Cassazione Penale, Sentenza n. 3362/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere; il ricorrente propose tre motivi: (1) insufficienza della gravità indiziaria rispetto alla partecipazione all'associazione semplice finalizzata a truffe e alla sua aggravante per l'agevolazione di un'associazione di tipo mafioso, sostenendo che le intercettazioni valorizzate erano scarne e riguardavano solo questioni di acquisizione di beni e non la partecipazione all'associazione 416-bis; (2) contestazione dell'aggravante per mancanza di prova della finalità agevolativa mafiosa e rilievo che i collaboratori di giustizia non indicavano Carioti come appartenente al gruppo "Papaniciari"; (3) nullità dell'ordinanza cautelare per difetto di autonoma valutazione del giudice per le indagini preliminari, in quanto l'ordinanza si sarebbe limitata a riportare intercettazioni tratte dalle informative senza un vero vaglio critico e mancato deposito di alcune trascrizioni.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il Tribunale ha ritenuto che, benché le intercettazioni utili fossero poche e circoscritte, esse risultavano comunque conclusive circa il ruolo svolto da Carioti nell'ambito dell'associazione semplice finalizzata alle truffe tramite la società Euroedilizia, e dimostravano la partecipazione anche all'associazione di stampo mafioso nella forma di conoscenza e condivisione di accordi interni (es. l'accordo tra Mario Megna e l'imprenditore Frescura). La mancata menzione da parte dei collaboratori di giustizia e l'assenza di Carioti a una riunione organizzativa sono state ritenute elementi non dirimenti. L'eccezione di nullità per mancata autonoma valutazione è stata dichiarata inammissibile per genericità e, comunque, il Tribunale ha ritenuto che il giudice per le indagini preliminari avesse svolto un'adeguata autonoma valutazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali; gli atti sono stati inviati alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94.
Norme richiamate
La norma sull'associazione di stampo mafioso è stata applicata sulla base di indizi tratti dalle intercettazioni: la condivisione e la conoscenza di accordi interni e la partecipazione all'attività del gruppo sono state ritenute indici di appartenenza, anche se il ruolo era marginale.
Citata nel dispositivo per gli adempimenti di cancelleria; indicazione procedurale contenuta nella sentenza senza incidenza sul merito della decisione.
Massime di principio
- Intercettazioni, anche se limitate nel numero e nell'arco temporale, possono essere sufficienti a fondare la gravità indiziaria quando risultino conclusive sul ruolo e sulla partecipazione del soggetto all'attività del gruppo.
- La mancata segnalazione di un soggetto da parte di collaboratori di giustizia non esclude automaticamente la sua partecipazione a un'associazione criminale, specie se vi sono altri elementi indiziari coincidono con il programma criminoso.
- L'assenza del soggetto a riunioni o incontri organizzativi non annulla l'indicazione di partecipazione se emergono prove che il programma dell'associazione è stato effettivamente realizzato e il soggetto vi ha preso parte operativamente.
- Le eccezioni procedurali (es. mancata autonoma valutazione) devono essere specificamente articolate e confrontate con la motivazione integrale del giudice: la genericità rende tali censure inammissibili.
- In sede di riesame cautelare il giudice valuta la congruenza e la concludenza degli elementi indiziari nel loro complesso; la richiesta di rivalutazione del materiale probatorio deve mostrare vizi logici o contraddizioni nella motivazione per avere successo.
- Quando la misura cautelare è confermata, è frequente la condanna alle spese processuali e l'adozione di adempimenti formali di cancelleria previsti dalle norme procedurali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3121/2024 del 26/01/2024
- Sentenza penale · 26 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3122/2024 del 26/01/2024
- Sentenza penale · 26 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3123/2024 del 26/01/2024
- Sentenza penale · 26 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3124/2024 del 26/01/2024
- Sentenza penale · 26 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3126/2024 del 26/01/2024
- Sentenza penale · 26 gen 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 3127/2024 del 26/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →