Sentenza del 14/03/2025 n. 6812 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva chiesto all’Agenzia delle Entrate il rimborso di 15.708,68 euro di IVA versata nel 2018 sulle bollette elettriche, sostenendo che i gestori avessero incluso indebitamente nella base imponibile gli oneri generali afferenti al sistema elettrico (OGSE). Formatasi una decisione di silenzio-rifiuto, la società l’aveva impugnata. L’Agenzia ha contestato che il consumatore finale potesse chiedere direttamente all’Amministrazione il rimborso dell’IVA pagata in rivalsa al fornitore, sostenendo che la domanda andasse rivolta a quest’ultimo; ha inoltre dedotto che l’IVA fosse indetraibile perché la società svolgeva operazioni esenti. Con il secondo motivo ha censurato l’esclusione degli oneri di sistema dalla base imponibile. La società ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetti di autosufficienza e specificità e ha chiesto, in subordine, un rinvio pregiudiziale alla CGUE.
La decisione
La Cassazione ha respinto l’eccezione di inammissibilità: il ricorso ricostruiva sufficientemente i fatti e individuava le statuizioni contestate. Ha accolto il primo motivo dell’Agenzia, chiarendo che il consumatore che paga IVA in rivalsa al fornitore non ha, di regola, un rapporto diretto con l’Amministrazione finanziaria e deve chiedere la restituzione al fornitore con azione civilistica. Il rimborso diretto dall’Amministrazione può ammettersi solo eccezionalmente, quando agire contro il fornitore sia impossibile o eccessivamente difficile; nel caso concreto tale circostanza non era stata dimostrata. Ha ritenuto non necessario il rinvio alla CGUE, anche perché l’istanza non individuava la norma unionale da interpretare e non risultava dimostrato l’effettivo pagamento dell’IVA da parte dell’utilizzatore finale. Il secondo motivo, relativo all’inclusione degli OGSE nella base imponibile, è rimasto assorbito. La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza della CGT di II grado del Lazio, che aveva confermato l’accoglimento del ricorso della società da parte della CTP di Roma, perché la causa non poteva essere proposta contro l’Agenzia. Spese integralmente compensate per tutti i gradi, in ragione della particolarità della questione e della recente formazione dell’orientamento.
Norme richiamate
Art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.
L'eccezione non può essere accolta, perché la ricostruzione in ricorso è sufficientemente precisa nel riportare gli elementi fattuali, sintetizzare le difese e gli snodi processuali fondamentali della controversia. Inoltre, il ricorso riporta la motivazione della sentenza impugnata e, all'interno delle due censure, individua le rationes decidendi impugnate.
I requisiti di contenuto e specificità del ricorso per Cassazione risultano rispettati quando l’atto espone in modo sufficiente i fatti e le tappe processuali, riporta la motivazione impugnata e identifica le ragioni della decisione contestate.
Artt. 17, 18 e 19 del D.P.R. n. 633/1972
L'avere versato in via di rivalsa al proprio fornitore un'IVA - secondo la prospettazione della contribuente - non dovuta in base alla non corretta determinazione della base imponibile non pone il cessionario dinanzi ad un rapporto diretto con l'Amministrazione finanziaria, non essendo lo stesso il soggetto passivo dell'imposta versata, qualifica attribuibile solo al soggetto che ha realizzato il presupposto impositivo.
Il destinatario della fornitura che paga l’IVA in rivalsa non diventa, per questo solo fatto, titolare di un rapporto diretto con l’Amministrazione ai fini del rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta. In via ordinaria, la restituzione va richiesta al fornitore che ha addebitato l’IVA.
Art. 10 del D.P.R. n. 633/1972
La circostanza che la società svolgesse operazioni esenti e non potesse detrarre l’IVA assolta sugli acquisti non le attribuiva, da sola, un diritto al rimborso diretto dall’Amministrazione. La decisione distingue l’indetraibilità dell’imposta dalla titolarità del rapporto di rimborso.
Art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
Innanzitutto, la prospettazione della società non individua neppure quale sia la norma di diritto comunitario oggetto di interpretazione ai fini della richiesta di rinvio pregiudiziale, e l'istanza si risolve in una critica sistemica della disciplina nazionale, così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità.
La richiesta di rinvio pregiudiziale deve porre una questione interpretativa individuabile di diritto dell’Unione; una critica generale alla disciplina nazionale e alla sua interpretazione giurisprudenziale non è sufficiente.
Art. 13 del D.P.R. n. 633/1972 e art. 78, lett. a), della Direttiva 2006/112/CE
Queste disposizioni erano invocate nel motivo relativo all’inclusione degli oneri di sistema nella base imponibile IVA, ma la Corte non ne ha esaminato il merito: il motivo è stato dichiarato assorbito dopo l’accoglimento della censura sulla domanda diretta contro l’Agenzia.
Art. 382, ultimo comma, c.p.c.
La sentenza impugnata è perciò cassata senza rinvio ex art.382 u.c. cod. proc. civ. perché la causa ab origine non poteva essere proposta.
La cassazione senza rinvio è pronunciata quando la causa non poteva essere proposta fin dall’origine; qui la domanda di rimborso era stata diretta contro un soggetto, l’Agenzia, privo della legittimazione passiva secondo la ricostruzione accolta dalla Corte.
Massime di principio
- Chi paga IVA in rivalsa al proprio fornitore e la ritiene non dovuta deve normalmente chiedere la restituzione al fornitore, mediante gli strumenti civilistici, non direttamente all’Amministrazione finanziaria.
- Il fatto che il cliente sia un soggetto passivo IVA o che svolga operazioni esenti e non possa detrarre l’imposta non crea, da solo, un rapporto diretto di rimborso con l’Erario.
- L’azione diretta contro l’Amministrazione è ammessa in via eccezionale se il recupero dal fornitore è impossibile o eccessivamente difficile; chi invoca l’eccezione deve allegare e dimostrare le circostanze concrete che la giustificano.
- La domanda di rimborso va indirizzata al soggetto titolare del rapporto giuridico pertinente: la legittimazione del contribuente a presentare ricorso non comporta automaticamente che l’Amministrazione sia il soggetto tenuto alla restituzione.
- Se la domanda è proposta contro il soggetto sbagliato e la causa non poteva essere instaurata ab origine, la Cassazione può cassare senza rinvio; le questioni di merito non ancora esaminate possono restare assorbite.
- Una richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE deve indicare con precisione la questione di interpretazione del diritto dell’Unione e la sua rilevanza per la controversia; non basta contestare in termini generali la disciplina nazionale.
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