Cassazione Penale, Sentenza n. 20182/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per una associazione a delinquere finalizzata a borseggi e rapine su autobus e nella metropolitana di Napoli e aveva applicato misure cautelari (carcere o arresti domiciliari). Le censure principali erano: insufficiente gravità indiziaria per il reato associativo (confusione tra concorso di persone e organizzazione stabile), mancanza di prova della partecipazione specifica di alcuni indagati alle rapine contestate (in particolare Amalia Ziccardi e Francesco De Matteo), vizio di motivazione sulle esigenze cautelari (come l'attualità del pericolo di reiterazione, basata su fatti risalenti), contestazioni sulla retrodatazione della misura applicata (art. 297 c.p.p.) e richieste di diversa valutazione del compendio indiziario.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito una motivazione coerente e persuasiva: ha correttamente distinto il concorso di persone nel reato dall'associazione per delinquere valutando la stabilità del vincolo associativo, l'indeterminatezza del programma criminoso, la ripetitività delle condotte, la omogeneità delle modalità operative e la 'sincronia' degli interventi. Per specifici ricorrenti la Corte ha ritenuto provati ruoli concorsuali (ad es. Ziccardi come distraente, altri a supporto o presidio delle vittime), la consistenza dei reati-fine e la presenza di precedenti idonei a giustificare il pericolo di reiterazione, legittimando così le misure cautelari (custodia in carcere o arresti domiciliari). Ha inoltre respinto le censure sulla retrodatazione perché tale questione è di merito e non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione; ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, dispone la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti e gli atti alla cancelleria.
Norme richiamate
Norma relativa al giudizio sulla gravità indiziaria: la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente valutato l'esistenza di gravi indizi per l'associazione a delinquere sulla base del compendio indiziario e delle modalità esecutive dei reati-fine.
Norma sulle esigenze cautelari: interpretata come assorbente per la necessità di dimostrare l'attualità del pericolo di reiterazione; la Corte ha ritenuto adeguata e motivata la valutazione del Tribunale, fondata su precedenti e modalità ripetute dei reati.
Norma che definisce l'associazione per delinquere: la Corte ha confermato che la sussistenza può emergere anche dall'analisi delle modalità di esecuzione dei reati-fine (stabilità, ruoli distinti, indeterminatezza del programma criminoso).
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Riguarda la retrodatazione dell'ordinanza applicativa della misura: la Corte ha affermato che la relativa doglianza non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione poiché comporta accertamenti di merito.
Norma procedurale indicata come percorso corretto per contestare questioni di retrodatazione: la questione deve essere proposta al giudice delle indagini preliminari e poi al tribunale del riesame, non direttamente in Cassazione.
Norma sul rito di appello al tribunale del riesame: richiamata come parte del percorso procedurale per le questioni che implicano valutazioni di merito (es. retrodatazione).
Norma che consente la condanna alle spese per ricorsi inammissibili: applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
art. 94, comma 1‑ter, disposizioni di attuazione cod. proc. pen.
Norma che prevede l'obbligo di trasmettere la decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la remissione in libertà; la Corte ha ordinato tale trasmissione per gli adempimenti consequenziali.
Massime di principio
- La distinzione tra 'concorso di persone nel reato' e 'associazione per delinquere' si basa su elementi di stabilità del vincolo associativo e sull'indeterminatezza del programma criminoso: la ripetitività, l'omogeneità delle modalità operative, la suddivisione dei ruoli e la sincronizzazione degli interventi sono indici rilevanti.
- Il giudice può desumere l'esistenza di un sodalizio anche dall'analisi dei reati-fine e delle loro modalità esecutive; non è necessario che tutti i delitti utili siano stati perseguiti perché l'esistenza dell'associazione dipende dal complesso indiziario.
- La valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari è di merito e richiede una valutazione globale del comportamento, dei precedenti e del rischio di reiterazione: tali censure in Cassazione sono ammissibili solo se superano la soglia di incontestabilità logica, altrimenti il ricorso è inammissibile.
- Le doglianze sulla retrodatazione della misura cautelare e su altre questioni meramente incidenti sui termini devono essere sollevate nei gradi di merito (GIP, riesame) e non possono essere proposte per la prima volta in Cassazione.
- La presenza ripetuta e coordinata in luoghi 'presidiati', un modus operandi collaudato e ruoli differenziati fra i partecipanti possono essere elementi sufficienti per ritenere la partecipazione all'associazione anche in assenza di prova diretta di coazione o di partecipazione attiva in ogni singolo episodio.
- La distanza temporale tra i fatti contestati e l'adozione della misura cautelare non esclude automaticamente l'attualità del pericolo di reiterazione se sussistono elementi concreti (numerosi reati-fine, precedenti specifici, dedizione abituale a determinata tipologia di reato).
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