Cassazione Civile, Ordinanza n. 40867/2021 del 20/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di euro 4.482,00, somma corrispondente a una parte di credito d’imposta che la contribuente aveva utilizzato in compensazione per l’anno d’imposta 2013. Dopo un invito bonario dell’Ufficio conseguente al disconoscimento della compensazione, la contribuente aveva versato quanto richiesto per evitare l’iscrizione a ruolo e aveva poi presentato istanza di rimborso, respinta dall’Amministrazione. In primo grado il ricorso era stato accolto, ritenendosi che l’omessa indicazione del credito fosse un’irregolarità formale emendabile entro i termini di accertamento. In appello la decisione era stata riformata, perché la dichiarazione integrativa era stata considerata tardiva. Nel ricorso per cassazione la contribuente deduceva: 1) l’esistenza di giudicato esterno, per effetto di una precedente sentenza passata in giudicato tra le stesse parti relativa al medesimo credito d’imposta, ma riferita a diversa annualità; 2) la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del d.l. n. 193 del 2016, assumendo che la CTR avesse erroneamente escluso l’applicabilità della disciplina sulla dichiarazione integrativa a favore del contribuente fino al termine di accertamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Ha affermato che tra i due giudizi, pur riferiti a annualità diverse, esisteva identità di rapporto giuridico, di fatti costitutivi e di questioni di diritto, trattandosi dello stesso credito fiscale ripartito in più periodi d’imposta. Poiché sulla medesima questione relativa alla tempestività della dichiarazione integrativa era già intervenuta una sentenza della CTR passata in giudicato, tale accertamento precludeva il riesame del punto nel giudizio successivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
È richiamato come disciplina della dichiarazione integrativa in favore del contribuente; la ricorrente sosteneva che consentisse l’integrazione della dichiarazione fino al termine per l’accertamento del tributo.
È citato solo in relazione al procedimento in camera di consiglio e alla proposta del relatore.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro formale del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.
Cass., Sez. U., n. 13916/2006
È richiamata per il principio secondo cui il giudicato esterno su un punto fondamentale comune a più cause tra le stesse parti opera anche in materia tributaria, senza essere ostacolato dall’autonomia dei singoli periodi d’imposta quando si tratti di elementi tendenzialmente permanenti.
Cass. n. 1300/2018
È citata come conferma dell’orientamento sull’efficacia espansiva del giudicato esterno in ambito tributario.
Massime di principio
- Il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su un punto fondamentale comune a più controversie preclude il riesame di quel punto nel giudizio successivo, anche se questo riguarda un diverso periodo d’imposta.
- In materia tributaria, l’autonomia dei periodi d’imposta non impedisce l’efficacia espansiva del giudicato quando l’accertamento concerne elementi costitutivi della fattispecie tendenzialmente permanenti e non fatti variabili da periodo a periodo.
- Se due controversie hanno identico rapporto giuridico, stessa causa petendi e stesso petitum sostanziale, il giudicato formatosi in una di esse vincola l’altra anche se cambia soltanto l’annualità di riferimento.
- Quando il giudicato copre la questione preliminare decisiva, il motivo di ricorso che ripropone la medesima questione assorbe ogni ulteriore censura relativa alla disciplina applicabile nel merito.
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