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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19131/2023 del 05/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva parzialmente riformato il decreto del G.i.p. del Tribunale di Chieti del 7/10/2022 che aveva disposto il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. della somma pari a 24.000 euro ritenuta profitto del delitto di truffa aggravata. Il ricorrente deduceva: (i) carenza di motivazione sul requisito del periculum in mora (art. 322 ter citato in motivazione del ricorso); (ii) errata valutazione del fumus commissi delicti in relazione alla sua partecipazione alle attività organizzative del corso e alla natura dell'incarico; (iii) errata interpretazione della convenzione tra ASL e Università e della disciplina dei compensi, deducendo che non era stata posta in essere alcuna attività fraudolenta essendo le somme state erogate dall'ASL all'Università secondo la convenzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo sul profilo relativo al periculum in mora: ha affermato che anche nei casi di sequestro finalizzato a confisca obbligatoria – per quanto prevista la natura della confisca – la motivazione, seppur concisa, deve comunque trattare il periculum in mora (richiamando il principio di diritto delle Sezioni Unite, sent. n. 36959/2021). Ha invece respinto le censure sul fumus commissi delicti e sull'interpretazione della convenzione ASL-Università, ritenendole ricostruzioni alternative dei fatti non sindacabili in sede di legittimità e osservando l'onere del ricorrente di allegare documenti decisivi ai sensi dell'art. 325 c.p.p. Esito processuale: annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale di Chieti, sezione del riesame, per nuovo giudizio limitatamente alla carenza motivazionale sul periculum in mora.

Norme richiamate

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma sul sequestro preventivo: il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere motivazione anche sul periculum in mora, come richiamato dalla Corte.

  • art. 240 cod. pen.

    Riferimento alla confisca dei proventi di reato; la Corte rileva che il sequestro era finalizzato alla confisca di tali somme.

  • artt. 332 ter e 640, comma 2, n. 1 cod. pen.

    Richiamati per qualificare la confisca obbligatoria dei proventi del reato di truffa; la sola obbligatorietà della confisca non esonera dalla necessità di motivare il periculum in mora nel provvedimento di sequestro.

  • art. 322 ter cod. pen.

    Citato dal ricorrente nella prospettazione della carenza di motivazione sul periculum in mora; la Corte esamina e accoglie la censura concernente la mancata motivazione del periculum.

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    Stabilisce l'onere del ricorrente, nell'impugnazione delle misure reali, di allegare gli elementi documentali decisivi che si lamenta non siano stati esaminati; la Corte richiama questo obbligo per giustificare il mancato esame di alcune prove non trasmesse.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. con modificazioni dalla L. n.176/2020)

    Norme procedurali applicate dalla Corte per l'esame del ricorso nelle forme previste dal decreto-legge citato; richiamate come regole di procedimento.

  • art. 16, d.l. 30/12/2021, n. 228 (conv. con modificazioni dalla L. 25/02/2022, n.15)

    Richiamato per l'applicazione delle norme procedurali di cui sopra ai fini dell'esame del ricorso.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)

    Principio di diritto fondamentale richiamato: anche il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria richiede una motivazione, seppur concisa, sul periculum in mora; l'obbligo motivazionale non è escluso dalla natura obbligatoria della confisca.

Massime di principio

  • Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve sempre motivare, anche sinteticamente, il requisito del periculum in mora: la sola natura "obbligatoria" della confisca non esonera il giudice da tale valutazione.
  • In sede di Cassazione il sindacato sull'ordinanza cautelare reale è prevalentemente di diritto: non sono ammesse, salvo vizi della motivazione gravi o mera apparenza della stessa, ricostruzioni alternative dei fatti o dispute sulla valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito.
  • L'interpretazione di atti privati o contrattuali (es. convenzioni tra enti) assume natura valutativa e rientra in buona parte nella cognizione del fatto; un diverso apprezzamento non è, di per sé, motivo di annullamento in Cassazione se non accompagnato da nullità o da motivazione del tutto assente o apparente.
  • Chi impugna un provvedimento cautelare reale ha l'onere, ai sensi dell'art. 325 c.p.p., di allegare e depositare in Cassazione gli elementi documentali decisivi la cui omissione di esame si contesta; la mancata produzione limita la possibilità di rimettere in discussione la decisione di merito.
  • Se la Corte riscontra una carenza motivazionale rilevante su un profilo essenziale (qui il periculum in mora), il rimedio corretto è l'annullamento con rinvio per nuovo esame del giudice di merito su quel punto, senza che ciò comporti automaticamente l'annullamento dell'intero provvedimento quando altre parti della decisione risultano regolari.

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