Cassazione Penale, Sentenza n. 30791/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che, su appello del Pubblico Ministero avverso il provvedimento del GIP, aveva sostituito le misure non custodiali (obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria) con gli arresti domiciliari per il reato di tentato omicidio continuato con l'uso di un coltello. In cassazione il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione di norme penali (artt. 56, 575, 589, 52 c.p. e art. 274 c.p.p.), chiedendo la prospettazione della legittima difesa o, in subordine, la derubricazione in lesioni personali; censurava inoltre la valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga) e chiedeva lo stralcio di conversazioni private intercettate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: il ricorrente non aveva contestato la gravità degli indizi o articolato le sue censure nel contraddittorio innanzi al Tribunale del riesame (né aveva prodotto memorie o partecipato all'udienza ai sensi dell'art. 127 c.p.p.), per cui tali questioni risultano precluse in sede di cassazione; inoltre la motivazione del Tribunale è stata ritenuta articolata e non manifestamente illogica, in particolare quanto alla valutazione delle esigenze cautelari e del pericolo di fuga, valutazione di fatto non sindacabile in questa sede. Condanna alle spese e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma richiamata come base per la sostituzione delle misure cautelari non detentive con misura custodiale (arresti domiciliari) da parte del tribunale del riesame
artt. 56, 575, 589, 52 cod. pen.
articoli richiamati dal ricorrente per sostenere la legittima difesa (art. 52) e per contestare la qualificazione del fatto come tentato omicidio (artt. 575, 589), nonché per valutare la responsabilità penale (art. 56); la Corte non ha esaminato nel merito tali questioni perché precluse per mancata partecipazione al contraddittorio
norma invocata dal ricorrente (presumibilmente in tema di valutazione delle prove o motivi di impugnazione); la Corte non ha affrontato la censura sostanziale per ragioni procedurali
richiamato per sottolineare che il ricorrente non è comparso all'udienza prevista e non ha depositato memorie difensive che contestassero la gravità indiziaria, situazione che ha inciso sull'ammissibilità delle censure in cassazione
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. con mod.)
richiamata nella requisitoria del Sostituto Procuratore generale per chiedere l'inammissibilità per mancata richiesta di trattazione orale
norma processuale eccezionale citata dalla Procura generale in relazione ai requisiti di ammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha comunque motivato l'inammissibilità con ragioni processuali diverse (mancata contestazione nel contraddittorio)
sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
richiamata esclusivamente in ordine alla determinazione delle spese e dell'ammenda, per escludere condizioni di esenzione non ricorrenti nel caso di specie
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
dispositivo richiamato per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia
Massime di principio
- In materia di impugnazioni 'de libertate', il ricorrente che intende censurare la gravità degli indizi o chiedere la riqualificazione del fatto deve sollevare tali questioni nel contraddittorio innanzi al tribunale del riesame (deposito di memorie o comparizione all'udienza); in assenza di tale partecipazione, le stesse censure risultano precluse in cassazione.
- Quando il tribunale del riesame riforma in senso più gravoso la decisione del primo giudice, deve fornire una motivazione compiuta, autonoma ed esauriente; tuttavia la Corte di Cassazione non sindaca liberamente valutazioni di fatto (es. pericolo di fuga) che risultino non manifestamente illogiche o contraddittorie.
- Le questioni di merito come la legittima difesa o la derubricazione del reato sono esaminate in cassazione solo se adeguatamente introdotte e sviluppate nelle fasi precedenti; la mera formulazione in ricorso non supera la preclusione derivante dalla mancata partecipazione al contraddittorio.
- Le valutazioni circa il pericolo di fuga e l'idoneità delle misure cautelari sono, in larga parte, valutazioni di fatto del giudice di merito e del tribunale del riesame e difficilmente rivedibili in sede di legittimità se sorrette da motivazione non manifestamente illogica.
- Le istanze processuali relative all'esclusione di prove o allo stralcio di conversazioni intercettate devono essere tempestivamente sollevate e motivate nelle fasi cautelari; tardive o assenti difese nello specifico contraddittorio compromettono l'ammissibilità delle censure successive.
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