Cassazione Civile, Ordinanza n. 04404/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La vicenda nasce dalla dichiarazione di fallimento in estensione di una società di fatto ritenuta esistente tra una società a responsabilità limitata, un notaio e un'altra società, con conseguente estensione del fallimento ai presunti soci illimitatamente responsabili. Il tribunale aveva accolto l'istanza della curatela del fallimento della società originaria; la corte d'appello aveva respinto i reclami dei soggetti colpiti dall'estensione. Il ricorso principale del notaio e il ricorso incidentale della società coinvolta hanno censurato, in sintesi: l'inammissibilità del deposito di una sentenza della Corte dei conti che escludeva la sovrafatturazione e l'asserita decisività di tale documento; la mancata integrazione del contraddittorio con i creditori istanti; l'asserita impossibilità di applicare l'art. 147 l.f. al fallimento di una società di capitali e la conseguente configurabilità della supersocietà di fatto; l'asserita applicabilità del termine annuale dell'art. 10 l.f.; la pretesa illogicità della ricostruzione di una società "orizzontale" anziché "sovraordinata"; la motivazione apparente o contraddittoria; l'inesistenza dei presupposti della società di fatto, con difetto di prova dell'affectio societatis, del fondo comune e della partecipazione agli utili e alle perdite; l'erronea valorizzazione di presunzioni e di fatti asseritamente non significativi; l'omesso esame della decisione contabile assolutoria; e, infine, l'insussistenza dello stato di insolvenza della società di fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi che miravano a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dalla corte d'appello circa l'esistenza della società di fatto, il comune intento sociale, la struttura paritaria dell'operazione economica, l'irrilevanza decisiva della sentenza contabile assolutoria e la sussistenza dell'insolvenza. Ha inoltre confermato i principi già consolidati in tema di fallimento della supersocietà di fatto e di estensione ex art. 147 l.f., nonché l'inapplicabilità del limite annuale dell'art. 10 l.f. al socio occulto non iscritto. Le spese sono state poste a carico del ricorrente principale e della ricorrente incidentale in favore delle procedure controricorrenti, con compensazione integrale delle spese tra i due gruppi di ricorrenti.
Norme richiamate
Richiamato per l'inammissibilità di documenti prodotti tardivamente dopo la riserva in decisione.
Richiamato insieme all'art. 345 c.p.c. sul regime delle produzioni tardive.
art. 18 l.f.
Richiamato per affermare l'ampiezza dei mezzi di prova nel reclamo fallimentare, ma la Corte ha escluso la decisività del documento prodotto.
Invocato per la dedotta mancata integrazione del contraddittorio.
Invocato per sostenere la necessità del litisconsorzio con i creditori istanti.
Richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso la violazione.
Richiamato in relazione al principio di non contestazione e alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente qualificato i fatti allegati.
Richiamato per censurare la valutazione probatoria; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili perché dirette a rivalutare il merito.
Invocato per motivazione apparente/contraddittoria; la Corte ha escluso il vizio perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente.
Richiamato in tema di onere probatorio sui presupposti della società di fatto e dell'insolvenza.
Richiamato per la prova presuntiva dei fatti costitutivi della società di fatto.
Richiamato per la valutazione delle presunzioni semplici; la Corte ha ribadito che spetta al giudice di merito apprezzarne gravità, precisione e concordanza.
Richiamato per la nozione di attività d'impresa, valutata dalla Corte in relazione al progetto economico comune.
Richiamato per i requisiti della società, in particolare l'esercizio in comune di un'attività economica e lo scopo di dividerne gli utili.
art. 10 l.f.
Ritenuto non applicabile al socio occulto/non iscritto, per il quale il termine annuale decorre solo dalla conoscenza giudiziale della cessazione del rapporto sociale celato ai terzi.
art. 147 l.f.
Applicato al fallimento in estensione della supersocietà di fatto e dei soci illimitatamente responsabili; la Corte ha ribadito la configurabilità dell'estensione anche in via "discendente".
art. 1 l.f.
Richiamato nel motivo sulla configurabilità della super società di fatto e dei presupposti di fallibilità.
art. 5 l.f.
Richiamato in relazione allo stato di insolvenza della società di fatto.
art. 12 preleggi
Richiamato per escludere un'interpretazione analogica preclusa dell'art. 147 l.f., ma la Corte ha ritenuto la censura infondata alla luce della giurisprudenza consolidata.
Evocato nel dibattito sulla partecipazione di società di capitali a società di persone di fatto.
Richiamato per affermare che l'eventuale nullità della supersocietà opererebbe come causa di scioglimento senza cancellare retroattivamente il rapporto sociale.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la soluzione adottata svuoterebbe la disciplina della direzione e coordinamento; la Corte non ha accolto l'obiezione.
Massime di principio
- Nel giudizio di reclamo/fallimento, la produzione tardiva di un documento non comporta di per sé cassazione se il giudice di merito ha comunque ritenuto quel documento non decisivo rispetto a una pluralità di elementi probatori già autonomamente idonei a sorreggere la decisione.
- L'omessa integrazione del contraddittorio con i creditori istanti può non determinare cassazione con rinvio quando l'impugnazione sia comunque infondata e la rimessione al primo giudice risulterebbe inutile, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo.
- La società di fatto tra una società di capitali e altri soggetti può essere accertata anche per facta concludentia, purché sia dimostrato un comune intento sociale, l'esercizio in comune dell'attività economica, la partecipazione a utili e perdite, un fondo comune e l'assunzione del rischio d'impresa.
- Il fallimento della c.d. supersocietà di fatto può essere dichiarato anche in via discendente, con conseguente estensione ai soci illimitatamente responsabili ai sensi dell'art. 147 l.f., ove sia accertata la società di persone di fatto sottostante.
- Per il socio occulto o non iscritto nel registro delle imprese non opera il limite annuale dell'art. 10 l.f., poiché il rapporto sociale non è stato esteriorizzato e i terzi non hanno fatto affidamento sulla sua esistenza; in tali ipotesi il termine non decorre dalla mera cessazione di fatto, ma dalla conoscenza giudiziale della società occulta.
- Le censure di legittimità che mirano a ottenere una nuova valutazione delle prove, delle presunzioni e della motivazione di merito sono inammissibili quando la sentenza impugnata presenti una motivazione non apparente e il ragionamento del giudice non sia meramente illogico o mancante al minimo costituzionale.
- La valutazione della sussistenza dell'insolvenza della società di fatto, una volta accertata in fatto la sua esistenza e l'imputazione ad essa dell'attività economica, è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da un apparato motivazionale sufficiente.
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