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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24476/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di secondo grado che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 648 c.p., relativa alla detenzione di apparecchi per il gioco d'azzardo modificati per evadere le imposte e al conseguimento di illecito profitto. Il ricorso per cassazione deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per la carenza dell'elemento soggettivo (assenza di consapevolezza dell'origine illecita della cosa) e contestava l'identificazione del profitto in quanto la ricorrente sarebbe stata soltanto noleggiatrice e non proprietaria, avendo diritto solo a una commissione sulle entrate

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate le censure relative alla motivazione sull'elemento soggettivo, osservando che la Corte d'appello aveva correttamente rilevato l'assenza di giustificazioni sul possesso della cosa di provenienza illecita, circostanza che, secondo giurisprudenza consolidata, consente di inferire la conoscenza dell'illecita provenienza. Le deduzioni sulla rilevanza del noleggio rispetto alla configurabilità del reato sono state dichiarate inammissibili perché non proposte in appello e perché sollevano questioni di merito non deducibili per la prima volta in Cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    Norma relativa al reato di ricettazione; la Corte ha interpretato che la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da reato può costituire prova della conoscenza della sua origine illecita (elemento psicologico del reato)

  • art. 606, comma terzo cod. proc. pen.

    Limita le questioni che possono essere dedotte in Cassazione a quelle già prospettate in grado d'appello, salvo eccezioni previste dalla legge

  • art. 609, comma secondo cod. proc. pen.

    Complementare all'art. 606: impedisce la deduzione in Cassazione di questioni non sollevate in appello, salvo i casi espressi dalla norma

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la possibilità di infliggere una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    Norma procedurale richiamata per lo svolgimento del contraddittorio scritto nel procedimento (riferimento alla celebrazione con contraddittorio scritto)

Massime di principio

  • La mera detenzione di una cosa di provenienza illecita, senza giustificazione plausibile, può essere valutata come prova della conoscenza della provenienza delittuosa e quindi dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione
  • In Cassazione non possono essere sollevate per la prima volta questioni che non siano state dedotte in appello, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio o che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello
  • Questioni che richiedono un apprezzamento di merito (accertamenti fattuali o valutazioni probatorie) sono inammissibili se introdotte per la prima volta davanti alla Corte di cassazione
  • Se si intende contestare l'attribuzione del profitto o l'effetto giuridico di rapporti contrattuali (es. noleggio vs proprietà), tali deduzioni devono essere tempestivamente formulate nel grado di appello per essere poi valutabili in Cassazione
  • Il deposito di un ricorso manifestamente inammissibile può comportare non solo il rigetto ma anche la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende

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