Sentenza del 21/05/2019 n. 3067 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Iva e Imposte dirette - operazioni soggettivamente ed oggettivamente inesistenti - distinzione deducibilità dei costi ai fini Iva e delle Imposte dirette.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, contestando la deduzione, ai fini delle imposte sui redditi, di costi documentati da fatture ritenute relative a operazioni inesistenti e la detrazione della relativa IVA. In appello l'Agenzia sosteneva che le operazioni fossero almeno soggettivamente inesistenti e che il contribuente fosse consapevole della frode. La Commissione ha chiarito che le operazioni soggettivamente inesistenti presuppongono che i beni o servizi siano stati effettivamente acquistati, ma da o tramite soggetti diversi da quelli indicati in fattura; non è quindi logicamente possibile qualificare come soggettivamente inesistente un'operazione mai avvenuta, che sarebbe oggettivamente inesistente.
La decisione
L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato respinto e la sentenza di primo grado è stata confermata. Per le imposte dirette, i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti restano deducibili se effettivamente sostenuti, anche quando il contribuente conosca la natura fraudolenta dell'operazione, salvo che manchino effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, oppure che i beni o servizi siano stati direttamente utilizzati per commettere un delitto non colposo. Ai fini IVA, la detrazione può essere negata per operazioni soggettivamente inesistenti solo se l'Amministrazione prova, anche mediante presunzioni, che il destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, di partecipare a una frode. Nel caso concreto tale prova non è stata raggiunta: le operazioni erano contabilizzate, documentate e tracciate finanziariamente, mentre la breve durata dell'attività non costituiva un indizio sufficiente. L'Agenzia è stata condannata alle spese del secondo grado, liquidate in euro 1.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 1, comma 1, lettera a), decreto legislativo n. 74 del 2000
Per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si intendono quelli emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.
La norma distingue tra inesistenza oggettiva, quando l'operazione non è stata effettuata, e inesistenza soggettiva, quando l'operazione è reale ma è riferita a soggetti diversi da quelli effettivi.
Art. 14, comma 4-bis, legge n. 537 del 1993
I costi e le spese sostenuti per l'acquisto di beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti qualificabili come delitto non colposo non sono deducibili.
I costi derivanti da operazioni soggettivamente inesistenti sono in linea generale deducibili se effettivamente sostenuti e inerenti, anche in caso di consapevolezza della frode, salvo il mancato rispetto dei requisiti fiscali del costo o l'utilizzo diretto per un delitto non colposo.
Art. 8, comma 1, decreto-legge n. 16 del 2012
Ha modificato l'art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537 del 1993, estendendo la deducibilità dei costi da operazioni soggettivamente inesistenti; la disciplina è stata applicata retroattivamente in bonam partem.
Massime di principio
- La qualificazione dell'operazione deve essere precisa: se il bene o servizio non è mai esistito si tratta di inesistenza oggettiva; se il bene o servizio è stato realmente acquistato ma il soggetto fatturante è diverso da quello effettivo si tratta di inesistenza soggettiva.
- Ai fini delle imposte dirette, la fattura soggettivamente inesistente non comporta automaticamente l'indeducibilità del costo: occorre verificare che il costo sia reale, inerente, di competenza, certo e determinato o determinabile, e che non riguardi beni o servizi direttamente impiegati in un delitto non colposo.
- Ai fini IVA, la sola irregolarità soggettiva della fattura non basta a negare la detrazione: l'Amministrazione deve dimostrare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, secondo l'ordinaria diligenza professionale, di partecipare a una frode.
- La consapevolezza della frode può essere provata anche per presunzioni, ma deve risultare da elementi oggettivi, specifici e convergenti; un unico indizio debole o ambiguo, come la breve durata dell'attività, normalmente non è sufficiente.
- La contabilizzazione delle operazioni, la documentazione disponibile e la tracciabilità dei pagamenti costituiscono elementi favorevoli al contribuente, pur non escludendo da soli ogni possibile contestazione.
- L'Amministrazione deve distinguere chiaramente le contestazioni ai fini delle imposte dirette da quelle ai fini IVA, perché la disciplina probatoria e le conseguenze fiscali sono diverse.
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