Cassazione Penale, Sentenza n. 36068/2026 del 13/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La Corte d’appello di Napoli, decidendo il 27/02/2026 in sede di rinvio dopo un precedente annullamento della Corte di cassazione, aveva dichiarato non doversi procedere per il fatto originariamente contestato come violenza o minaccia a pubblico ufficiale, riqualificato come minaccia ex art. 612 c.p. per difetto di querela, e aveva confermato il trattamento sanzionatorio per l’oltraggio a pubblico ufficiale ex art. 341-bis c.p. Il ricorrente, per un fatto commesso nell’ottobre 2016, ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 2, quarto comma, e 23 c.p. e dell’art. 341-bis c.p., sostenendo che la Corte territoriale aveva applicato il minimo edittale di sei mesi introdotto nel 2019, anziché il minimo di quindici giorni vigente al momento del fatto; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 597 c.p.p. e 133 c.p. e il vizio di motivazione, rilevando la contraddizione tra l’intenzione dichiarata di applicare il minimo e la determinazione di un minimo più severo di quello applicabile ratione temporis.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha rilevato che al momento del fatto, commesso nell’ottobre 2016, l’art. 341-bis c.p. prevedeva la reclusione fino a tre anni e che, in base all’art. 23 c.p., il minimo era di quindici giorni; il minimo di sei mesi è stato introdotto soltanto dal d.l. n. 53/2019, entrato in vigore il 15/06/2019. Applicando quest’ultimo minimo a un fatto anteriore, la Corte d’appello ha violato il principio di legalità della pena e quello della legge penale più favorevole. La Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e, potendo rideterminare la pena sulla base della scelta del giudice di merito di applicare il minimo, l’ha fissata in quindici giorni di reclusione.
Norme richiamate
con l’individuare tale minimo edittale in sei mesi di reclusione, la Corte d’appello di Napoli dimostra di applicare al reato di oltraggio a un pubblico ufficiale che fu commesso dal Piano il 12/10/2016 non il più favorevole minimo edittale di quindici giorni di reclusione che era vigente al momento della commissione dello stesso reato ma il più sfavorevole minimo edittale di sei mesi di reclusione che è stato previsto solo con il temporalmente posteriore decreto-legge n. 53 del 2019, in violazione sia del principio della legalità della pena sia del principio dell’applicazione della legge più favorevole nel caso di successione di leggi penali di cui all’invocato art. 2, quarto comma, cod. pen.
In caso di successione di leggi penali, il trattamento sanzionatorio più sfavorevole sopravvenuto non può essere applicato a un fatto commesso prima della sua entrata in vigore; deve applicarsi la disciplina più favorevole vigente al momento del fatto.
A tale tempo di commissione del reato, esso era punito, a norma del testo originario dell’art. 341-bis cod. pen., come introdotto dall’art. 1, comma 8, della legge n. 94 del 2009, con la reclusione «fino a tre anni», con la conseguenza che, per il disposto dell’art. 23, primo comma, cod. pen., il minimo edittale della pena per il medesimo reato era di quindici giorni di reclusione.
Quando la reclusione è prevista soltanto nel massimo, il minimo edittale applicabile in base all’art. 23, primo comma, c.p. è di quindici giorni.
A tale tempo di commissione del reato, esso era punito, a norma del testo originario dell’art. 341-bis cod. pen., come introdotto dall’art. 1, comma 8, della legge n. 94 del 2009, con la reclusione «fino a tre anni», con la conseguenza che, per il disposto dell’art. 23, primo comma, cod. pen., il minimo edittale della pena per il medesimo reato era di quindici giorni di reclusione.
Per il reato commesso prima della modifica del 2019, il testo originario dell’art. 341-bis c.p. prevedeva la reclusione fino a tre anni e un minimo edittale di quindici giorni, non il minimo di sei mesi introdotto successivamente.
art. 620, primo comma, lett. l), c.p.p.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, ai sensi dell’art. 620, primo comma lett. l), cod. proc. pen., atteso che la pena può essere rideterminata da questa Corte, sulla base della statuizione del giudice di merito di volere applicare il minimo edittale, nella misura di quindici giorni di reclusione quale minimo edittale vigente al momento della commissione del reato.
La Cassazione può annullare senza rinvio limitatamente alla pena e rideterminarla direttamente quando, sulla base delle statuizioni del giudice di merito, la corretta misura sanzionatoria è determinabile.
Massime di principio
- La pena più severa introdotta da una legge successiva al fatto non può essere applicata retroattivamente: in caso di successione di leggi penali deve essere utilizzata la disciplina più favorevole applicabile al momento della commissione del reato.
- Quando la reclusione è prevista nel solo massimo, il minimo edittale è di quindici giorni ai sensi dell’art. 23, primo comma, c.p.
- Se il giudice di merito ha già espresso la scelta di applicare il minimo edittale e la corretta misura può essere ricavata dagli atti e dalla disciplina applicabile, la Corte di cassazione può rideterminare direttamente la pena e annullare senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.
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