Cassazione Penale, Sentenza n. 37944/2025 del 21/11/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello per molteplici motivi: intervenuta prescrizione dei reati (contestazione dell'errato computo dei periodi di sospensione della prescrizione), vizi logico‑probatori nella valutazione di intercettazioni e documenti, travisamento o insufficiente verifica della origine lecita di bonifici e contributi, errata qualificazione giuridica dei fatti (richiesta di riconduzione ad art. 318 o ad altra fattispecie meno grave), viziosità del trattamento sanzionatorio (disproporzione della pena, mancato riconoscimento di attenuanti) e censure relative a omissioni istruttorie e alla pronunzia ex art.129, comma 2, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi e, pur condividendo il quadro fattuale generale ricostruito dai giudici di merito, ha modificato la veste giuridica di alcune imputazioni: ha ricondotto il capo E) all'art. 318 c.p. (corruzione impropria) e il capo F) agli artt. 56 e 319 c.p. (tentativo/partecipe nella corruzione). Avuto riguardo alle date di consumazione e ai termini edittali allora vigenti, con l'applicazione delle sospensioni processuali riscontrate, la Corte ha ritenuto che i reati considerati (in particolare i capi in esame) si erano estinti per prescrizione in epoca anteriore alla sentenza di primo grado; di conseguenza ha annullato le pronunce penali relative a quei capi per intervenuta prescrizione. Ha inoltre dichiarato inammissibili altri motivi e rigettato censure che si limitavano a proporre letture alternative delle prove senza dimostrare manifesta illogicità.
Norme richiamate
Il capo E) è stato ricondotto a questa fattispecie (corruzione impropria) perché non è stata dimostrata la presenza di un atto specifico e contrario ai doveri d'ufficio necessario per la più grave ipotesi di corruzione propria; la mera presa in carico dell'interesse del corruttore integra l'art.318.
Valutato congiuntamente al capo F); la Corte ha ritenuto che non fosse documentato un accordo definitivamente concluso ma un progetto criminoso in via di definizione, per cui l'ipotesi di corruzione rilevante è stata trattata anche nella prospettiva del tentativo e del concorso (art.56).
Applicato in relazione al capo F) per qualificare la condotta come tentativo o esecuzione parziale di un accordo criminoso non del tutto perfezionato.
Fattispecie relative alle turbative d'asta erano state contestate nei capi diversi; tali reati sono stati dichiarati prescritti in primo grado e hanno costituito il contesto fattuale rilevato, ma non hanno retto a fondamento delle più gravi qualificazioni corruttive senza prova di atti contrari ai doveri.
Richiamato per l'individuazione del termine massimo di prescrizione applicabile alle condotte, tenuto conto dei limiti edittali vigenti all'epoca dei fatti.
art. 161 cod. pen. (nella formulazione anteriore alla legge n.103/2017)
Utilizzato per il computo del tempo massimo utile alla prescrizione in relazione ai limiti edittali previsti all'epoca dei fatti.
Norma sulle sospensioni del corso della prescrizione: la Corte ha valutato le sospensioni intervenute nel corso del processo e ha ritenuto comunque sussistente l'estinzione per prescrizione dei reati.
Richiamata come riferimento alle modifiche normative successive ai fatti (rilevanti per la determinazione dei termini edittali ma non applicabili retroattivamente al caso concreto).
Citata nella ricostruzione normativa per chiarire il periodo legislativo di riferimento nel calcolo della prescrizione (formulazione anteriore alle modifiche introdotte).
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Le doglianze in ordine alla mancata assunzione integrale della pronunzia liberatoria prevista da questa norma sono state ritenute inammissibili perché non hanno dimostrato elementi idonei a determinare un proscioglimento pieno alla stregua delle emergenze probatorie.
Richiamato nella censura relativa al mancato riconoscimento di attenuanti (chiesto dal ricorrente); la Corte ha esaminato il profilo sanzionatorio nell'ambito delle censure ma ha poi modulato il giudizio sulla base della riqualificazione e della prescrizione.
Massime di principio
- Quando non è dimostrato un atto concreto contrario ai doveri d'ufficio, il fatto va ricondotto all'art.318 (corruzione impropria) e non all'art.319 (corruzione propria).
- La distinzione tra corruzione consumata e tentativo dipende dalla concretezza e dalla definizione dell'accordo illecito: progetto dotato di elementi concreti ma non definitivamente perfezionato può integrare il tentativo (art.56).
- Nel calcolo della prescrizione è necessario tener conto delle sospensioni previste dall'art.159 c.p.; anche con sospensioni rilevanti, occorre verificare se il termine sia comunque già maturato prima delle sentenze di merito.
- Intercettazioni e documenti vanno valutati nel loro contesto: una registrazione o una mail non sono automaticamente decisive se è possibile una lettura alternativa coerente; tuttavia, letture difensive alternative devono dimostrare la manifesta illogicità della motivazione per riuscire in sede di impugnazione.
- La modestia dell'ammontare del compenso non esclude automaticamente la corruzione se l'utilità va valutata nel contesto complessivo dei rapporti e dei vantaggi politici/amministrativi ricavati.
- Le censure processuali relative a omissioni istruttorie (es. art.129 c.p.p.) richiedono una chiara indicazione dell'effetto probatorio decisivo della prova non assunta per essere ritenute rilevanti in Cassazione.
- La riclassificazione giuridica di reati da parte della Corte può incidere direttamente sulla prescrizione: una riqualificazione in fattispecie con termini edittali inferiori può determinare l'estinzione del reato se i termini sono già maturati.
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