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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37944/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello per molteplici motivi: intervenuta prescrizione dei reati (contestazione dell'errato computo dei periodi di sospensione della prescrizione), vizi logico‑probatori nella valutazione di intercettazioni e documenti, travisamento o insufficiente verifica della origine lecita di bonifici e contributi, errata qualificazione giuridica dei fatti (richiesta di riconduzione ad art. 318 o ad altra fattispecie meno grave), viziosità del trattamento sanzionatorio (disproporzione della pena, mancato riconoscimento di attenuanti) e censure relative a omissioni istruttorie e alla pronunzia ex art.129, comma 2, c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi e, pur condividendo il quadro fattuale generale ricostruito dai giudici di merito, ha modificato la veste giuridica di alcune imputazioni: ha ricondotto il capo E) all'art. 318 c.p. (corruzione impropria) e il capo F) agli artt. 56 e 319 c.p. (tentativo/partecipe nella corruzione). Avuto riguardo alle date di consumazione e ai termini edittali allora vigenti, con l'applicazione delle sospensioni processuali riscontrate, la Corte ha ritenuto che i reati considerati (in particolare i capi in esame) si erano estinti per prescrizione in epoca anteriore alla sentenza di primo grado; di conseguenza ha annullato le pronunce penali relative a quei capi per intervenuta prescrizione. Ha inoltre dichiarato inammissibili altri motivi e rigettato censure che si limitavano a proporre letture alternative delle prove senza dimostrare manifesta illogicità.

Norme richiamate

  • art. 318 cod. pen.

    Il capo E) è stato ricondotto a questa fattispecie (corruzione impropria) perché non è stata dimostrata la presenza di un atto specifico e contrario ai doveri d'ufficio necessario per la più grave ipotesi di corruzione propria; la mera presa in carico dell'interesse del corruttore integra l'art.318.

  • art. 319 cod. pen.

    Valutato congiuntamente al capo F); la Corte ha ritenuto che non fosse documentato un accordo definitivamente concluso ma un progetto criminoso in via di definizione, per cui l'ipotesi di corruzione rilevante è stata trattata anche nella prospettiva del tentativo e del concorso (art.56).

  • art. 56 cod. pen.

    Applicato in relazione al capo F) per qualificare la condotta come tentativo o esecuzione parziale di un accordo criminoso non del tutto perfezionato.

  • art. 353 e 353-bis cod. pen.

    Fattispecie relative alle turbative d'asta erano state contestate nei capi diversi; tali reati sono stati dichiarati prescritti in primo grado e hanno costituito il contesto fattuale rilevato, ma non hanno retto a fondamento delle più gravi qualificazioni corruttive senza prova di atti contrari ai doveri.

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato per l'individuazione del termine massimo di prescrizione applicabile alle condotte, tenuto conto dei limiti edittali vigenti all'epoca dei fatti.

  • art. 161 cod. pen. (nella formulazione anteriore alla legge n.103/2017)

    Utilizzato per il computo del tempo massimo utile alla prescrizione in relazione ai limiti edittali previsti all'epoca dei fatti.

  • art. 159 cod. pen.

    Norma sulle sospensioni del corso della prescrizione: la Corte ha valutato le sospensioni intervenute nel corso del processo e ha ritenuto comunque sussistente l'estinzione per prescrizione dei reati.

  • legge n. 69/2015

    Richiamata come riferimento alle modifiche normative successive ai fatti (rilevanti per la determinazione dei termini edittali ma non applicabili retroattivamente al caso concreto).

  • legge n. 103/2017

    Citata nella ricostruzione normativa per chiarire il periodo legislativo di riferimento nel calcolo della prescrizione (formulazione anteriore alle modifiche introdotte).

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    Le doglianze in ordine alla mancata assunzione integrale della pronunzia liberatoria prevista da questa norma sono state ritenute inammissibili perché non hanno dimostrato elementi idonei a determinare un proscioglimento pieno alla stregua delle emergenze probatorie.

  • art. 323-bis cod. pen.

    Richiamato nella censura relativa al mancato riconoscimento di attenuanti (chiesto dal ricorrente); la Corte ha esaminato il profilo sanzionatorio nell'ambito delle censure ma ha poi modulato il giudizio sulla base della riqualificazione e della prescrizione.

Massime di principio

  • Quando non è dimostrato un atto concreto contrario ai doveri d'ufficio, il fatto va ricondotto all'art.318 (corruzione impropria) e non all'art.319 (corruzione propria).
  • La distinzione tra corruzione consumata e tentativo dipende dalla concretezza e dalla definizione dell'accordo illecito: progetto dotato di elementi concreti ma non definitivamente perfezionato può integrare il tentativo (art.56).
  • Nel calcolo della prescrizione è necessario tener conto delle sospensioni previste dall'art.159 c.p.; anche con sospensioni rilevanti, occorre verificare se il termine sia comunque già maturato prima delle sentenze di merito.
  • Intercettazioni e documenti vanno valutati nel loro contesto: una registrazione o una mail non sono automaticamente decisive se è possibile una lettura alternativa coerente; tuttavia, letture difensive alternative devono dimostrare la manifesta illogicità della motivazione per riuscire in sede di impugnazione.
  • La modestia dell'ammontare del compenso non esclude automaticamente la corruzione se l'utilità va valutata nel contesto complessivo dei rapporti e dei vantaggi politici/amministrativi ricavati.
  • Le censure processuali relative a omissioni istruttorie (es. art.129 c.p.p.) richiedono una chiara indicazione dell'effetto probatorio decisivo della prova non assunta per essere ritenute rilevanti in Cassazione.
  • La riclassificazione giuridica di reati da parte della Corte può incidere direttamente sulla prescrizione: una riqualificazione in fattispecie con termini edittali inferiori può determinare l'estinzione del reato se i termini sono già maturati.

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