Cassazione Civile, Ordinanza n. 07317/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consulenti)
La controversia
Nel procedimento di prevenzione, un collegio di consulenti tecnici era stato incaricato di svolgere accertamenti contabili e patrimoniali su più soggetti e società; per lo svolgimento dell'incarico era stata autorizzata anche la nomina di un coadiutore tecnico e di un'impresa per attività di scavo e rilevazione. I consulenti avevano depositato istanza di liquidazione dei compensi applicando separatamente le voci tariffarie per ciascun bilancio esaminato, per la ricostruzione ed esame della contabilità, per l'esame dei singoli contratti, e chiedendo inoltre gli aumenti per collegialità e per eccezionale importanza/complessità dell'incarico. La Procura aveva invece liquidato un compenso inferiore, ritenendo unitario l'oggetto dell'incarico e applicando i criteri tariffari in una sola soluzione, nonché qualificando le somme dovute al coadiutore e all'impresa come spese sostenute per l'adempimento dell'incarico. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione dei consulenti, affermando la correttezza della liquidazione unitaria e dichiarando inammissibile l'opposizione di altre società per carenza di interesse. Con il ricorso per cassazione i consulenti hanno dedotto: 1) violazione del D.P.R. n. 115/2002, art. 50 e dell'art. 4 delle tabelle del D.M. 30 maggio 2002, sostenendo che l'esame di una pluralità di bilanci dovesse essere remunerato per ciascun bilancio e non con un unico compenso globale; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia del Tribunale sulla censura relativa all'erronea applicazione dell'art. 3, anziché dell'art. 2, delle tabelle tariffarie per gli altri accertamenti contabili e contrattuali; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla censura relativa alla liquidazione dei compensi del coadiutore tecnico e dell'impresa esecutrice delle indagini, che i ricorrenti ritenevano dovessero essere rimborsati come spese ex art. 56 del D.P.R. n. 115/2002.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, confermando che, in presenza di un incarico unitario rivolto all'esame di più bilanci della stessa società e di accertamenti omogenei e ripetitivi, è legittima una liquidazione unitaria del compenso calcolata sul valore globale complessivo risultante dalla sommatoria dei bilanci. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando che il Tribunale aveva esaminato solo la questione dell'unitarietà o pluralità degli accertamenti, ma aveva omesso di pronunciarsi sulle distinte questioni attinenti al corretto criterio tariffario per gli altri accertamenti e alla liquidazione delle spese per coadiutore e impresa ausiliaria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, perché decida sui motivi di opposizione non esaminati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato in relazione al criterio di liquidazione del compenso del consulente tecnico; la Corte lo legge in coordinamento con le tabelle ministeriali per stabilire se gli accertamenti siano unitari o frazionabili
richiamato per l'aumento del compenso in ragione dell'eccezionale importanza, complessità e difficoltà della prestazione
richiamato per l'aumento del compenso in ragione della collegialità dell'incarico
richiamato per qualificare come spese sostenute per l'adempimento dell'incarico le somme dovute al coadiutore tecnico e all'impresa ausiliaria
la mancata decisione su specifiche doglianze autonome integra omessa pronuncia; non è sufficiente un rigetto implicito quando la questione non sia incompatibile con la ratio della decisione
utilizzato come parametro dei vizi denunciati in cassazione (violazione di legge e nullità per omessa pronuncia)
art. 4 D.M. 30 maggio 2002
per l'esame dei bilanci, il compenso va riferito al valore globale complessivo quando l'incarico sia unico e gli accertamenti siano omogenei
art. 2 D.M. 30 maggio 2002
la censura riguardava l'erronea mancata applicazione di questa voce tariffaria agli accertamenti di contabilità e contrattuali
art. 3 D.M. 30 maggio 2002
la Procura lo aveva applicato agli altri documenti; la doglianza lamentava che ciò fosse errato rispetto all'art. 2
art. 29 D.M. 30 maggio 2002
richiamato dalla Corte come espressione del principio di onnicomprensività dell'onorario, limitato alle attività complementari e accessorie
art. 11 D.M. 30 maggio 2002
richiamato con riferimento alla tariffa applicata al coadiutore tecnico e all'impresa ausiliaria
art. 12 D.M. 30 maggio 2002
richiamato con riferimento alla tariffa applicata al coadiutore tecnico e all'impresa ausiliaria
indicato come rito dell'opposizione avverso il provvedimento di liquidazione
Massime di principio
- Quando un incarico peritale è formalmente unitario e comprende accertamenti omogenei, ripetitivi o strettamente connessi, il compenso può essere liquidato una sola volta sul valore complessivo dell'attività, senza frazionarlo per ciascun documento o annualità esaminata.
- Il principio di onnicomprensività dell'onorario del consulente tecnico copre le attività complementari e accessorie, ma non impedisce la liquidazione autonoma quando vi siano indagini distinte e non interdipendenti che integrino, in sostanza, più incarichi diversi.
- Il giudice dell'opposizione alla liquidazione deve pronunciarsi su ciascuna censura autonoma proposta contro il decreto di liquidazione; la decisione su una sola questione non equivale a rigetto implicito delle altre, se queste non siano logicamente incompatibili con la statuizione adottata.
- La qualificazione delle somme dovute a coadiutori o ausiliari tecnici e la loro riconducibilità a 'spese per l'adempimento dell'incarico' costituiscono una questione autonoma rispetto a quella dell'unitarietà dell'accertamento e richiedono una specifica pronuncia.
- In sede di cassazione, il vizio di omessa pronuncia sussiste solo se il giudice di merito non decide affatto su un capo di domanda o eccezione autonomo, mentre non ricorre quando la pretesa sia incompatibile con la soluzione adottata.
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