Cassazione Civile, Ordinanza n. 18635/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una cartella di pagamento di importo molto elevato, emessa per il recupero di un "canone o credito demaniale" riferito all'anno 1996. Il ricorso introduttivo contestava la cartella per omessa notifica dell'atto presupposto, decadenza e difetto di motivazione. L'Agenzia delle entrate si era costituita eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice tributario, sostenendo che le somme riscosse derivavano non da imposte, ma da una sentenza della Corte dei conti che aveva condannato il debitore per responsabilità erariale. La CTR aveva confermato l'annullamento della cartella. In cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato omessa pronuncia sull'eccezione di giurisdizione; con il secondo ha censurato la CTR per avere ritenuto inammissibile la produzione in appello della sentenza della Corte dei conti, rilevando che tale documentazione serviva solo a ribadire la questione di giurisdizione, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
La decisione
Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che l'omessa pronuncia non sia configurabile rispetto a eccezioni processuali o questioni di rito, quale la giurisdizione. Hanno invece accolto il secondo motivo, osservando che la CTR aveva omesso di verificare se la controversia rientrasse nella propria giurisdizione, nonostante la tempestiva produzione in appello del titolo contabile. Nel merito della questione di giurisdizione hanno affermato che la pretesa azionata non aveva natura tributaria, perché traeva origine da una sentenza della Corte dei conti che aveva accertato un debito risarcitorio/erariale, e che la riscossione di una sentenza di condanna del giudice contabile non appartiene alla giurisdizione contabile ma integra una controversia avente ad oggetto un diritto soggettivo, devoluta al giudice ordinario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice ordinario territorialmente competente, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
L'omessa pronuncia è rilevante solo quando la decisione abbia omesso di esaminare una questione di merito, non una questione processuale o di rito come la giurisdizione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato utilizzato per censurare la violazione della disciplina sul processo tributario e sulla valutazione della produzione documentale in appello.
art. 2, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546 del 1992
La giurisdizione tributaria dipende dalla natura della pretesa azionata, non dal mezzo formale usato per la riscossione.
La censura di omessa pronuncia non è configurabile per le eccezioni di rito o questioni processuali.
art. 3, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Nel giudizio tributario è stata scrutinata la questione della motivazione e dell'ambito della documentazione prodotta in appello.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
La documentazione relativa al titolo della riscossione è stata ritenuta tempestivamente allegata in appello.
r.d. 5 settembre 1909, n. 776
Richiamato come fonte storica della procedura di recupero dei crediti derivanti da decisioni contabili.
r.d. 30 dicembre 1933, n. 1038
Richiamato per la disciplina storica dell'esecuzione delle decisioni della Corte dei conti e del giudizio di interpretazione.
r.d. 12 luglio 1934, n. 1214
Richiamato per la disciplina storica dell'esecuzione delle decisioni della Corte dei conti.
d.l. n. 453 del 1993, conv. in l. n. 19 del 1994
È richiamato per mostrare che, nel recupero del credito erariale, possono operare anche forme di esecuzione forzata civile, come il sequestro conservativo.
Ha concentrato la riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti in capo all'amministrazione titolare del credito; ha previsto il recupero amministrativo, l'iscrizione a ruolo e il giudizio di interpretazione dinanzi alla Corte dei conti per le questioni interpretative sorte in sede esecutiva.
Richiamato quale disciplina successiva in materia di riscossione coattiva a seguito dell'abrogazione della precedente normativa.
Ha confermato l'assetto secondo cui il recupero dei crediti erariali è avviato dall'amministrazione titolare del credito e può avvenire in via amministrativa, mediante esecuzione forzata o mediante iscrizione a ruolo.
art. 67 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43
Richiamato dalla normativa del 1998 come disciplina dell'iscrizione a ruolo, poi superata.
Massime di principio
- Per stabilire la giurisdizione sulle controversie relative a una cartella esattoriale occorre guardare alla natura sostanziale del credito azionato e non allo strumento formale di riscossione utilizzato.
- Quando la riscossione riguarda una sentenza della Corte dei conti che ha già accertato la responsabilità e il debito, non si controverte sull'accertamento della responsabilità ma solo sull'esecuzione del titolo; la lite riguarda quindi un diritto soggettivo devoluto al giudice ordinario.
- L'omessa pronuncia, come vizio denunciabile in cassazione, presuppone il mancato esame di una questione di merito e non si configura per il mancato esame di eccezioni processuali o di rito, quale la giurisdizione.
- La produzione in appello del titolo posto a base della riscossione è rilevante quando consente di verificare correttamente il riparto di giurisdizione e non può essere ignorata dal giudice di merito.
- Il giudice contabile conserva un ambito limitato alle questioni interpretative sorte in fase esecutiva del proprio giudicato, ma l'attività di riscossione del credito spetta all'amministrazione titolare del credito e, in caso di esecuzione forzata, al giudice ordinario.
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