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Sentenza

Sentenza n. 3353/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, sede di Roma, sez. I ter, 30 luglio 2024 n.15450, che ha pronunciato sul ricorso n. 10079/2022 R.G. integrato da motivi aggiunti proposto per l’annullamento: (ricorso principale) a) del decreto 16 maggio 2022, comunicato all’Aero Club d’Italia il 9 giugno 2022, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato l’arch. Giuseppe Leoni quale Presidente dell'Aero Club d'Italia stesso per il quadriennio olimpico 2021-2024; b) della nota 5 ottobre 2021 prot. n.47782 del Ministero della difesa, ufficio legislativo; c) del parere 5 gennaio 2022 dell'Avvocatura generale dello Stato; di ogni ulteriore atto annesso, presupposto e conseguenziale e in particolare: d) della nota 30 agosto 2021 prot. n.31572 del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili; (motivi aggiunti, depositati il 23 marzo ed il 21 aprile 2024) e) della nota 15 febbraio 2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport, Ufficio per il coordinamento delle politiche per lo sport, Servizio I - Programmazione, bilancio, coordinamento e vigilanza; e di ogni atto connesso, antecedente ovvero conseguenziale. In particolare, il T.a.r. ha in parte respinto il ricorso principale e nel resto ha dichiarato cessata la materia del contendere; ha dichiarato inammissibili i ricorsi per motivi aggiunti;

Giustizia amministrativa202408304

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. I ter, n. 15450/2024, relativa alla nomina del Presidente dell’Aero Club d’Italia per il quadriennio olimpico 2021-2024 e agli atti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

La controversia

L’Aero Club d’Italia aveva impugnato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 maggio 2022, con cui l’arch. Giuseppe Leoni era stato nominato Presidente dell’ente per il quadriennio olimpico 2021-2024, nonché gli atti presupposti e connessi, contestando in particolare la durata dell’incarico, individuata con riferimento al quadriennio olimpico anziché in quattro anni decorrenti dalla nomina, come previsto dall’art. 26 dello statuto. Erano inoltre contestati l’assimilazione dell’Aero Club d’Italia alle federazioni sportive nazionali di diritto privato, l’applicazione dell’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 242/1999, l’obbligo di adeguamento statutario, il possibile esercizio di poteri sostitutivi da parte del CONI, la legittimità della nota del Ministero della difesa, il rispetto della disciplina sul parere parlamentare per le nomine e la mancata comunicazione di avvio del procedimento. Con motivi aggiunti era stata impugnata anche la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2023, concernente l’adeguamento dello statuto e gli adempimenti richiesti dalla Corte dei conti. Il TAR aveva dichiarato cessata la materia del contendere su alcune domande, respinto nel resto il ricorso e dichiarato inammissibili i motivi aggiunti. In appello l’Aero Club d’Italia ha riproposto le censure e contestato tali statuizioni, ma nel corso del giudizio ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito, chiedendo soltanto l’accertamento della soccombenza virtuale delle amministrazioni ai fini del rimborso dei contributi unificati.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure relative alla durata della nomina, alla natura dell’Aero Club d’Italia, all’applicabilità dell’art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 242/1999, all’obbligo di adeguamento statutario, ai poteri del CONI e agli altri vizi dedotti. Il Collegio ha rilevato che l’interesse a ricorrere è una condizione dell’azione che deve persistere dall’instaurazione del giudizio fino alla decisione e che, nel processo amministrativo di natura soggettiva, la dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione di merito impone una pronuncia di rito ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice non ha proceduto all’accertamento della soccombenza virtuale richiesto dall’appellante. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate, in ragione della particolarità e novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l’improcedibilità del ricorso o dell’appello mediante pronuncia di rito.

  • art. 26 dello statuto dell’Aero Club d’Italia

    La disposizione statutaria era invocata dall’appellante quale fondamento della durata quadriennale dell’incarico presidenziale, ma la questione non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242

    La disposizione, nella versione vigente al momento della nomina, era richiamata in relazione alla durata degli incarichi e ai limiti dei mandati nelle federazioni sportive; la sua applicabilità all’Aero Club d’Italia non è stata decisa in appello.

  • art. 99, comma 1, l. 241/1990

    null

Massime di principio

  • L’interesse a ricorrere costituisce una condizione dell’azione che deve permanere per tutta la durata del processo amministrativo, dal momento introduttivo fino alla decisione.
  • La dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione di merito determina, in un processo amministrativo di natura soggettiva, l’improcedibilità del ricorso o dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse deve essere rilevata dal giudice anche d’ufficio e impedisce l’esame delle censure di merito ancora controverse.
  • Quando il giudizio diviene improcedibile per dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non è tenuto a pronunciarsi nel merito sulla soccombenza virtuale, potendo limitarsi alla pronuncia di rito e alla regolazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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