Sentenza n. 217/2026 - Bari, Sezione 2
per l'annullamento: - del decreto prot. n. -OMISSIS- del 1° dicembre 2023, notificato il successivo 5, col quale il Prefetto della Provincia di Foggia ha disposto la revoca della patente di guida e di ogni altro titolo di idoneità alla guida a carico del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca della patente di guida e di ogni altro titolo di idoneità alla guida
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui il Prefetto di Foggia gli aveva revocato la patente ai sensi dell’art. 213, comma 8, del Codice della strada, dopo l’accertamento della circolazione di un veicolo già sottoposto a sequestro amministrativo e privo di copertura assicurativa. Ha dedotto, da un lato, l’assenza del presupposto sanzionatorio, sostenendo di non essere stato alla guida del veicolo e di non averne consentito la circolazione; dall’altro, l’illegittimità della revoca per automatismo, omessa valutazione delle circostanze concrete e difetto di motivazione, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 246/2022, che ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 213, comma 8, nella parte in cui prevedeva l’applicazione automatica della revoca. La Prefettura ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo competente il giudice ordinario, e ha comunque sostenuto l’infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, affermando che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 246/2022, la revoca della patente prevista dall’art. 213, comma 8, non è più automatica, ma consegue a una valutazione discrezionale dell’amministrazione, incidente su rilevanti interessi pubblici connessi alla sicurezza stradale. La controversia rientra quindi nella giurisdizione amministrativa, anche per il controllo di proporzionalità dell’esercizio del potere. Nel merito, il ricorso è stato rigettato. Il giudice ha ritenuto che il ricorrente, quale custode del veicolo sequestrato, avesse consentito di fatto la circolazione del mezzo, benché privo di assicurazione, in violazione di una prescrizione normativa inderogabile posta a tutela degli utenti della strada. La revoca è stata considerata non afflittiva e proporzionata alla condotta, in ragione dell’elevato rischio per la sicurezza pubblica derivante dalla circolazione di un veicolo non assicurato e sottoposto a sequestro. Il provvedimento prefettizio è stato ritenuto adeguatamente motivato e conforme alla valutazione concreta richiesta dalla Corte costituzionale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di € 2.000,00, oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 213, comma 8, d.lgs. 285/1992
La disposizione prevede la revoca della patente nei confronti del custode che circola o consente ad altri la circolazione di un veicolo sottoposto a sequestro; dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 246/2022, l’espressione deve essere intesa nel senso che la revoca può essere applicata previa valutazione delle circostanze concrete.
La prescrizione sull’obbligo di assicurazione della responsabilità civile tutela gli utenti della strada dal rischio di mancato risarcimento dei danni patrimoniali e personali derivanti da sinistri causati da veicoli non assicurati.
sentenza Corte costituzionale n. 246/2022
Ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’automatismo della revoca della patente prevista dall’art. 213, comma 8, imponendo una valutazione amministrativa delle circostanze del caso concreto.
È stato richiamato quale fondamento della comunicazione di avvio del procedimento prefettizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento dei dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, quale presupposto dell’oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- La revoca della patente prevista dall’art. 213, comma 8, del Codice della strada, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 246/2022, non costituisce una conseguenza automatica dell’accertamento della violazione, ma richiede una valutazione discrezionale dell’amministrazione sulle circostanze concrete del caso.
- La controversia sulla revoca prefettizia della patente adottata ai sensi dell’art. 213, comma 8, del Codice della strada appartiene alla giurisdizione amministrativa quando la misura è espressione del potere discrezionale dell’amministrazione, anche ai fini del sindacato sulla proporzionalità della decisione.
- La revoca della patente può risultare proporzionata quando il custode consente la circolazione di un veicolo sequestrato e privo di copertura assicurativa, poiché tale condotta viola sia il vincolo derivante dal sequestro sia l’obbligo assicurativo e determina un rilevante pericolo per la sicurezza della circolazione e per la tutela risarcitoria degli utenti della strada.
- La motivazione del provvedimento di revoca è sufficiente quando individua la condotta del custode, considera la circolazione del veicolo sequestrato e non assicurato e illustra le ragioni per cui, alla luce del concreto rischio per la sicurezza pubblica, la revoca è ritenuta proporzionata.
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