Cassazione Civile, Ordinanza n. 35376/2023 del 18/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti, già attori in primo grado, avevano chiesto la condanna delle amministrazioni convenute al versamento dei contributi previdenziali per il periodo di frequenza delle scuole di specializzazione medica e al pagamento della differenza tra quanto percepito come borsa di studio e il trattamento economico riconosciuto a chi si è iscritto dopo il 2006. Il Tribunale aveva dichiarato prescritte le domande di pagamento relative ai crediti anteriori al 15 ottobre 2011 e rigettato le altre. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto, ritenendo: prescritta la pretesa risarcitoria per il danno da tardiva attuazione delle direttive per gli iscritti dal 1999; insussistente il diritto al versamento dei contributi previdenziali, perché il rapporto non era assimilabile al lavoro subordinato; insussistente anche il diritto al maggior compenso, perché la misura della borsa di studio era rimessa alla discrezionalità del legislatore. In cassazione i ricorrenti hanno articolato otto motivi: 1) contestazione dell’exordium praescriptionis fissato al 27.10.1999; 2) doppia censura contro il diniego dei contributi previdenziali e contro il diniego della differenza di trattamento economico rispetto agli iscritti dopo il 2007; 3) dedotta omessa pronuncia sull’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE; 4) censura per il mancato riconoscimento dell’incremento annuo collegato al tasso programmato di inflazione; 5) censura per il mancato riconoscimento dell’adeguamento triennale della remunerazione; 6-8) doglianze sulla mancata accoglienza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione al d.lgs. 368/1999 e al d.lgs. 257/1991, con riferimenti a Costituzione, CEDU e art. 117 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi con cui si pretendeva un risarcimento del danno da tardiva attuazione della direttiva, osservando che i medici specializzandi iscritti dopo il 1999 ma prima del 2006 avevano percepito una borsa di studio e non avevano un diritto risarcitorio a una remunerazione diversa, sicché era inutile discutere della prescrizione. Ha dichiarato inammissibile, ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., la censura sul mancato versamento dei contributi previdenziali, richiamando l’orientamento consolidato contrario alla pretesa; ha inoltre escluso ogni contrasto con la CEDU, richiamando la decisione della Corte EDU nel caso Ruggeri c. Italia. Ha poi ritenuto inammissibili anche le doglianze sulla differenza tra la borsa percepita e il trattamento previsto per gli iscritti dal 2006/2007, nonché quelle sull’incremento annuo e sull’adeguamento triennale della remunerazione, tutte conformi alla giurisprudenza consolidata che esclude un diritto dei medici iscritti in anni precedenti al nuovo regime economico. Infine, ha respinto le ulteriori censure costituenti, in sostanza, una reiterazione di istanze di legittimità costituzionale, reputandole non meritevoli di accoglimento. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva degli intimati; disposta la debenza dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il motivo è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme all'orientamento consolidato della Corte di cassazione
art. 267 TFUE
il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è facoltà del giudice di merito, non un obbligo
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
la Corte può rinviare alla motivazione di precedenti conformi
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 3 Cost.
richiamato solo come parametro delle questioni di legittimità costituzionale prospettate dai ricorrenti
art. 36 Cost.
richiamato solo come parametro delle questioni di legittimità costituzionale prospettate dai ricorrenti
art. 38 Cost.
richiamato solo come parametro delle questioni di legittimità costituzionale prospettate dai ricorrenti
art. 97 Cost.
richiamato solo come parametro delle questioni di legittimità costituzionale prospettate dai ricorrenti
art. 117 Cost.
richiamato quale parametro interposto in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU
art. 14 CEDU
richiamato dai ricorrenti nelle questioni di legittimità costituzionale
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
richiamato dai ricorrenti nelle questioni di legittimità costituzionale
d.lgs. n. 257 del 1991
normativa previgente applicabile ai medici iscritti anteriormente al nuovo regime economico
d.lgs. n. 368 del 1999, artt. 39, 41 e 46
richiamati nelle questioni di legittimità costituzionale e nella disciplina del trattamento dei medici specializzandi
Massime di principio
- Chi frequenta una scuola di specializzazione medica in un periodo in cui l'ordinamento prevede una borsa di studio non può automaticamente pretendere, a titolo di danno, la differenza rispetto a trattamenti economici introdotti per iscrizioni successive, se manca un previo diritto al diverso compenso.
- La misura del trattamento economico dei medici specializzandi, quando rimessa alla scelta del legislatore, non integra di per sé un danno civilmente risarcibile per gli iscritti a regimi anteriori, ma semmai una questione di politica legislativa.
- La domanda di riconoscimento di contributi previdenziali per i medici specializzandi è inammissibile quando la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso dell'insussistenza del relativo diritto per mancanza di assimilazione al lavoro subordinato.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE non è un mezzo di impugnazione, ma una facoltà del giudice; la sua mancata attivazione non integra, di per sé, un vizio denunciabile come omessa pronuncia.
- Le censure che si limitino a reiterare questioni di legittimità costituzionale già smentite da orientamenti consolidati o a prospettare un contrasto con la CEDU già escluso dalla giurisprudenza sovranazionale non sono idonee a scardinare la decisione impugnata.
- Quando il ricorso si pone in contrasto con un indirizzo giurisprudenziale consolidato, il motivo può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c.
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