Cassazione Civile, Ordinanza n. 08763/2023 del 28/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino albanese ha impugnato in cassazione l'ordinanza del Giudice di Pace di Bari che aveva respinto la sua opposizione avverso un decreto prefettizio di espulsione dal territorio nazionale. Il ricorrente ha dedotto, sotto la rubrica di violazione dell'art. 13 del d.lgs. n. 286/1998 e del d.l. n. 89/2011 conv. in l. n. 129/2011, che il giudice di merito avrebbe omesso di accertare la mancata verifica, in sede amministrativa, dei vincoli familiari rilevanti ai fini della richiesta di ricongiungimento, e avrebbe altresì omesso di disporre l'istruttoria richiesta, inclusa una prova testimoniale, senza motivare sul punto. Dal testo emerge che il giudice di pace aveva ritenuto insussistenti elementi idonei a dimostrare un sufficiente livello di integrazione in Italia e aveva considerato irrilevante la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, osservando che il ricongiungimento dedotto non riguardava familiari contemplati dall'art. 29 del d.lgs. n. 286/1998.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente denunciate come violazione di legge, investissero in realtà apprezzamenti di merito e accertamenti fattuali, relativi alle modalità di ingresso in Italia, al livello di integrazione sociale raggiunto e alla composizione del nucleo familiare, quindi non scrutinabili in sede di legittimità come errori di diritto. Non è stata disposta pronuncia sulle spese, per difetto di attività difensiva della controparte. La Corte ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La Corte non entra nel merito dell'applicazione della norma; rileva solo che le doglianze formulate contro la decisione di merito riguardavano accertamenti di fatto e non una reale violazione di legge.
d.l. n. 89/2011 conv. in l. n. 129/2011
Citato dalla parte ricorrente come base normativa della censura, ma non oggetto di autonoma interpretazione nel provvedimento, essendo il motivo dichiarato inammissibile.
Richiamato per affermare che il ricongiungimento familiare dedotto non riguardava familiari compresi nella previsione normativa, secondo il giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020
Citata a sostegno dell'applicazione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile censurare, sotto la veste della violazione di legge, una decisione che in realtà sia impugnata per il modo in cui il giudice di merito ha valutato i fatti o ha apprezzato le prove.
- Quando il motivo di ricorso investe accertamenti fattuali, quali l'integrazione sociale, le modalità di ingresso o la composizione del nucleo familiare, esso esula dal controllo della Corte di cassazione se non viene veicolato nei rigorosi limiti delle censure consentite.
- Il ricorso dichiarato inammissibile comporta, se ne ricorrono i presupposti, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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