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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20420/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso per cassazione impugnava la sentenza d'appello del 01/03/2021 che confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Castrovillari per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo. L'imputato deduceva sei motivi: 1) lesione del diritto di difesa per svolgimento del giudizio di appello in forma cartolare e per mancata audizione dell'imputato; 2) nullità della convalida dell'arresto e della misura cautelare per notifica tardiva al difensore di fiducia e nomina di difensore d'ufficio non conforme ai turni; 3) vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo della resistenza (mancata consapevolezza della qualità di pubblico ufficiale degli operatori); 4) mancanza di motivazione nella determinazione della pena; 5) eccesso nella determinazione della pena rispetto a quanto applicabile; 6) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (omessa valutazione di pentimento, età, scarsa capacità a delinquere, modalità ed estemporaneità del fatto).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il primo motivo è inammissibile per genericità perché non è allegato alcun concreto pregiudizio derivante dalla mancata audizione in appello; il secondo motivo è inammissibile perché l'impugnazione della convalida dell'arresto è autonoma e non può essere esercitata tramite il ricorso contro la sentenza, e inoltre risulta infondato dal rilevato svolgimento del processo con il difensore di fiducia presente nelle udienze successive; il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto i giudici di merito hanno logicamente dedotto la consapevolezza della qualità di pubblico ufficiale dagli elementi probatori (uso della paletta, lancio dell'arma e successivo rinvenimento di cartucce compatibili); i motivi relativi alla pena e alle attenuanti sono manifestamente infondati perché il giudice del merito ha adeguatamente motivato la determinazione della pena, l'aumento per la continuazione e il diniego delle attenuanti generiche sulla base della biografia criminale e del contegno processuale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. b), c) ed e)

    Gli argomenti di impugnazione sono stati valutati ai sensi delle rubriche di legge: il primo motivo è stato ritenuto generico e dunque inammissibile ai sensi degli schemi di impugnazione previsti dall'art.606, mentre gli altri sono stati valutati nel merito o dichiarati inammissibili secondo le rispettive categorie.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per disporre la condanna alle spese processuali e per giustificare il pagamento della somma alla Cassa delle ammende, anche in considerazione della possibile colpa nella proposizione dell'impugnazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come parametro per la necessità, da parte del giudice, di indicare i criteri oggettivi e soggettivi rilevanti ai fini della determinazione della pena e per motivare lo scostamento dal minimo edittale.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Principio secondo cui la sussistenza della colpa nell'impugnazione può giustificare l'irrogazione di sanzioni processuali, richiamato quale fondamento per l'obbligo di pagamento della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Le censure processuali (es. svolgimento cartolare dell'appello) devono indicare in modo specifico il pregiudizio concreto subito dalla difesa per essere ammissibili in cassazione; affermazioni generiche vengono dichiarate inammissibili.
  • L'impugnazione della convalida dell'arresto è autonoma rispetto al ricorso contro la sentenza di merito: chi intende contestare la convalida deve proporre l'impugnazione idonea e nei termini previsti, non può sollevarla incidentalmente in cassazione sulla sentenza definitiva.
  • Le valutazioni di fatto e della prova compiute dal giudice di merito (credibilità delle dichiarazioni, ricostruzione dei fatti, individuazione di elementi probatori come l'uso della paletta) sono sindacabili in cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria; diversamente, restano insindacabili.
  • Per il reato di resistenza a pubblico ufficiale è sufficiente la consapevolezza, da parte dell'agente, che l'altro sia pubblico ufficiale e stia compiendo un'attività d'ufficio; elementi come l'uso di segnali di servizio possono essere decisivi per questa valutazione.
  • Nella determinazione della pena il giudice deve motivare chiaramente ogni scostamento dal minimo edittale e specificare le ragioni dell'aumento per reati in continuazione; il riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto ampiamente rimesso al merito se adeguatamente motivato.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o formulari può comportare sanzioni pecuniarie (spese processuali e somme alla Cassa delle ammende) se sussiste la colpa nella scelta di impugnare.

Testo integrale

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