Sentenza n. 1647/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 15387/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la declaratoria di inammissibilità della domanda di riammissione in servizio nei ruoli della Polizia di Stato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante contestava il provvedimento ministeriale che aveva dichiarato inammissibile la domanda di riammissione in servizio, presentata ai sensi dell'art. 132 del d.P.R. n. 3/1957, richiamato dall'art. 60 del d.P.R. n. 335/1982. Sosteneva che la disciplina fosse applicabile anche all'agente in prova, poiché l'art. 60 si riferirebbe genericamente al personale soggetto al d.P.R. n. 335/1982 e perché egli aveva comunque prestato servizio nella Polizia di Stato con rapporto a tempo indeterminato. Deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 60 del d.P.R. n. 335/1982 e 132 del d.P.R. n. 3/1957, degli artt. 1, 2, 3, 21-septies e 10-bis della l. n. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost., nonché dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, eccesso di potere giurisdizionale per errore di fatto, difetto di istruttoria, travisamento ed erroneità dei presupposti. In particolare, lamentava che il diniego fosse il risultato di un'interpretazione eccessivamente formalistica e che non fosse stato rispettato il contraddittorio procedimentale mediante preavviso di rigetto. Sosteneva inoltre che la riammissione avesse natura discrezionale e che, pertanto, non fosse applicabile l'art. 21-octies della l. n. 241/1990.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che la disciplina della riammissione in servizio presupponga l'avvenuta immissione dell'interessato nel ruolo. L'agente in prova non appartiene ancora al ruolo ordinario degli agenti e assistenti, le cui qualifiche sono individuate dall'art. 4 del d.P.R. n. 335/1982, poiché l'immissione in ruolo si verifica soltanto dopo il proficuo superamento del periodo di applicazione pratica, delle prove previste, il giuramento e la collocazione secondo la graduatoria finale, ai sensi dell'art. 6-bis del medesimo d.P.R. Nel caso concreto, l'interessato non aveva completato il periodo di prova, non aveva prestato giuramento e non era stato immesso nel ruolo, essendo stato giudicato permanentemente e assolutamente non idoneo al servizio e successivamente dispensato. Mancava quindi il presupposto minimo per chiedere la riammissione. Il provvedimento ministeriale è stato qualificato come vincolato, poiché, in assenza dell'immissione in ruolo o di dimissioni volontarie dal servizio, l'amministrazione non disponeva di alternative decisorie. Di conseguenza, non era necessario instaurare il contraddittorio mediante preavviso di rigetto. Il Collegio ha distinto la fase preliminare, in cui la riammissione è preclusa per carenza dei requisiti legali, dalla fase successiva, nella quale, se i requisiti sussistono, l'amministrazione esercita una valutazione discrezionale in relazione all'organico e alle esigenze organizzative e di servizio, con obbligo di contraddittorio. Ha inoltre escluso violazioni dei principi di proporzionalità e parità di trattamento, trattandosi dell'applicazione di una disciplina speciale riferita ai soli dipendenti immessi in ruolo. L'appellante è stato condannato al pagamento di 3.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
Il testo della decisione richiama la disciplina della riammissione in servizio per il personale della Polizia di Stato.
La disposizione, letta insieme all'art. 132 del d.P.R. n. 3/1957, presuppone che il richiedente sia stato immesso nel ruolo; non si applica all'agente in prova non ancora inquadrato nel ruolo ordinario.
L'impiegato riammesso è collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione.
La norma conferma che la riammissione riguarda chi apparteneva già a un ruolo e a una qualifica al momento della cessazione dal servizio.
Il ruolo degli agenti e assistenti è articolato in quattro qualifiche: agente, agente scelto, assistente e assistente capo.
La qualifica di agente in prova non rientra tra le qualifiche del ruolo degli agenti e assistenti.
L'immissione nel ruolo avviene dopo il superamento del periodo di applicazione pratica, delle prove previste e la prestazione del giuramento, secondo la graduatoria finale degli esami.
L'agente in prova acquisisce l'inquadramento nel ruolo soltanto dopo il completamento positivo dell'iter formativo e valutativo previsto dalla legge.
Il testo della decisione richiama l'obbligo di preavviso di rigetto dedotto dall'appellante.
L'obbligo di preavviso non opera quando la domanda è dichiarata inammissibile con provvedimento vincolato per carenza di un presupposto legale, secondo la motivazione della sentenza di primo grado confermata in appello.
Il testo della decisione richiama la disposizione in relazione alla natura vincolata del provvedimento.
La qualificazione dell'atto come vincolato esclude, nella fattispecie, la rilevanza della mancata comunicazione del preavviso di rigetto.
Il testo della decisione richiama la disciplina del transito nei ruoli civili delle altre amministrazioni dello Stato.
La decisione richiama precedenti giudiziari secondo cui anche il transito nei ruoli civili non è applicabile al dipendente in prova non ancora immesso nel ruolo.
Massime di principio
- La riammissione in servizio prevista per il personale della Polizia di Stato presuppone che l'interessato sia stato previamente immesso nel ruolo e abbia rivestito una qualifica del ruolo stesso al momento della cessazione dal servizio.
- L'agente in prova della Polizia di Stato non appartiene al ruolo ordinario degli agenti e assistenti fino al completamento positivo del periodo di applicazione pratica, delle prove previste, del giuramento e dell'immissione secondo la graduatoria finale.
- Quando manca il presupposto legale dell'avvenuta immissione nel ruolo, la dichiarazione di inammissibilità della domanda di riammissione è un atto vincolato e l'amministrazione non deve svolgere una valutazione discrezionale sulle esigenze di organico o organizzative.
- In presenza di un provvedimento vincolato adottato per carenza di un requisito legale indefettibile, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto non determina l'illegittimità dell'atto, secondo il regime dell'art. 21-octies della l. n. 241/1990.
- Solo quando ricorrono i requisiti legali per la riammissione, inclusa l'avvenuta immissione nel ruolo o, secondo quanto affermato dalla decisione, le dimissioni volontarie anche durante il periodo di prova, l'amministrazione deve esercitare la valutazione discrezionale sulle esigenze di organico e di servizio e instaurare il contraddittorio procedimentale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 478/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 479/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 480/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 481/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 482/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 3 mar 2026Sentenza n. 483/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →