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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20532/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La società aveva avviato una procedura di licenziamento collettivo dopo la perdita di un appalto per un servizio di call center nella Regione Lazio. Nel corso della procedura aveva comunicato esuberi e poi intimato il licenziamento a un dipendente addetto a mansioni di manutenzione e, in parte, di accoglienza presso una sede poi dismessa. I giudici di merito avevano ritenuto illegittimo il recesso perché, da un lato, la platea dei licenziabili sarebbe stata ridotta solo successivamente e, dall’altro, il lavoratore non era stato correttamente comparato con altri dipendenti in servizio nella Regione Lazio che svolgevano mansioni fungibili. Con il ricorso per cassazione la società deduceva violazione dell’art. 5 L. 223/1991, degli artt. 115 c.p.c. e 41 Cost., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente accertato la fungibilità delle mansioni senza che il lavoratore ne avesse dato prova e avesse illegittimamente esteso la comparazione a tutti i dipendenti della Regione Lazio, includendo anche addetti a pulizie e magazzino, facendo riferimento al livello di inquadramento e non al profilo professionale.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato, escludendo che le censure mirassero a un reale vizio di diritto e rilevando che esse chiedevano in sostanza una nuova valutazione del merito e delle prove. Ha inoltre affermato che i giudici di merito avevano correttamente valorizzato l’insieme delle esperienze, della formazione e delle conoscenze acquisite dal lavoratore per ravvisarne la fungibilità con altre posizioni non soppresse. È stato quindi confermato che, in caso di licenziamento collettivo, la comparazione va fatta tra lavoratori professionalmente equivalenti, tenendo conto del complessivo bagaglio professionale e dell’eventuale idoneità a svolgere le mansioni di altri reparti o unità, e che l’onere di allegare/provare la fungibilità può gravare sul lavoratore quando invoca l’erronea esclusione dalla platea dei comparabili. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della società alle spese e con attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 5 L. 223/1991

    Nel licenziamento collettivo la scelta dei lavoratori da licenziare deve rispettare i criteri legali e la comparazione va effettuata tra posizioni professionalmente fungibili.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione della norma non può essere dedotta come mero dissenso sulla valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, disapplicato prove legali o attribuito valore di piena prova a elementi che non lo consentono.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla libertà di iniziativa economica, ma senza accoglimento della censura.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il motivo era formalmente denunciato come violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che in parte sollecitasse una rivalutazione del merito.

  • art. 348-ter, comma 5 c.p.c.

    Richiamato per la c.d. doppia conforme, ostativa alla rivalutazione del fatto in cassazione nei limiti dedotti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel licenziamento collettivo la platea dei lavoratori comparabili va individuata in base alla fungibilità professionale, non solo alle mansioni concretamente svolte al momento del recesso, dovendosi considerare l’intero bagaglio di esperienza, formazione e conoscenze del dipendente.
  • Se la riorganizzazione investe una specifica unità produttiva o un settore, la comparazione può essere limitata ai lavoratori di quel perimetro, salvo che emerga la loro idoneità, per pregresse assegnazioni o professionalità equivalente, a coprire posizioni rimaste attive in altri reparti o unità.
  • L’onere di dedurre e provare la fungibilità tra mansioni diverse grava sulla parte che intende invocarla ai fini dell’estensione della platea comparativa; tuttavia il giudice può desumerla da allegazioni non specificamente contestate e dalle risultanze istruttorie complessive.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la doglianza sulla violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove o dei fatti, poiché la Cassazione controlla la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della motivazione, non il merito della ricostruzione fattuale.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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