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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33645/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma/rideterminazione della misura interdittiva del divieto di esercizio della professione (misura originariamente disposta per 2 anni e poi ridotta) per carenza dei gravi indizi di colpevolezza e per eccessiva durata. La ricorrente sostiene che le intercettazioni non la coinvolgono direttamente, che è una mera esecutrice contabile e non una commercialista/iscritta ad albi, quindi non avrebbe potuto né ideare né reiterare le condotte contestate; censura inoltre la motivazione del Tribunale in relazione alla sussistenza del pericolo di reiterazione e alla valutazione probatoria delle intercettazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il ricorso generico e non confrontato con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Sul merito, ha condiviso la valutazione del Tribunale del riesame: le intercettazioni, valutate in termini di merito dal giudice di merito, formano un quadro indiziario grave e plurimo che rimanda alla partecipazione della ricorrente e alla sua conoscenza delle irregolarità contabili; la valutazione delle intercettazioni è questione di fatto sottratta al sindacato di legittimità salvo travisamento della prova, che non è stato dimostrato. Anche il pericolo di reiterazione è stato ritenuto adeguatamente motivato sulla base della gravità, serialità e complessità delle condotte attribuite alla ricorrente. La Corte ha inoltre disposto la condanna al pagamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e alle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Limita i motivi e l'estensione del ricorso in cassazione; la Corte ha ritenuto che il ricorso non abbia rispettato i limiti di motivazione richiesti e sia pertanto generico.

  • art. 308, secondo comma, cod. proc. pen.

    Norma sulla durata massima delle misure interdittive; la censura sulla presunta violazione dei termini è stata ritenuta generica e non specificamente fondata.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Disciplina la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza necessari per le misure cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi sulla base delle intercettazioni e di altri elementi.

  • art. 274 cod. proc. pen. (lett. b) e c))

    riferimento alle modifiche introdotte dalla legge n. 47/2015

    Regola le esigenze cautelari (pericolo di fuga, di reiterazione, ecc.); la Corte conferma che, anche alla luce delle modifiche del 2015, il giudice può considerare la concreta condotta e le circostanze per valutare il pericolo di reiterazione, come fatto dal Tribunale.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Richiamato nella prospettazione della ricorrente in relazione alla valutazione probatoria e alla motivazione; la Corte non ha ritenuto che vi fosse vizio di motivazione rilevante ai sensi della norma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la liquidazione in favore della cassa delle ammende per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; applicata per l'ordine di pagamento di Euro 3.000,00.

Massime di principio

  • In Cassazione il sindacato sulla valutazione delle intercettazioni è molto limitato: si può criticare l'interpretazione del giudice di merito solo se è dimostrabile un travisamento della prova decisivo e incontestabile.
  • Un ricorso per cassazione contro misure cautelari deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato; censure generiche o mera riformulazione dei profili di merito sono spesso dichiarate inammissibili.
  • La qualifica formale della persona (es. non iscrizione a ordini professionali) non esclude automaticamente l'applicabilità di misure interdittive se dagli elementi probatori emerge un ruolo sostanziale nella realizzazione delle condotte contestate.
  • La valutazione del pericolo di reiterazione è rimessa al giudice della cautela e può fondarsi sulla gravità, serialità e complessità delle condotte; la Cassazione verifica solo l'adeguatezza e la logicità della motivazione.
  • Le contestazioni sulla durata della misura devono essere supportate da censure specifiche e fondate; la semplice affermazione che la durata sia 'eccessiva' senza confronto motivato con i presupposti del provvedimento difficilmente ha esito favorevole.
  • Ricorsi manifestamente generici o reiterativi comportano il rischio di condanna alle spese e di sanzioni (cassa delle ammende).

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