Cassazione Penale, Sentenza n. 18725/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza di riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per i reati di intestazione fittizia ex art. 512-bis c.p. aggravato e usura continuata (fatti fino al novembre 2020). Il ricorrente deduce: (i) illegittima utilizzazione delle intercettazioni del procedimento DDA (violazione artt. 267 e 271 c.p.p.) poiché tali captazioni sarebbero inutilizzabili; (ii) mancanza dell'elemento soggettivo del dolo elusivo richiesto dall'art. 512-bis c.p. e quindi inesistenza del reato di intestazione fittizia; (iii) carenza dell'attualità delle esigenze cautelari, essendo i reati consumati in epoca anteriore; (iv) motivazione illogica circa il pericolo di reiterazione, con riferimento anche alla sospensione (non revoca) della misura alternativa dell'affidamento in prova.
La decisione
Il tribunale (Corte) ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi generici e manifestamente infondati: (a) le intercettazioni del procedimento DDA, pur non utilizzabili come prova diretta, possono legittimamente servire per richiedere nuove indagini e nuove intercettazioni; (b) dagli elementi investigativi emergeva che la licenza della rivendita di tabacchi era stata formalmente trasferita ma di fatto rimaneva nella disponibilità dell'Olivieri tramite la prestanome (Di Lascio Teresa), con conseguente rilevanza dell'elemento doloso elusivo anche se concorrente con altri scopi; (c) la sentenza ha fornito adeguata motivazione circa l'attualità del pericolo di reiterazione e altri indici di pericolosità; (d) la sospensione (non revoca) dell'affidamento in prova non esclude la sussistenza del rischio cautelare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il tribunale ha ritenuto che, pur essendo i risultati delle intercettazioni del procedimento DDA inutilizzabili sotto il profilo probatorio, esse possono essere valutate come base per chiedere e autorizzare nuove intercettazioni e indagini; quindi il divieto di utilizzazione non impedisce di trarne notizie utili per ulteriori accertamenti
Riferimento procedurale collegato alla disciplina delle intercettazioni: il Collegio ha detto che il provvedimento autorizzativo delle intercettazioni del 29 aprile 2020 non rende inutilizzabili tutte le informazioni derivabili per avviare ulteriori investigazioni
Richiesta del livello di gravità degli indizi per l'applicazione della misura cautelare; il tribunale ha ritenuto raggiunta la gravità indiziaria sulla base delle intercettazioni utilizzabili e delle dichiarazioni delle persone offese
Attiene alla scelta della misura cautelare: la Corte ha ritenuto congrua e logicamente fondata la motivazione sulla misura custodiale e ha escluso che la sospensione (anziché la revoca) dell'affidamento in prova comprometta la valutazione del pericolo di reiterazione
Reato di intestazione fittizia: il Collegio ha condiviso l'interpretazione secondo cui il dolo elusivo della misura di prevenzione può concorrere con altri scopi e che la formale uscita della concessione dal patrimonio dell'indagato non esclude la fittizia intestazione se permane il controllo effettivo tramite prestanome
Norma richiamata in relazione all'irrevocabilità/decadenza della concessione in caso di condanna: il Tribunale ha osservato che la concessione è soggetta a limitazioni giuridiche e che la sua formale cessione non esclude l'uso continuato da parte dell'interessato tramite terzi
Massime di principio
- Le intercettazioni dichiarate inutilizzabili ai fini probatori in un procedimento non impediscono che dalle stesse emergano elementi utili per autorizzare nuove indagini o ulteriori intercettazioni: il divieto di utilizzazione è limitato alla valutazione probatoria diretta
- Per il reato di intestazione fittizia (art. 512-bis c.p.) il dolo elusivo può concorrere con altri scopi: non è necessario che l'unico movente sia l'elusione delle misure di prevenzione, se risulta che la condotta ha anche la finalità di sottrarre beni o entrate a possibili misure
- La valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione non si basa solo sulla data dei fatti ma su un complesso di elementi concreti (comportamenti successivi, mantenimento di rapporti di controllo, modalità operative, indici di pericolosità) che possono giustificare la misura cautelare anche se i fatti risalgono nel tempo
- La sospensione di una misura alternativa (es. affidamento in prova) non annulla automaticamente la considerazione del rischio cautelare; il giudice deve valutare l'insieme degli elementi e non solo lo stato formale di sospensione/ revoca
- La formale intestazione a terzi (prestanome) può essere qualificata come intestazione fittizia se le investigazioni dimostrano il mantenimento effettivo del controllo e dei profitti da parte dell'interessato
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