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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49325/2022 del 28/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di evasione dagli arresti domiciliari per due ragioni: 1) violazione di legge (art. 24 Cost. e art. 179 c.p.p.) per omessa valutazione della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore, inviata la sera prima dell'udienza; il ricorrente sosteneva che la comunicazione fosse stata effettuata tramite PEC; 2) vizio di motivazione per non aver riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, c.p. perché l'imputato sarebbe rientrato spontaneamente al domicilio, circostanza in base alla quale avrebbe dovuto essere applicata l'attenuante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto infondata la censura perché, dall'esame degli atti, l'istanza di rinvio era stata inviata tramite una normale e-mail e non tramite posta elettronica certificata (PEC); la PEC è l'unico mezzo che, secondo la giurisprudenza citata e le disposizioni normative, garantisce la certezza dell'identità del mittente e la validità della comunicazione dell'impedimento. Sul secondo motivo ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello: il semplice rientro spontaneo al domicilio non è equiparabile alla costituzione in carcere e non consente di beneficiare dell'attenuante di cui all'art. 385, comma 4, c.p.; è invece necessario presentarsi presso un istituto penitenziario o consegnarsi a un'autorità competente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 24

    Richiamata in relazione alla tutela della difesa; la Corte ha ritenuto che non sussistesse violazione perché non è stata trasmessa la comunicazione di impedimento con il mezzo richiesto (PEC), quindi la garanzia non è stata elusa.

  • codice di procedura penale, art. 179

    Norma richiamata in tema di legittimo impedimento del difensore; la Corte ha ritenuto che la comunicazione dell'impedimento non fosse valida se effettuata con semplice e-mail e non con PEC.

  • codice penale, art. 385, comma 4

    Prevede una circostanza attenuante per il reato di evasione in specifiche condizioni; la Corte ha interpretato la norma restrittivamente: l'attenuante richiede la costituzione in carcere o la consegna ad autorità deputata, non il mero rientro spontaneo al domicilio.

  • decreto-legge n. 137/2020, art. 23, comma 8 (convertito dalla L. n. 176/2020)

    Consentito lo svolgimento del giudizio a trattazione scritta; il procedimento si è svolto in tale forma.

  • codice di procedura penale, art. 420-ter

    Norma collegata all'uso della PEC per comunicazioni difensive; la giurisprudenza permette l'utilizzo della PEC per attestare l'impedimento del difensore, fornendo certezza sull'identità del mittente.

  • decreto-legge n. 137/2020, art. 24, comma 5

    all'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata

    La disposizione fa esplicito riferimento alla PEC come strumento di deposito/attestazione; la Corte ha ritenuto che ciò escluda l'equivalenza tra PEC e una semplice e-mail per comunicazioni rilevanti processualmente.

  • Giurisprudenza (Sez. 1, n. 21981 del 17/07/2020, "Lungu")

    Orientamento che riconosce alla PEC la funzione di garantire la certezza dell'identità del mittente e quindi la validità delle comunicazioni di impedimento del difensore.

  • Giurisprudenza (Sez. 6, n. 35542 del 14/07/2021, "Lombardi")

    Principio secondo cui il rientro spontaneo al domicilio non è sufficiente per riconoscere l'attenuante di cui all'art. 385, comma 4; è necessaria la presentazione presso un istituto carcerario o la consegna ad un'autorità competente.

Massime di principio

  • La comunicazione processuale di legittimo impedimento del difensore trasmessa via posta elettronica ordinaria non ha lo stesso valore probatorio della PEC: per essere riconosciuta va utilizzata la PEC o altra modalità prevista dalla legge.
  • La PEC è considerata lo strumento idoneo a garantire la certezza dell'identità del mittente e l'attestazione del deposito degli atti dei difensori; l'uso corretto della PEC è quindi essenziale per far valere tempestivamente un impedimento.
  • Per ottenere l'attenuante prevista dall'art. 385, comma 4, c.p. in caso di evasione dagli arresti domiciliari, non è sufficiente il rientro spontaneo al domicilio: è richiesta la costituzione in carcere o la consegna ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurre l'imputato in carcere.
  • Errori o irregolarità formali nella comunicazione processuale (es. invio tramite e-mail non PEC) possono determinare l'inammissibilità dei rimedi in Cassazione se incidono sulla regolarità della partecipazione alle udienze.
  • In procedimenti a trattazione scritta è particolarmente importante rispettare le forme e i termini previsti per le comunicazioni e per il deposito degli atti, pena l'inefficacia della comunicazione stessa.

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