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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20182/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per una associazione a delinquere finalizzata a borseggi e rapine su autobus e nella metropolitana di Napoli e aveva applicato misure cautelari (carcere o arresti domiciliari). Le censure principali erano: insufficiente gravità indiziaria per il reato associativo (confusione tra concorso di persone e organizzazione stabile), mancanza di prova della partecipazione specifica di alcuni indagati alle rapine contestate (in particolare Amalia Ziccardi e Francesco De Matteo), vizio di motivazione sulle esigenze cautelari (come l'attualità del pericolo di reiterazione, basata su fatti risalenti), contestazioni sulla retrodatazione della misura applicata (art. 297 c.p.p.) e richieste di diversa valutazione del compendio indiziario.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto che il Tribunale avesse fornito una motivazione coerente e persuasiva: ha correttamente distinto il concorso di persone nel reato dall'associazione per delinquere valutando la stabilità del vincolo associativo, l'indeterminatezza del programma criminoso, la ripetitività delle condotte, la omogeneità delle modalità operative e la 'sincronia' degli interventi. Per specifici ricorrenti la Corte ha ritenuto provati ruoli concorsuali (ad es. Ziccardi come distraente, altri a supporto o presidio delle vittime), la consistenza dei reati-fine e la presenza di precedenti idonei a giustificare il pericolo di reiterazione, legittimando così le misure cautelari (custodia in carcere o arresti domiciliari). Ha inoltre respinto le censure sulla retrodatazione perché tale questione è di merito e non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione; ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, dispone la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti e gli atti alla cancelleria.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma relativa al giudizio sulla gravità indiziaria: la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente valutato l'esistenza di gravi indizi per l'associazione a delinquere sulla base del compendio indiziario e delle modalità esecutive dei reati-fine.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma sulle esigenze cautelari: interpretata come assorbente per la necessità di dimostrare l'attualità del pericolo di reiterazione; la Corte ha ritenuto adeguata e motivata la valutazione del Tribunale, fondata su precedenti e modalità ripetute dei reati.

  • art. 416‑bis cod. pen.

    Norma che definisce l'associazione per delinquere: la Corte ha confermato che la sussistenza può emergere anche dall'analisi delle modalità di esecuzione dei reati-fine (stabilità, ruoli distinti, indeterminatezza del programma criminoso).

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    Riguarda la retrodatazione dell'ordinanza applicativa della misura: la Corte ha affermato che la relativa doglianza non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione poiché comporta accertamenti di merito.

  • art. 306 cod. proc. pen.

    Norma procedurale indicata come percorso corretto per contestare questioni di retrodatazione: la questione deve essere proposta al giudice delle indagini preliminari e poi al tribunale del riesame, non direttamente in Cassazione.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma sul rito di appello al tribunale del riesame: richiamata come parte del percorso procedurale per le questioni che implicano valutazioni di merito (es. retrodatazione).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese per ricorsi inammissibili: applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

  • art. 94, comma 1‑ter, disposizioni di attuazione cod. proc. pen.

    Norma che prevede l'obbligo di trasmettere la decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la remissione in libertà; la Corte ha ordinato tale trasmissione per gli adempimenti consequenziali.

Massime di principio

  • La distinzione tra 'concorso di persone nel reato' e 'associazione per delinquere' si basa su elementi di stabilità del vincolo associativo e sull'indeterminatezza del programma criminoso: la ripetitività, l'omogeneità delle modalità operative, la suddivisione dei ruoli e la sincronizzazione degli interventi sono indici rilevanti.
  • Il giudice può desumere l'esistenza di un sodalizio anche dall'analisi dei reati-fine e delle loro modalità esecutive; non è necessario che tutti i delitti utili siano stati perseguiti perché l'esistenza dell'associazione dipende dal complesso indiziario.
  • La valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari è di merito e richiede una valutazione globale del comportamento, dei precedenti e del rischio di reiterazione: tali censure in Cassazione sono ammissibili solo se superano la soglia di incontestabilità logica, altrimenti il ricorso è inammissibile.
  • Le doglianze sulla retrodatazione della misura cautelare e su altre questioni meramente incidenti sui termini devono essere sollevate nei gradi di merito (GIP, riesame) e non possono essere proposte per la prima volta in Cassazione.
  • La presenza ripetuta e coordinata in luoghi 'presidiati', un modus operandi collaudato e ruoli differenziati fra i partecipanti possono essere elementi sufficienti per ritenere la partecipazione all'associazione anche in assenza di prova diretta di coazione o di partecipazione attiva in ogni singolo episodio.
  • La distanza temporale tra i fatti contestati e l'adozione della misura cautelare non esclude automaticamente l'attualità del pericolo di reiterazione se sussistono elementi concreti (numerosi reati-fine, precedenti specifici, dedizione abituale a determinata tipologia di reato).

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