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Sentenza

Sentenza del 29/05/2015 n. 11252 - Corte di Cassazione

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia originaria riguardava una cartella di pagamento notificata il 2 maggio 2006 dopo la liquidazione della dichiarazione IVA 2000: l’Ufficio non aveva riconosciuto il riporto del credito IVA del 1999, perché la dichiarazione annuale di quell’anno risultava omessa. La CTP di Milano aveva accolto il ricorso della società. L’Agenzia impugnava in cassazione la decisione della CTR Lombardia che aveva dichiarato inammissibile il suo appello, lamentando, con quattro motivi connessi, violazione delle norme sulle notificazioni e motivazione insufficiente. Sosteneva che l’appello fosse tempestivo perché spedito il 27 dicembre 2007, entro il termine lungo scadente il 2 gennaio 2008, e che la successiva rinnovazione della notifica, ricevuta dai difensori il 5 agosto 2008, avesse sanato i vizi della prima notifica.

La decisione

La Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell’Agenzia, confermando nel dispositivo l’inammissibilità dell’appello, ma correggendo la motivazione della CTR: l’appello era stato spedito tempestivamente, ma la notifica doveva considerarsi inesistente, non semplicemente tardiva. Il primo invio era stato restituito il 9 gennaio 2008 con l’indicazione «trasferito»; il deposito dell’atto presso la segreteria della CTR, il 22 gennaio 2008, non era una modalità valida per notificare un’impugnazione, poiché quella forma di notifica è ammessa per gli atti endoprocessuali, non per introdurre un appello. L’inesistenza della notifica non era sanabile né rinnovabile ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; pertanto, la notifica eseguita il 5 agosto 2008 in seguito all’ordinanza della CTR non poteva rimediare al vizio. Dopo il primo esito negativo, l’Agenzia avrebbe dovuto accertare il nuovo indirizzo e riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione: € 10.500, oltre € 200 per esborsi, spese generali e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 327 c.p.c.

    Ne consegue - con riferimento al caso concreto - che, pur essendo l'appello da ritenersi tempestivo, essendo stata la spedizione dell'atto effettuata prima della scadenza del termine di cui all'art. 327 c.p.c., era pur sempre necessario che l'atto stesso fosse stato effettivamente consegnato al destinatario; cosa, peraltro, in concreto non verificatasi.

    Nel caso deciso, il termine lungo per impugnare era rispettato quanto alla spedizione dell’atto, ma la tempestività della spedizione non sostituiva la necessità che la notifica si perfezionasse con la consegna al destinatario.

  • Art. 149, comma 3, c.p.c.

    Deve, invero, osservarsi, al riguardo, che la notifica di un atto giudiziario effettuata, come nel caso di specie, a mezzo del servizio postale - anche se con la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o all'agente postale si hanno per verificati, come già aveva affermato la sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, e come ora espressamente dispone l'art. 149 c.p.c., comma 3, nel testo temporalmente applicabile alla fattispecie concreta, gli effetti interruttivi ad essa connessi per il notificante - non si esaurisce con la sola spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario.

    La consegna del plico all’ufficiale giudiziario o all’agente postale perfeziona la notificazione per il notificante ai fini del rispetto dei termini, ma non completa da sola la notifica: occorre anche la consegna al destinatario.

  • Art. 17, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 546 del 1992

    E tuttavia, deve - per converso - osservarsi che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, l'art. 330 c.p.c., nella parte in cui dispone l'eseguibilità della notifica dell'impugnazione presso il procuratore costituito, è applicabile al processo tributario in quanto la specifica previsione normativa in tema di notificazioni contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 secondo la quale la notifica deve eseguirsi (salvo quella a mani proprie) nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della costituzione in giudizio, costituisce eccezione all'art. 170 c.p.c. (relativo alle sole notificazioni endoprocessuaii) e non all'art. 330 c.p.c.

    Nel processo tributario l’art. 17 disciplina il luogo delle notificazioni, ma non esclude la regola specifica per la notifica delle impugnazioni al procuratore costituito. Il deposito presso la segreteria della commissione non può essere usato per notificare un appello, essendo ammesso solo per notificazioni endoprocessuali nei casi previsti.

  • Art. 330 c.p.c.

    E tuttavia, deve - per converso - osservarsi che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, l'art. 330 c.p.c., nella parte in cui dispone l'eseguibilità della notifica dell'impugnazione presso il procuratore costituito, è applicabile al processo tributario in quanto la specifica previsione normativa in tema di notificazioni contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 secondo la quale la notifica deve eseguirsi (salvo quella a mani proprie) nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della costituzione in giudizio, costituisce eccezione all'art. 170 c.p.c. (relativo alle sole notificazioni endoprocessuaii) e non all'art. 330 c.p.c.

    La notifica dell’impugnazione nel processo tributario può essere eseguita presso il procuratore costituito, anche se la rappresentanza tecnica non è obbligatoria. Questa è la modalità applicabile al caso, non il deposito presso la segreteria della commissione.

  • Art. 1, comma 2, e art. 49 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Tale ultima disposizione è, invero, applicabile in virtù del richiamo contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e 49 alle norme processuali codicistiche, non costituendo ostacolo, all'introduzione della notifica dell'impugnazione presso il procuratore costituito, la non obbligatorietà, nel processo tributario, della rappresentanza processuale da parte del procuratore "ad litem", in quanto tale rappresentanza, non essendo vietata, è facoltativa.

    Il rinvio alle norme processuali civili consente di applicare al processo tributario la disciplina codicistica della notifica delle impugnazioni, compresa quella presso il procuratore costituito.

