Cassazione Penale, Sentenza n. 47880/2023 del 30/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per erronea applicazione della norma penale (art. 648-bis c.p.): il ricorrente deduce che dai fatti emergeva la sola ricettazione o, al più, il tentativo di riciclaggio, poiché fu sorpreso mentre smontava due autovetture e sulle parti smontate erano presenti i numeri identificativi; secondo la difesa mancava l'elemento psicologico e la condotta non era idonea a ostacolare l'accertamento della provenienza dei beni
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha richiamato la giurisprudenza che distingue riciclaggio e ricettazione: il riciclaggio richiede una condotta oggettivamente idonea ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene. Nel caso concreto la sentenza di merito mostrava che parti identificative erano già state separate e che gli accertamenti dei Carabinieri resero possibile il collegamento con i furti; il fatto che fosse in corso ulteriore smontaggio non retrocede la condotta a mero tentativo. Conseguentemente il ricorso è respinto e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen. (riciclaggio)
La norma è interpretata come diretta a reprimere condotte (anche modificative o di occultamento) idonee ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene; rientrano sia alterazioni materiali (es. alterazione numero di telaio) sia altri comportamenti che, pur non alterando esteriormente il bene, ostacolano la ricerca della provenienza delittuosa
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di riqualificare il fatto in reato meno grave anche se la deduzione non è stata espressamente proposta in appello, purché la valutazione non richieda accertamenti di fatto da parte della Corte di legittimità
Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso; utilizzata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese processuali
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176
Richiamato per la disciplina che ha consentito la trattazione scritta del procedimento in Cassazione (procedura straordinaria adottata in mancanza di richiesta di discussione orale)
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, art. 94 comma 2 e decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito nella legge 10 agosto 2023, n. 112
Richiamati come riferimenti normativi che rendono applicabile la procedura di trattazione scritta in Cassazione nel periodo e nelle condizioni indicate
Massime di principio
- La distinzione tra riciclaggio (art. 648-bis) e ricettazione si fonda sull'idoneità oggettiva della condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene: non basta la semplice detenzione o il possesso di parti, occorre che le operazioni compiute rendano difficoltosa o impossibile il rintraccio del proprietario/origine
- La presenza di numeri identificativi o di elementi che consentono, anche con accertamenti, il collegamento del bene al furto tende a configurare ricettazione piuttosto che riciclaggio; però la separazione fisica di parti e le operazioni che rendono meno immediata l'identificazione possono integrare riciclaggio
- La riqualificazione in reato meno grave in sede di legittimità è ammessa ai sensi dell'art. 609, comma 2, c.p.p. solo quando non siano necessari nuovi accertamenti di fatto da parte della Corte di Cassazione
- Il mero essere "nell'atto" di eseguire ulteriori operazioni (es. smontaggio) non esclude che l'evento materiale già conseguito (separazione/alterazione idonea) abbia reso la condotta pienamente consumata ai fini del reato di riciclaggio
- I ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare, oltre alle spese processuali, sanzioni pecuniarie (versamento alla cassa delle ammende) se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
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