Cassazione Penale, Ordinanza n. 10652/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibili i ricorsi. Conseguentemente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati ricorrono con un unico atto avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la loro condanna per bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale. Con il primo motivo deducono violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, ma la censura, secondo la Corte, si risolve nella richiesta di una diversa rivalutazione del merito e non deduce in modo compiuto un vero travisamento della prova. Con il secondo motivo contestano la mancata concessione delle attenuanti generiche e il trattamento sanzionatorio; con il terzo e il quarto motivo lamentano, rispettivamente per ciascun imputato, violazione dell'art. 133 c.p. e vizio di motivazione sulla determinazione della pena. La Corte rileva che tali censure sono generiche e manifestamente infondate, poiché la Corte territoriale aveva già valorizzato correttamente i criteri di commisurazione della pena, contenendo la pena base nel minimo edittale e gli aumenti per la continuazione fallimentare, e aveva motivato in modo logico sulle modalità della condotta e, per uno degli imputati, sui precedenti.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
La Corte richiama i criteri di commisurazione della pena e ritiene congrua la motivazione del giudice di merito quando dia conto degli elementi ritenuti preponderanti nell'esercizio del potere discrezionale, senza che in cassazione sia sufficiente indicare elementi favorevoli alla difesa.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, se vi è colpa nell'impugnazione, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito quando non deduca specificamente un effettivo vizio di legittimità, come un travisamento della prova compiutamente indicato.
- Il travisamento della prova non può essere prospettato mediante il richiamo frammentario o parcellizzato di singoli elementi del compendio probatorio, ma deve essere dedotto in modo completo e specifico.
- La censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena è inammissibile quando la sentenza impugnata abbia dato motivazione congrua e logica dei criteri ex art. 133 c.p., evidenziando le ragioni della pena base e degli aumenti applicati.
- La motivazione sulla pena è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito abbia correttamente esercitato il proprio potere discrezionale e abbia dato conto degli elementi fattuali rilevanti, compresi i precedenti dell'imputato ove valorizzati.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può comportare il versamento alla Cassa delle ammende in presenza di colpa nell'impugnazione.
Come è indicizzato
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