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Sentenza

Sentenza del 18/03/2015 n. 5381 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che aveva confermato l'accoglimento del ricorso del contribuente contro un avviso di accertamento relativo a maggiore IRPEF per il 2002, derivante dalla rettifica del reddito della società in nome collettivo e del reddito da partecipazione del socio in seguito alla cessione dell'azienda. L'Agenzia sosteneva che la pretesa tributaria fosse divenuta definitiva per la mancata impugnazione dell'avviso relativo al maggior reddito della società. La CTR aveva invece ritenuto distinti e autonomi l'accertamento notificato alla società e quello notificato al socio. La Corte di cassazione, tuttavia, non ha esaminato il merito, concentrandosi sulla regolarità della notificazione del ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La prima notificazione era stata effettuata personalmente al contribuente, ma non presso il procuratore costituito nel giudizio di appello; era stata inoltre tentata presso un domiciliatario del primo grado che non risultava difensore-domiciliatario in appello. La Corte aveva disposto il rinnovo della notificazione, ritenendo originariamente sussistente una mera nullità, ma l'Agenzia non ha provveduto validamente al rinnovo: la successiva notificazione è stata ancora effettuata personalmente e presso il domiciliatario del primo grado. Non sono state liquidate spese, poiché il contribuente non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • Art. 330, comma 1 e ultimo comma, c.p.c.

    L'impugnazione può essere notificata sia presso il procuratore costituito nel giudizio a quo, sia nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata per quel giudizio

    Quando la sentenza non è stata notificata, l'impugnazione può essere notificata, a scelta del notificante, presso il procuratore costituito nel grado precedente oppure presso il domicilio eletto o la residenza dichiarata per quel giudizio. L'elezione di domicilio effettuata in primo grado, se non revocata, può mantenere efficacia anche nel grado successivo. Decorso il termine annuale previsto dalla norma, tenendo conto della sospensione feriale, la notificazione deve invece essere eseguita personalmente alla parte.

  • Articoli 137 e seguenti c.p.c.

    La notifica dell'impugnazione deve essere effettuata alla parte personalmente

    La notificazione personale alla parte costituisce la modalità prevista quando ricorrono le condizioni dell'art. 330, ultimo comma, c.p.c., in particolare dopo il decorso del termine annuale computato secondo le regole processuali applicabili.

  • Art. 1, legge n. 742 del 1969

    La sospensione feriale dei termini processuali incide sul computo del termine annuale per la notificazione dell'impugnazione, che deve essere calcolato come annualità normativa e non come semplice annualità solare.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione è essenziale verificare il luogo corretto di notificazione: il procuratore costituito nel grado precedente e il domiciliatario indicato per quel grado non sono necessariamente la stessa persona.
  • Se la sentenza non è stata notificata, l'impugnazione può normalmente essere notificata presso il procuratore costituito, presso il domicilio eletto o presso la residenza dichiarata nel giudizio precedente; tuttavia, decorso il termine annuale previsto dalla legge, la notificazione deve essere effettuata personalmente alla parte.
  • Una notificazione viziata può essere rinnovata quando il vizio è qualificabile come nullità, ma il rinnovo deve essere eseguito esattamente secondo le indicazioni del giudice e nel luogo processualmente corretto.
  • La mancata esecuzione del rinnovo della notificazione, oppure la sua reiterazione in un luogo non valido, può determinare l'inammissibilità dell'impugnazione senza esame delle questioni di merito.
  • Quando il resistente non si costituisce, il giudice può comunque rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'impugnazione per vizi relativi alla notificazione o alla procedura.

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