  • Art. 291 c.p.c.

    Ne discende che il perfezionamento della notifica secondo la modalità di cui all'art. 17 succitato (deposito dell'atto presso la segreteria della CTR), anzichè in forza del disposto di cui all'art. 330 c.p.c., unica norma applicabile alle impugnazioni nel processo tributario (con conseguente attivazione del procedimento notificatorio di cui all'art. 143 c.p.c., nel caso di mancato reperimento del destinatario), da luogo, non a semplice nullità della notifica, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., bensì ad inammissibilità della stessa, che si verifica quando essa avvenga in un luogo privo di un astratto collegamento con il destinatario, sicchè non ne è possibile la sanatoria o la rinnovazione ex artt. 291 e 350 c.p.c.

    La rinnovazione prevista dall’art. 291 c.p.c. non può sanare una notifica inesistente, effettuata in un luogo privo di collegamento con il destinatario; è applicabile invece ai vizi di una notificazione nulla, nei limiti previsti.

  • Art. 350 c.p.c.

    Ne discende che il perfezionamento della notifica secondo la modalità di cui all'art. 17 succitato (deposito dell'atto presso la segreteria della CTR), anzichè in forza del disposto di cui all'art. 330 c.p.c., unica norma applicabile alle impugnazioni nel processo tributario (con conseguente attivazione del procedimento notificatorio di cui all'art. 143 c.p.c., nel caso di mancato reperimento del destinatario), da luogo, non a semplice nullità della notifica, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., bensì ad inammissibilità della stessa, che si verifica quando essa avvenga in un luogo privo di un astratto collegamento con il destinatario, sicchè non ne è possibile la sanatoria o la rinnovazione ex artt. 291 e 350 c.p.c.

    La Corte esclude che la rinnovazione contemplata dall’art. 350 c.p.c. possa recuperare una notificazione inesistente, perché effettuata in un luogo senza alcun collegamento con il destinatario.

  • Art. 143 c.p.c.

    Ne discende che il perfezionamento della notifica secondo la modalità di cui all'art. 17 succitato (deposito dell'atto presso la segreteria della CTR), anzichè in forza del disposto di cui all'art. 330 c.p.c., unica norma applicabile alle impugnazioni nel processo tributario (con conseguente attivazione del procedimento notificatorio di cui all'art. 143 c.p.c., nel caso di mancato reperimento del destinatario), da luogo, non a semplice nullità della notifica, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., bensì ad inammissibilità della stessa, che si verifica quando essa avvenga in un luogo privo di un astratto collegamento con il destinatario, sicchè non ne è possibile la sanatoria o la rinnovazione ex artt. 291 e 350 c.p.c.

    Se il destinatario non è reperibile per la notifica dell’impugnazione, va attivato il procedimento previsto dall’art. 143 c.p.c., non sostituito dal deposito dell’atto presso la segreteria della commissione.

  • Art. 160 c.p.c.

    Ne discende che il perfezionamento della notifica secondo la modalità di cui all'art. 17 succitato (deposito dell'atto presso la segreteria della CTR), anzichè in forza del disposto di cui all'art. 330 c.p.c., unica norma applicabile alle impugnazioni nel processo tributario (con conseguente attivazione del procedimento notificatorio di cui all'art. 143 c.p.c., nel caso di mancato reperimento del destinatario), da luogo, non a semplice nullità della notifica, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., bensì ad inammissibilità della stessa, che si verifica quando essa avvenga in un luogo privo di un astratto collegamento con il destinatario, sicchè non ne è possibile la sanatoria o la rinnovazione ex artt. 291 e 350 c.p.c.

    La Corte distingue la nullità dalla radicale inesistenza della notifica: il deposito presso un ufficio giudiziario senza collegamento con il destinatario non integra una mera nullità riconducibile all’art. 160 c.p.c., ma un vizio che impedisce la sanatoria.

  • Art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    Tutto ciò premesso, osserva la Corte che la sentenza di appello deve ritenersi corretta nel dispositivo, dovendo, peraltro, procedersi alla correzione della motivazione, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., u.c..

    La Cassazione può mantenere fermo il dispositivo della decisione impugnata correggendone la motivazione, come ha fatto sostituendo alla tardività dell’appello la ragione dell’inesistenza della notifica.

Massime di principio

  • Per verificare la tempestività di una notifica postale occorre distinguere gli effetti per il notificante da quelli per il destinatario: la consegna del plico al servizio postale salva il termine per il primo, ma la notifica deve comunque giungere a perfezionamento con la consegna al destinatario.
  • Le regole che consentono il deposito presso la segreteria della commissione tributaria operano per le notificazioni endoprocessuali previste dalla legge e non costituiscono una modalità alternativa per notificare l’atto introduttivo di un’impugnazione.
  • Nel processo tributario, la notifica dell’impugnazione va indirizzata secondo l’art. 330 c.p.c., normalmente presso il procuratore costituito; se il destinatario non è reperibile, occorre seguire il procedimento notificatorio previsto per tale situazione.
  • La rinnovazione può porre rimedio a una notifica nulla, ma non a una notifica inesistente: l’invio a un luogo privo di qualsiasi collegamento con il destinatario non è sanabile con una successiva rinnovazione ordinata dal giudice.
  • Quando una notifica tempestivamente avviata fallisce per il trasferimento del destinatario, il notificante deve attivarsi senza ritardo per individuare il nuovo recapito e riavviare il procedimento, anziché attendere passivamente un provvedimento giudiziale.

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