Cassazione Civile, Ordinanza n. 10024/2023 del 14/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (correntista)
La controversia
La controversia nasce dal fatto che la banca, in presenza di un conto corrente cointestato e di un dossier titoli intestato alle due sorelle, aveva proceduto ad addebiti d'ufficio qualificati come esercizio del diritto di compensazione, prelevando somme dal saldo attivo del conto e liquidando titoli, per soddisfare un credito vantato verso una sola delle cointestatarie in relazione a garanzie da questa prestate a favore di due società. Una delle correntiste ha chiesto la restituzione delle somme prelevate e il risarcimento del danno per il mancato pagamento di un assegno bancario, assunto come non pagato nonostante vi fosse provvista sufficiente; l'altra cointestataria ha proposto domanda riconvenzionale analoga. In cassazione, la ricorrente principale ha dedotto: nullità della motivazione della sentenza di appello per avere ritenuto consentita alla banca la compensazione con l'intero saldo del conto cointestato; violazione degli artt. 1302, 1853 e 1854 c.c. e delle regole di interpretazione contrattuale, sostenendo che la compensazione avrebbe potuto operare solo pro quota, cioè limitatamente alla metà del saldo; ulteriore censura di giudicato interno su una statuizione del primo giudice. La ricorrente incidentale ha dedotto, a sua volta, violazione degli artt. 1341 e 1853 c.c., sostenendo che la banca avrebbe posto in essere modalità di compensazione non consentite dalla legge, mediante trasferimenti di poste attive e smobilizzo unilaterale di titoli, e che la clausola contrattuale invocata fosse vessatoria o comunque inefficace.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi, ha rigettato i motivi con cui si denunciava soltanto l'apparenza della motivazione della sentenza di appello, ma ha accolto i motivi centrali di entrambe le impugnazioni. In particolare, ha affermato che la banca non può opporre la compensazione, nei confronti di uno solo dei cointestatari, oltre la quota di saldo a lui riferibile, salvo diversa pattuizione espressa, perché la solidarietà di cui all'art. 1854 c.c. opera nei rapporti esterni con la banca solo con riferimento al saldo del conto cointestato, mentre i rapporti interni restano regolati dalla ripartizione pro quota. Ha inoltre rilevato che l'art. 1853 c.c. non legittima, di per sé, modalità di compensazione diverse dalla normale annotazione in conto, sicché la Corte territoriale non aveva correttamente valutato la legittimità del trasferimento di poste attive e dello smobilizzo di titoli. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
consente la compensazione tra più rapporti o più conti esistenti tra banca e correntista, ma attraverso la disciplina tipica dell'annotazione dei saldi e non autorizza, di per sé, modalità straordinarie di prelievo o smobilizzo di titoli.
nei conti cointestati stabilisce la solidarietà dei cointestatari verso la banca per il saldo del conto, ma la solidarietà opera solo nei rapporti esterni con la banca e non deroga alla ripartizione interna pro quota né consente di estendere la compensazione a debiti estranei al conto oltre la quota del cointestatario debitore.
l'eccezione di compensazione opposta dal debitore a uno dei creditori solidali ha efficacia solo pro quota, in quanto il singolo concreditore è titolare solo della propria parte di credito.
richiamato come criterio di interpretazione contrattuale nella censura sul contenuto delle condizioni generali di contratto.
richiamato come criterio di interpretazione sistematica delle clausole contrattuali.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, ritenuta dai ricorrenti apparente; la Corte ha escluso il vizio perché il percorso argomentativo era intellegibile.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come vizio processuale dedotto per la nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente.
richiamato in relazione alla verifica della vessatorietà/efficacia delle clausole delle condizioni generali di contratto invocate dalla banca.
richiamato nel motivo assorbito relativo al giudicato interno.
richiamato nel motivo assorbito relativo all'efficacia del giudicato.
richiamato per il deposito di memoria in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nei conti correnti cointestati, la solidarietà verso la banca riguarda il saldo del rapporto esterno, ma non elimina la distinzione interna delle quote tra i cointestatari; di conseguenza, il credito della banca verso uno solo di essi non può essere compensato sull'intero saldo comune se il contratto non prevede espressamente una diversa regolazione.
- L'art. 1302, comma 2, c.c. impone che la compensazione opposta a uno dei creditori solidali operi solo per la parte di credito riferibile a quel creditore; la regola può essere superata solo da una specifica disciplina negoziale compatibile con l'assetto del rapporto.
- L'art. 1853 c.c. abilita la compensazione dei saldi tra banca e correntista nei rapporti multipli, ma non legittima automaticamente operazioni materiali eccedenti la normale annotazione contabile, come trasferimenti unilaterali di poste attive o smobilizzi di titoli, se manca una base negoziale chiara.
- Quando la sentenza di merito esplicita il percorso logico-giuridico seguito, la censura di motivazione apparente è infondata; è invece necessario contestare specificamente l'errore di diritto o l'erronea sussunzione della fattispecie.
- Le clausole delle condizioni generali di contratto invocate per ampliare i poteri della banca devono essere vagliate secondo la loro effettiva portata e, se incidono in senso sfavorevole sul cliente, richiedono un accertamento rigoroso della loro validità ed efficacia.
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