblicazione.

  • art. 133 c.p.c.

    la pronuncia letta integralmente in udienza e verbalizzata equivale, insieme alla sottoscrizione del verbale, alla pubblicazione della sentenza nei casi ordinari.

  • art. 342 c.p.c.

    le modifiche introdotte dal d.l. n. 83/2012 non si applicano ratione temporis agli appelli proposti con citazione notificata prima dell'11/09/2012.

  • art. 54, comma 2, d.l. n. 83/2012 conv. in l. n. 134/2012

    regola la disciplina transitoria, rendendo inapplicabile la nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c. agli appelli introdotti prima della sua entrata in vigore.

  • art. 216 c.p.c.

    l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere proposta anche in modo implicito e non richiede eccessivi formalismi.

  • artt. 214 e 215 c.p.c.

    disciplinano il disconoscimento e la verificazione della scrittura privata; la verificazione serve ad accertare l'autenticità del documento per consentirne l'utilizzazione nel processo.

  • art. 214 c.p.c.

    il giudice deve verificare anche la ritualità del disconoscimento della scrittura privata, poiché da ciò dipende l'operatività del meccanismo di verificazione.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    la sentenza letta integralmente in udienza è valida ai fini della decorrenza del termine di impugnazione.

Massime di principio

  • L'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta non richiede formule sacramentali: può risultare anche implicitamente dalla condotta processuale della parte che insista per una domanda presupponente l'autenticità del documento.
  • La mancata indicazione contestuale delle scritture di comparazione non rende inammissibile l'istanza di verificazione, se tali scritture sono già ritualmente acquisite al processo e possono essere utilizzate secondo le prescrizioni del giudice.
  • Nel procedimento di verificazione non esiste una gerarchia rigida tra le fonti di comparazione dell'autenticità; il giudice può utilizzare anche scritture prodotte dalla controparte, in applicazione del principio di acquisizione della prova.
  • L'eventuale inidoneità delle scritture di comparazione incide sull'esito della verificazione, non sulla sua ammissibilità.
  • Il giudice di merito deve esaminare, prima di escludere l'utilizzabilità della scrittura disconosciuta, sia la ritualità del disconoscimento sia l'eventuale esistenza di un'istanza di verificazione implicita desumibile dagli atti e dal complessivo comportamento processuale della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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