Sentenza del 06/05/2016 n. 9188 - Corte di Cassazione
Riscossione-Debiti tributari - Fondo patrimoniale - Legittimità iscrizione ipotecaria- Estraneità bisogni famigliari -Onere della prova-Incombe sul contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato l'iscrizione ipotecaria a garanzia di debiti tributari derivanti dalla propria attività d'impresa, per un importo pari al doppio del debito verso l'Erario. Con il primo motivo ha sostenuto che l'ipoteca prevista dall'art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 fosse un atto esecutivo e, perciò, non potesse colpire beni del fondo patrimoniale. Con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 170 c.c., affermando che i debiti (Irpeg e IVA) erano estranei ai bisogni della famiglia e che il fondo era quindi opponibile al Fisco. L'Agente della riscossione ha eccepito l'inammissibilità del primo motivo, sostenendo che la decisione impugnata avesse dichiarato il difetto di giurisdizione.
La decisione
La Cassazione ha respinto l'eccezione d'inammissibilità: la sentenza impugnata non aveva declinato la giurisdizione, ma aveva richiamato quella del giudice ordinario solo per l'eventuale fase esecutiva. Ha rigettato il primo motivo, stabilendo che l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973 è ammissibile anche sui beni del fondo patrimoniale, alle condizioni dell'art. 170 c.c. Ha accolto il secondo motivo perché la decisione di merito aveva erroneamente considerato irrilevante l'applicabilità dell'art. 170 c.c. e non aveva accertato in concreto se i debiti tributari fossero collegati ai bisogni familiari o estranei ad essi. La sola origine dei debiti nell'attività d'impresa non risolve la questione; spetta al contribuente provare l'estraneità ai bisogni della famiglia. La Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77
fermo restando che anche l'ipoteca di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 può essere iscritta su beni facenti parte del fondo patrimoniale costituito ai sensi dell'art. 170 c.c.
L'iscrizione ipotecaria tributaria può riguardare beni del fondo patrimoniale; la loro protezione non dipende dal fatto che l'ipoteca sia qualificata come atto esecutivo, ma dalle condizioni previste dall'art. 170 c.c.
occorre verificare in concreto se i debiti per i quali l'ipoteca è iscritta siano o meno stati contratti per i bisogni della famiglia, non essendo determinante, a tal fine la circostanza che tali debiti derivino dall'attività professionale o d'impresa. E l'onere della prova di tale estraneità compete al contribuente.
La tutela dei beni del fondo dipende dal rapporto concreto tra il fatto generatore del debito e i bisogni familiari, non dalla natura tributaria del debito né dalla sua mera derivazione dall'attività professionale o d'impresa. Il contribuente deve dimostrare che l'obbligazione è estranea ai bisogni della famiglia.
Massime di principio
- Un'ipoteca iscritta per la riscossione tributaria può colpire beni conferiti in un fondo patrimoniale: il fondo non comporta un'immunità automatica dall'iscrizione.
- Per stabilire se i beni del fondo siano aggredibili occorre valutare il collegamento concreto tra il debito e i bisogni della famiglia. La provenienza del debito da attività d'impresa o professionale, da sola, non dimostra né l'inclusione né l'estraneità rispetto a tali bisogni.
- Il contribuente che invoca la protezione dell'art. 170 c.c. deve provare che il debito è estraneo ai bisogni familiari; in mancanza di tale prova, la protezione non può essere riconosciuta sulla sola base della natura imprenditoriale o tributaria dell'obbligazione.
- La giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'eventuale esecuzione forzata non equivale a una declinatoria di giurisdizione sulla controversia relativa all'iscrizione ipotecaria.
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