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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07317/2023 del 13/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (consulenti)

La controversia

Nel procedimento di prevenzione, un collegio di consulenti tecnici era stato incaricato di svolgere accertamenti contabili e patrimoniali su più soggetti e società; per lo svolgimento dell'incarico era stata autorizzata anche la nomina di un coadiutore tecnico e di un'impresa per attività di scavo e rilevazione. I consulenti avevano depositato istanza di liquidazione dei compensi applicando separatamente le voci tariffarie per ciascun bilancio esaminato, per la ricostruzione ed esame della contabilità, per l'esame dei singoli contratti, e chiedendo inoltre gli aumenti per collegialità e per eccezionale importanza/complessità dell'incarico. La Procura aveva invece liquidato un compenso inferiore, ritenendo unitario l'oggetto dell'incarico e applicando i criteri tariffari in una sola soluzione, nonché qualificando le somme dovute al coadiutore e all'impresa come spese sostenute per l'adempimento dell'incarico. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione dei consulenti, affermando la correttezza della liquidazione unitaria e dichiarando inammissibile l'opposizione di altre società per carenza di interesse. Con il ricorso per cassazione i consulenti hanno dedotto: 1) violazione del D.P.R. n. 115/2002, art. 50 e dell'art. 4 delle tabelle del D.M. 30 maggio 2002, sostenendo che l'esame di una pluralità di bilanci dovesse essere remunerato per ciascun bilancio e non con un unico compenso globale; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia del Tribunale sulla censura relativa all'erronea applicazione dell'art. 3, anziché dell'art. 2, delle tabelle tariffarie per gli altri accertamenti contabili e contrattuali; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla censura relativa alla liquidazione dei compensi del coadiutore tecnico e dell'impresa esecutrice delle indagini, che i ricorrenti ritenevano dovessero essere rimborsati come spese ex art. 56 del D.P.R. n. 115/2002.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che, in presenza di un incarico unitario rivolto all'esame di più bilanci della stessa società e di accertamenti omogenei e ripetitivi, è legittima una liquidazione unitaria del compenso calcolata sul valore globale complessivo risultante dalla sommatoria dei bilanci. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando che il Tribunale aveva esaminato solo la questione dell'unitarietà o pluralità degli accertamenti, ma aveva omesso di pronunciarsi sulle distinte questioni attinenti al corretto criterio tariffario per gli altri accertamenti e alla liquidazione delle spese per coadiutore e impresa ausiliaria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, perché decida sui motivi di opposizione non esaminati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 50 D.P.R. n. 115/2002

    richiamato in relazione al criterio di liquidazione del compenso del consulente tecnico; la Corte lo legge in coordinamento con le tabelle ministeriali per stabilire se gli accertamenti siano unitari o frazionabili

  • art. 52 D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'aumento del compenso in ragione dell'eccezionale importanza, complessità e difficoltà della prestazione

  • art. 53 D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'aumento del compenso in ragione della collegialità dell'incarico

  • art. 56 D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per qualificare come spese sostenute per l'adempimento dell'incarico le somme dovute al coadiutore tecnico e all'impresa ausiliaria

  • art. 112 c.p.c.

    la mancata decisione su specifiche doglianze autonome integra omessa pronuncia; non è sufficiente un rigetto implicito quando la questione non sia incompatibile con la ratio della decisione

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato come parametro dei vizi denunciati in cassazione (violazione di legge e nullità per omessa pronuncia)

  • art. 4 D.M. 30 maggio 2002

    per l'esame dei bilanci, il compenso va riferito al valore globale complessivo quando l'incarico sia unico e gli accertamenti siano omogenei

  • art. 2 D.M. 30 maggio 2002

    la censura riguardava l'erronea mancata applicazione di questa voce tariffaria agli accertamenti di contabilità e contrattuali

  • art. 3 D.M. 30 maggio 2002

    la Procura lo aveva applicato agli altri documenti; la doglianza lamentava che ciò fosse errato rispetto all'art. 2

  • art. 29 D.M. 30 maggio 2002

    richiamato dalla Corte come espressione del principio di onnicomprensività dell'onorario, limitato alle attività complementari e accessorie

  • art. 11 D.M. 30 maggio 2002

    richiamato con riferimento alla tariffa applicata al coadiutore tecnico e all'impresa ausiliaria

  • art. 12 D.M. 30 maggio 2002

    richiamato con riferimento alla tariffa applicata al coadiutore tecnico e all'impresa ausiliaria

  • art. 702 bis c.p.c.

    indicato come rito dell'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione

Massime di principio

  • Quando un incarico peritale è formalmente unitario e comprende accertamenti omogenei, ripetitivi o strettamente connessi, il compenso può essere liquidato una sola volta sul valore complessivo dell'attività, senza frazionarlo per ciascun documento o annualità esaminata.
  • Il principio di onnicomprensività dell'onorario del consulente tecnico copre le attività complementari e accessorie, ma non impedisce la liquidazione autonoma quando vi siano indagini distinte e non interdipendenti che integrino, in sostanza, più incarichi diversi.
  • Il giudice dell'opposizione alla liquidazione deve pronunciarsi su ciascuna censura autonoma proposta contro il decreto di liquidazione; la decisione su una sola questione non equivale a rigetto implicito delle altre, se queste non siano logicamente incompatibili con la statuizione adottata.
  • La qualificazione delle somme dovute a coadiutori o ausiliari tecnici e la loro riconducibilità a 'spese per l'adempimento dell'incarico' costituiscono una questione autonoma rispetto a quella dell'unitarietà dell'accertamento e richiedono una specifica pronuncia.
  • In sede di cassazione, il vizio di omessa pronuncia sussiste solo se il giudice di merito non decide affatto su un capo di domanda o eccezione autonomo, mentre non ricorre quando la pretesa sia incompatibile con la soluzione adottata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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